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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 123 del 29 ottobre 2019


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1490 del 15 ottobre 2019

Disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita. Deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013. Individuazione delle fattispecie di autorizzazione soggette alla conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si integrano le vigenti disposizioni regionali in materia di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita individuando le fattispecie di autorizzazione soggette al nuovo procedimento di conferenza di servizi semplificata previsto dalla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013 si è provveduto a disciplinare il procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.

Come noto, l’istituto della conferenza di servizi, introdotto con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, consiste in un modulo procedimentale nel quale convergono le valutazioni di competenza delle Amministrazioni interessate per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento e costituisce una delle principali espressioni di semplificazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa, allo scopo di assicurare un più efficace svolgimento dell’ azione amministrativa.

Per quanto concerne il settore relativo al commercio, la suddetta disciplina regionale del procedimento di conferenza di servizi si applica nel caso di autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici; essa prevede il coinvolgimento necessario del Comune, della Provincia e della Regione, chiamati ad esprimere ciascuno le valutazioni di competenza in ordine ai profili commerciali, urbanistici, edilizi ed ambientali che ordinariamente sottendono all’insediamento e allo sviluppo delle strutture commerciali di maggiore dimensione.

La vigente disciplina regionale prevede lo svolgimento di una seduta di conferenza di servizi istruttoria per l’esame generale della domanda di autorizzazione presentata dal soggetto interessato, nonché lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria la cui deliberazione, assunta a maggioranza delle Amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio con il parere favorevole della Regione, costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita. I termini di conclusione del procedimento di conferenza di servizi sono fissati in novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, mentre i termini generali di conclusione del procedimento di autorizzazione sono fissati in centoventi giorni.

Con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, emanato in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, meglio nota come “legge Madia”, lo Stato ha provveduto ad integrare la disciplina del procedimento di conferenza di servizi di cui alla citata legge n. 241 del 1990, introducendo nuove modalità di svolgimento e, in particolare, all’articolo 14 bis, la conferenza di servizi cosiddetta ”semplificata” o “asincrona”.

Secondo detta nuova modalità di svolgimento le valutazioni di competenza delle singole Amministrazioni competenti vengono formulate nell’ambito di un parere reso al responsabile del procedimento entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dell’istanza del soggetto interessato, fatta salva l’eventuale sospensione del termine per l’acquisizione di documentazione integrativa. Scaduto il predetto termine l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi entro il termine di cinque giorni lavorativi, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990.

L’ordinario e più complesso procedimento di conferenza di servizi cosiddetta “simultanea” o “sincrona” si applica  in via residuale a tutte le fattispecie in cui sia ravvisata dal responsabile del procedimento, o dalle altre amministrazioni partecipanti, la particolare complessità delle determinazioni da assumere.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 1503 del 25 settembre 2017 e n. 1064 del 31 luglio 2018 si è provveduto a recepire nell’ordinamento regionale le citate disposizioni statali in materia di conferenza di servizi, rimanendo tuttavia salve le disposizioni procedurali regionali contenute nelle normative regionali di settore.

Al riguardo si evidenzia che i procedimenti di conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita, successivi all’entrata in vigore delle citate disposizioni statali, si sono sinora svolti secondo la metodologia della conferenza simultanea in quanto si è rilevata la particolare complessità delle determinazioni da assumere, trattandosi di interventi relativi a strutture commerciali di maggiore dimensione e destinati ad avere significativi impatti sul territorio.

Ciò premesso, sulla base della prassi amministrativa maturata in materia, si ritiene tuttavia che vi siano particolari fattispecie di autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita che possono essere disciplinate con il procedimento di conferenza di servizi semplificata previsto dal citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 stante l’oggettivo minore impatto generato sul contesto territoriale di riferimento.

Pertanto, per il perseguimento delle anzidette finalità di semplificazione e razionale gestione del procedimento che assicurino una più celere risposta alle istanze presentate dai soggetti privati, si propone di integrare le vigenti disposizioni in materia di conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita, di cui alla menzionata deliberazione giuntale n. 455 del 2013, prevedendo le seguenti fattispecie autorizzatorie per le quali può trovare applicazione l’anzidetto regime procedimentale della conferenza di servizi semplificata:

  1. ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura senza modifiche di natura edilizia, ossia tramite l'utilizzo della superficie adibita per altre finalità di tipo commerciale (magazzini, uffici, servizi etc.);
  2. ampliamento della superficie di vendita in misura non superiore al 30 per cento della superficie     autorizzata;
  3. trasformazione di tipologia da grande struttura di vendita in forma di esercizio singolo a grande    struttura di vendita in forma di grande centro o parco commerciale, come definiti, rispettivamente,    dall’articolo 3, comma 1, lettera g), punti 1 e 2 della legge regionale n. 50 del 2012.

Nel contempo si ritiene necessario assicurare il mantenimento dell’attuale disciplina del procedimento di conferenza di servizi in forma simultanea per le ulteriori fattispecie autorizzatorie disciplinate dalla normativa regionale, quali l’apertura, l’ampliamento in misura superiore al trenta per cento della superficie autorizzata e il trasferimento delle grandi strutture di vendita, stante la particolare complessità che ordinariamente caratterizza le predette tipologie di intervento.

Si ritiene altresì necessario, per le medesime ragioni di complessità, mantenere l'ordinario procedimento di conferenza di servizi simultanea per le fattispecie oggetto di accordo di programma tra Comune, Provincia e Regione ai fini della realizzazione degli interventi commerciali cosiddetti “di rilevanza regionale” ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale n. 50 del 2012.

Rimane altresì ferma, come previsto dalla richiamata normativa statale, la facoltà di ciascuna delle Amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio al procedimento di conferenza di servizi per le grandi strutture di vendita, di richiedere direttamente l’applicazione del modulo procedimentale di conferenza simultanea, ovvero nel caso in cui in sede di conferenza di servizi semplificata emergano questioni di particolare complessità.

Sul piano operativo si propone quindi l’integrazione della disciplina del procedimento di conferenza di servizi dettata dalla citata deliberazione giuntale n. 455 del 2013 introducendo un’apposita disposizione concernente il procedimento di conferenza di servizi semplificata, come indicato nell’Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990,  n. 241 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, con particolare riferimento all’articolo 2, comma 2;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 455 del 10 aprile 2013, n. 1503 del 25 settembre 2017 e n. 1064 del 31 luglio 2018;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, conseguentemente, l'integrazione della disciplina del procedimento di conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 10 aprile 2013, con le disposizioni in materia di conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, come previsto nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente provvedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1490_19_AllegatoA_405760.pdf

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