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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 138 del 03 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 05 novembre 2019

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Competenze della Giunta regionale (art. 4, comma 3, lettera h). Criteri e procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'art. 20. Delibera n. 71/CR del 02/07/2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede, ai sensi della L.R. n. 4/2016 ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/06 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 104/2017, a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla n. 10/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” che è stata contestualmente abrogata.

La L.R. n. 4/2016, in particolare, all’articolo 4, comma 3, lettera h), attribuisce alla Giunta Regionale la competenza di definire le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo e per l’esercizio del potere sanzionatorio di cui di cui all’art. 20.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle opere sottoposte a procedure ambientali, l’art. 20 della L.R. n. 4/2016 stabilisce specifiche disposizioni per assicurare, per le tipologie progettuali riconducibili agli allegati A1 e A2 della citata legge regionale, la verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di VIA, la correttezza dell’esecuzione del monitoraggio ambientale (prevedendo tra l’altro la predisposizione all’interno dello studio di impatto ambientale di un apposito piano di monitoraggio), nonché le misure da adottare in caso  di accertamento di eventuali violazioni, individuando nel Comitato Tecnico Regionale VIA (organo tecnico istruttorio, istituito ai sensi dell’art. 7 della Legge, tenuto ad esprimersi in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento sottoposto a valutazione) e nell’ARPAV, i soggetti di cui eventualmente avvalersi per l’espletamento delle attività sopra descritte.

Va tuttavia evidenziato che, come noto, in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 104 che ha riformato la parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 modificando sensibilmente la normativa nazionale di riferimento in materia di valutazione di impatto ambientale, andando a ridefinire, tra l’altro, negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 152/06 (così come novellati) le disposizioni in merito al monitoraggio ed al sistema sanzionatorio.

Con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità ambientale degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale in ambito regionale, in esecuzione di quanto disposto dalla normativa regionale sopra richiamata ed in conformità a quanto stabilito nel merito dalla normativa statale di settore così come recentemente aggiornata, si rende necessario individuare alcune modalità operative da adottare per assicurare un efficace monitoraggio degli impatti ambientali connessi alla realizzazione delle opere in questione.

Tali modalità, dettagliatamente illustrate nell’allegato del presente provvedimento, vengono proposte anche in esito a quanto emerso nel corso degli incontri tecnici effettuati tra la struttura regionale competente in materia di VIA, alla quale è affidato il coordinamento dell’attività istruttoria di competenza del Comitato Tecnico Regionale VIA, ed ARPAV, che risulta essere il soggetto principalmente coinvolto nell’attività di verifica da effettuarsi nelle fasi di realizzazione e gestione delle opere sottoposte con esito favorevole a VIA.

Con il presente provvedimento si provvede quindi a dare attuazione a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 della L.R. n. 4/2016, relativamente al monitoraggio e controllo previsti dall’art. 20, in conformità con il D.Lgs. n. 152/06, tenuto conto delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017 alla normativa statale in questione.

Nello specifico, nell’Allegato A del presente provvedimento si provvede a stabilire i criteri e le procedure per il monitoraggio e la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ricadenti nel territorio regionale, tenendo conto degli indirizzi operativi forniti nel merito, anche tramite apposite linee guida, a livello ministeriale.

Si sottolinea che le disposizioni del presente provvedimento sono riferite unicamente alla verifica delle condizioni ambientali e delle misure di monitoraggio ambientale riportate nel provvedimento di VIA/verifica di assoggettabilità, mentre per quanto attiene ai controlli relativi ai titoli abilitativi ricompresi nel provvedimento unico rilasciato ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, si rimanda a quanto previsto dalle relative disposizioni di settore, ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 del citato decreto.

Con deliberazione n. 71/CR del 02/07/2019 la Giunta regionale ha approvato la definizione dei criteri e le procedure per il monitoraggio e la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in ambito regionale, di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 29/08/2019 ha espresso parere n. 434, favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 71/CR del 02/07/2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017, ed in particolare gli artt. 28 e 29;

VISTA la L.R. n. 4/2016, ed in particolare l’art. 4, comma 3, lettera h) e l’art. 20;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, approvato con  DGR n. 1628 del 17/10/2017;

VISTO il D.M. n. 308 del 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTE le “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedura di VIA (D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) – Indirizzi metodologici generali” (Rev. 1 del 16/06/2014), emanate dalla Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO l’allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la propria deliberazione n. 71/CR del 02/07/2019;

VISTO il parere n. 434 della Seconda Commissione consiliare, rilasciato in data 29/08/2019;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, lettera h) della legge regionale n. 4/2016, nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la definizione dei criteri e le procedure per il monitoraggio e la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in ambito regionale;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di comunicare il presente provvedimento ai componenti del Comitato Tecnico Regionale VIA, alla Direzione Generale dell’ARPAV, nonché alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
  5. di incaricare la Direzione Ambiente dell’esecuzione del presente atto;
  6. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1620_19_AllegatoA_407479.pdf

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