Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 108 del 27 settembre 2019


Materia: Referendum

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1379 del 23 settembre 2019

Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a "Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre". Indizione della consultazione referendaria per domenica 01 dicembre 2019 ed approvazione del quesito referendario.

Note per la trasparenza

Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a “Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre”. Indizione della consultazione referendaria per domenica 01 dicembre 2019 ed approvazione del quesito referendario.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 10 in data 14 febbraio 2017, il Consiglio regionale ha deliberato di ritenere meritevole, ai fini della prosecuzione dell’iter legislativo, il progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a “Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre”.

Con successivo provvedimento n. 84 in data 11 luglio 2017, su proposta della Giunta regionale n. 56/CR del 6 giugno 2017, il Consiglio regionale ha deliberato l’individuazione della popolazione interessata dalla consultazione referendaria nell’intera popolazione dell’attuale Comune di Venezia.

Con deliberazione n. 306 del 13 marzo 2018 la Giunta Regionale ha provveduto all’indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed alla approvazione del quesito referendario sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a “Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre”.

Con sentenza n. 864/2018 il TAR Veneto ha accolto i ricorsi presentati dal Comune di Venezia e dalla Città metropolitana di Venezia avverso le succitate deliberazioni della Giunta Regionale ed i provvedimenti ad essa presupposti, antecedenti e conseguenti, annullando le stesse, con conseguente sopravvenuta impossibilità di effettuazione della consultazione referendaria nella data individuata del 30 settembre 2018.

Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello dai rappresentanti dei Comitati promotori del referendum avanti il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 6236 pubblicata in data 18 settembre 2019 e comunicata alla Regione del Veneto con lettera prot. n. 405140 del 20 settembre 2019 dell’Avvocatura Regionale, ha accolto il gravame respingendo i ricorsi di primo grado ed ordinando all'autorità amministrativa di dare esecuzione alla propria decisione.

Si tratta quindi con il presente provvedimento di riprendere l'iter procedimentale dal momento del suo arresto conseguente alla decisione del giudice di primo grado ora annullata e, per l'effetto, di procedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/92 e articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 1/73, all’indizione del referendum consultivo della popolazione interessata, che avrà luogo domenica 01 dicembre 2019 , dalle ore 07.00 alle ore 23.00, nonché alla formulazione del relativo quesito.

Si propone, pertanto, di deliberare in merito, avvalendosi, nell’espletamento delle operazioni riguardanti il referendum, degli Uffici del Comune di Venezia, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, sulla base del seguente quesito:

“E’ Lei favorevole alla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre, come da progetto di legge di iniziativa popolare n. 8?”

Va considerato inoltre che ai sensi dell’ art. 20, comma 4 della legge regionale 1/1973, a cui rinvia l’art. 6, comma 5 della L.R. 25/1992, “La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”;

Atteso infine che gli oneri del referendum sono a carico della Regione, ai sensi dell’articolo 28 della succitata legge regionale 1/1973 e successive modificazioni, si propone, quindi di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché di approvare, su presentazione della relativa rendicontazione, la spesa sostenuta e, conseguentemente, di erogare il relativo rimborso al Comune di Venezia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 14 febbraio 2017;

VISTA la DGR n. 56/CR del 6 giugno 2017;

VISTA la successiva deliberazione del Consiglio regionale n. 84 del 11 luglio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 13 marzo 2018;

VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 864/2018;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 6236/2019 comunicata con lettera prot. n. 405140 del 20 settembre 2019 dell’Avvocatura Regionale del Veneto;

VISTI gli articoli 117, quarto comma, e n. 133, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l’articolo 27 dello Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 24 dicembre 1992 n. 25 e 12 gennaio 1973 n. 1;

delibera

  1. di indire il referendum consultivo sul progetto di legge di iniziativa popolare n. 8, concernente la “Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre”.

Al referendum partecipa, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, l’intera popolazione elettorale dell’attuale Comune di Venezia.

Per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum si applicano le norme previste dall’articolo 26 della legge 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

  1. di convocare per domenica 01 dicembre 2019 i comizi elettorali per la consultazione referendaria, le cui operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della stessa giornata;
     
  2. di approvare il sotto riportato quesito, da rivolgere alla popolazione elettorale del Comune di Venezia, perché sia scritto nella scheda di votazione per il referendum:

“E’ LEI FAVOREVOLE ALLA SUDDIVISIONE DEL COMUNE DI VENEZIA
NEI DUE COMUNI AUTONOMI DI VENEZIA E MESTRE,
COME DA PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE N. 8?”

SI                                        NO

  1. di avvalersi, per l’espletamento delle operazioni riguardanti il referendum consultivo, degli Uffici del Comune di Venezia, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
     
  2. di dare atto che ai sensi dell’ art. 20, comma 4 della legge regionale 1/1973, a cui rinvia l’art. 6, comma 5 della L.R. 25/1992, “La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”;
     
  3. di dare altresì atto che le spese per lo svolgimento del referendum consultivo sono a carico della Regione, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 1/1973 e successive modificazioni ed integrazioni;
     
  4. di demandare al Direttore regionale della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, di impegnare la spesa necessaria ed occorrente per lo svolgimento del referendum, nonché di approvare, su presentazione della relativa rendicontazione, la spesa sostenuta e, conseguentemente, di erogare il relativo rimborso al Comune di Venezia.
     
  5. di dare atto che le spese di cui al punto 5, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
     
  6. di incaricare la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell’esecuzione del presente atto;
     
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro