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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1629 del 05 novembre 2019
Disciplina del procedimento di cui alla legge regionale n. 23 del 2007, art. 3 - "Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" con particolare riferimento ai casi previsti all'art. 8 della legge n. 43 del 2012.
Con il presente provvedimento vengono definite le fasi del provvedimento di vigilanza e controllo con particolare riferimento alle ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio di gestione da parte delle Ipab.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’ art. 3 della legge regionale n. 23 del 2007 prevede espressamente che “nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale”, e in applicazione dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea.
4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell’organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell’organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.
4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione”.
Il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale n. 43 del 2012, prevede delle ipotesi particolari in cui l’attivazione del procedimento di vigilanza e controllo sopra descritto è obbligatoria, ovvero il caso in cui si rilevi la presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio nel bilancio di esercizio approvato e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto nei termini descritti al comma 4 del medesimo articolo 8.
Proprio per tali situazioni, si rende necessario definire una procedura standard che stabilisca processi obiettivi di pesatura della gravità della situazione economico finanziaria dell’Ipab permettendo, se del caso, l’attivazione di procedure di monitoraggio dell’ente al fine di condurre la situazione alla regolarizzazione.
Infatti, l’art. 3 della legge regionale n. 23 del 2007 prevede il commissariamento solo quale estrema ratio stabilendo per l'appunto al comma 3 che la Giunta provveda al commissariamento solo “qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione”.
Si ritiene quindi utile definire un procedimento che dettagli le modalità di svolgimento dell’attività di verifica e controllo e dell’eventuale fase di monitoraggio ad opera della Direzione regionale competente.
Per le ragioni fin qui esposte, si propone l’adozione del Disciplinare del procedimento di verifica e controllo nei casi di rilevazione di una perdita di esercizio e della mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio nel bilancio di esercizio delle Ipab, di cui all’Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 23 del 2007, art. 3;
VISTA la legge regionale n. 43 del 2012, art. 8;
delibera
(seguono allegati)
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