Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra. Definizione delle attività per l'anno 2019 e approvazione dello schema di Accordo con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento DAFNAE. Legge regionale 16 febbraio 2018 n. 7, articolo 7.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto, si definiscono le azioni da realizzare nel corso dell’esercizio 2019 con le risorse della LR n. 7/2018 e si approva lo schema di accordo con l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE), ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990.
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L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La legge regionale 16 febbraio 2018 “ Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”, all’articolo 7 prevede che la Giunta regionale promuova lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento alla filiera dell’orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
La scelta delle materie prime è, infatti, il primo passo per garantire la produzione di una birra artigianale di qualità. A fronte della “standardizzazione” del prodotto perseguita dalle grandi industrie, che investe necessariamente anche le materie prime, ad esempio il malto o il luppolo, i birrifici artigianali ricercano l’unicità della loro produzione, cosicché l’utilizzo di materie prime diverse, insolite e/o di derivazione locale hanno definito vari stili “Made in Italy” di birre artigianali.
Il luppolo è un prodotto agricolo estremamente prezioso per i birrifici di tutto il mondo poiché gran parte dell’aroma della birra è fornito da questa pianta. La maggior parte del luppolo viene coltivata solo ad una certa latitudine su entrambi gli emisferi, poiché questa influenza la possibilità di far emettere le infiorescenze durante la stagione di crescita. Inoltre, il luppolo è suscettibile a molti tipi di muffa e ruggine. Il luppolo europeo è da lungo tempo un importante prodotto nel mercato mondiale, i cui areali di produzione sono limitati a Germania, Francia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia e Regno Unito. Le varietà utilizzate sono quelle della tradizione birraia ma qualche nuova selezione si sta affacciando nel mercato, specialmente nel Regno Unito.
A tutt’oggi nel territorio nazionale non risulta iscritta nel registro delle varietà alcuna varietà di luppolo. La produzione nazionale è ancora limitata a poche decine di ettari ma il consumo di luppolo da parte di birrifici artigianali/agricoli è crescente.
Pertanto, risulta di estremo interesse poter approfondire la possibilità di produrre varietà autoctone di luppolo sul territorio veneto per l’aromatizzazione delle birre.
Infatti, a seguito agli approfondimenti da parte della Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente in materia di ricerca e sperimentazione agricola, con gli operatori del settore, sono emerse alcune azioni da sviluppare nel corso del 2019 con le risorse messe a disposizione dalla legge regionale n. 45/2018 “Bilancio di previsione 2019-2021” destinate all'applicazione della legge regionale n. 7/2018.
In particolare, risultano di interesse le seguenti azioni:
1) Attrezzare una struttura per la sola conservazione del materiale genetico interessante in condizioni di esenza da virus. Le attività da realizzare riguardano essenzialmente:
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una preventiva catalogazione e valutazione delle qualità sensoriali e analitiche di luppoli autoctoni provenienti dal territorio e collezionati in luppoleti insistenti nella Regione.;
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la verifica di incroci e varietà commerciali e non prodotte nel nostro ambiente per testarne (tramite confronto analitico) l’eventuale scostamento dai parametri ritenuti identificativi delle varietà/accessioni. In particolare, questa attività interesserà materiale vivaistico prodotto in Veneto, per analisi sui contenuti di alfa e beta acidi utilizzando le metodiche standard previste dal punto di vista commerciale a livello europeo (mediante analisi HPLC_DAD);
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utilizzo dei campioni di germogli di luppolo per valutarne le componenti aromatiche e verificarne la possibile predicibilità delle stesse componenti ma nei coni della pianta. Questa attività consente di poter prevedere in anticipo la qualità organolettica dei coni dei luppoli e quindi effettuare selezioni precoci del materiale da riprodurre.
2) Azioni dimostrative del processo di produzione della birra, in particolare le modalità di effettuazione delle cotte con impianti di varie dimensioni, ovvero negli impianti di birrifici artigianali/agricoli e con l'utilizzo delle selezioni di luppoli testati.
Il dettaglio delle attività sono riportate nell’Allegato A “Progetto per la valorizzazione di nuove varietà e di luppoli autoctoni” al presente provvedimento.
Considerate le caratteristiche delle azioni e le competenze necessarie per la loro realizzazione, si ritiene, nell’interesse pubblico, poterle attuare mediante le possibilità offerte dall’articolo 15 della L. n. 241/1990, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) che possiede la competenza scientifica richiesta ed è interessato ad approfondire l’argomento, in considerazione che tali ambiti rientrano tra quelli oggetto di ricerca e sperimentazione.
Pertanto, richiamato al riguardo l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 - secondo cui un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione», la Direzione Agroalimentare con nota prot. n. 329742 del 23/7/2019 ha chiesto all’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE) la disponibilità a collaborare per la realizzazione delle suddette azioni.
Per la loro realizzazione, il costo complessivo non potrà superare l'importo di euro 49.050,00, di cui euro 30.000 a carico della Regione del Veneto per l'attività del 2019 ed euro 19.050,00 a carico dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE).
L'importo a carico dell'Amministrazione regionale trova copertura nel capitolo di spesa 103684 “Interventi regionali per lo sviluppo della coltivazione e lavorazione delle materie prime per la produzione della birra – contributi agli investimenti (art. 7, LR 16/02/2018, n. 7)” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019-2021, quale ristoro delle spese sostenute dall’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE).
Pertanto, alla luce dell’interesse comune dei due enti sopra citati, si propone alla Giunta regionale di approvare lo schema di accordo di collaborazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., riportato nell’ Allegato B al presente provvedimento, incaricando il Direttore della Direzione Agroalimentare della relativa sottoscrizione, attuazione ed espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione.
L’importo previsto sarà liquidato al DAFNAE previa presentazione di domanda di pagamento e di idonea rendicontazione, secondo le modalità stabilite dallo schema di Accordo di cui all’Allegato B.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”
VISTA la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”;
VISTA la richiesta della Direzione Agroalimentare prot. n. 329742 del 23/7/2019 all’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE);
VISTA la nota di risposta dell’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE), in data 24/7/2019, prot. n. 330939;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l’art. 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154 “Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare”;
VISTO l’art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 7 “Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”;
delibera
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di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Progetto denominato “Progetto per la valorizzazione di nuove varietà e di luppoli autoctoni” di cui all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
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di dare atto che è interesse comune della Regione e dell’Università di Padova la realizzazione del progetto sopra citato attraverso le modalità previste dall’art. 15 della L. 241/1990;
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di approvare lo schema di Accordo Regione del Veneto – DAFNAE, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, riportato nell’Allegato B al presente provvedimento incaricando il direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto alla sottoscrizione della stessa;
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di determinare in euro 49.050,00 il costo complessivo per la realizzazione delle attività di cui all’Allegato A, di cui euro 30.000,00 è l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a carico della Regione del Veneto alla cui assunzione di impegno e liquidazione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, disponendo la copertura finanziaria sul capitolo 103684 “Interventi regionali per lo sviluppo della coltivazione e lavorazione delle materie prime per la produzione della birra – contributi agli investimenti (art. 7, LR 16/02/2018, n. 7)” del Bilancio regionale 2019-2021;
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di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
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di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto, compresa la gestione tecnico-amministrativa del progetto di cui al punto 2, nonché delle eventuali modifiche non sostanziali dell’Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, per il tramite del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE);
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di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ articolo 23, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_1195_19_AllegatoA_401162.pdfDgr_1195_19_AllegatoB_401162.pdf