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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 09 agosto 2019


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1177 del 06 agosto 2019

Trenitalia S.p.a. - Contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale - (Contratto del 23.09.2010 - CIG 1429504005, Contratto del 22.12.2016 - CIG 6901536FA9 e Contratto dell'11.01.2018 - CIG 7348381BD3). Utilizzo ai fini del miglioramento del servizio ferroviario, con beneficio diretto per l'utenza interessata, di quota parte delle penali per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali relative agli anni 2013 - 2018.

Note per la trasparenza

Il presente atto definisce le direttive per l’utilizzo della somma complessiva di euro 280.000,00, derivante dall’applicazione delle penali, relative agli anni 2013 – 2018, sui contratti di servizio con Trenitalia per lo svolgimento di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, da destinarsi a favore degli utenti per l’acquisto di abbonamenti trimestrali ed annuali a prezzo ridotto, a fronte dell’acquisto di biciclette pieghevoli.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Trenitalia S.p.A. è l’attuale affidatario dei Servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 2018-2032 in virtù del Contratto sottoscritto in data 11 gennaio 2018. Tale contratto è subentrato al precedente Contratto per i Servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2014, sottoscritto fra la Regione e Trenitalia S.p.A. in data 23.09.2010, a sua volta prolungato con Atto di Proroga del Contratto per i Servizi ferroviari di interesse regionale e locale relativamente al periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2023, sottoscritto fra la Regione e Trenitalia S.p.A. in data 22 dicembre 2016.

Nei suddetti contratti, in quello attualmente in vigore come nei precedenti, è previsto l’obbligo per Trenitalia S.p.A. di migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze della clientela attraverso il raggiungimento di specifici standard di qualità, contrattualmente definiti, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione di penalità.

Come da articolo 11 del sopra citato "Atto di Proroga del Contratto per i Servizi ferroviari di interesse regionale e locale relativamente al periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2023" - valido per il periodo a cui si riferisce la presente deliberazione - è previsto che "…gli importi economici delle penali derivanti dall'applicazione del presente Contratto saranno utilizzati dalla Regione, con modalità da essa determinate, a beneficio diretto della clientela o per iniziative tese a migliorare la qualità o incrementare il servizio reso".

In coerenza con quanto sopra esposto e con le risultanze delle sedute del Comitato Tecnico per la Gestione del Contratto (istituito ai sensi dell'art.17 del suddetto Atto di Proroga) tenutesi in data 7 dicembre 2018 e in data 14 gennaio 2019, convocate per sancire definitivamente le modalità di conguaglio delle penali relative agli anni 2013 – 2017 (ammontanti a complessivi euro 1.807.152,20) e con particolare riferimento alla decisione di accantonare, attraverso deposito presso Trenitalia S.p.A. in attesa di successivi atti di indirizzo della Giunta regionale, la somma di € 250.000,00 per le finalità di cui all’art. 11, comma 4 dell’Atto di proroga 2015-2023, la presente deliberazione intende definire le modalità di impiego di tale importo, destinandolo ad agevolazioni sugli abbonamenti ferroviari per utenti che abbiano acquistato delle biciclette pieghevoli.

Un uso più diffuso della bicicletta, soprattutto per spostamenti di carattere sistematico (casa–scuola, casa–lavoro), potrebbe contribuire, se adeguatamente incentivato, all’attuazione delle politiche di riduzione del traffico veicolare privato nonché dell’inquinamento atmosferico ad esso associato. A tal proposito non si può non rammentare come l’Italia, ed in particolare le Regioni del bacino padano, siano sottoposte ad una procedura di infrazione per superamento prolungato dei limiti di inquinamento atmosferico ed è pertanto necessaria una particolare attenzione a tutte le iniziative, sistematiche e su larga scala, che possono portare ad una riduzione permanente dello stesso.

Laddove l’uso della bicicletta è stato agevolato, il ritorno in termini di utilizzo è stato tangibile: basti pensare all’utilizzo intenso dei sistemi di bike sharing presenti in numerose città, soprattutto per quanto riguarda le ciclostazioni collocate all’esterno delle stazioni ferroviarie, che talvolta non rispondono integralmente alle esigenze dell’utenza, tanta è la domanda. Tali sistemi pubblici si affiancano all’uso della bicicletta privata, molto utilizzata soprattutto per gli spostamenti nelle città principali, ma che tuttavia non trova sempre adeguato sostegno con infrastrutture di parcheggio dedicate. Tale carenza, laddove riscontrata, comporta furti a danno dei privati (che in casi estremi abbandonano l’uso della bici a favore di modi di trasporti più inquinanti) e costituisce elemento di disordine e diminuzione del decoro di alcune zone, come le adiacenze delle stazioni ferroviarie, a motivo del parcheggio selvaggio di velocipedi.

D’altronde, l’uso della bicicletta privata negli spostamenti pendolari di media distanza, con trasporto della stessa mediante treno per ovviare ai limiti e problemi più sopra descritti, non è sempre agevole e conveniente per l’utenza. Numerosi treni regionali sono muniti di vani attrezzati, solitamente situati in testa o in coda treno, al fine di consentire ai possessori, previo acquisto di apposito titolo di viaggio giornaliero, il trasporto in sicurezza di biciclette tradizionali. Tuttavia, la difficoltà a raggiungere tali vani in determinate circostanze (affollamento delle banchine, lunghezza del convoglio), nonché il numero comunque limitato di stalli disponibili, comporta talvolta la presenza, invero non regolare, di velocipedi nei vestiboli di salita e discesa delle carrozze ferroviarie, con conseguente disturbo agli altri viaggiatori. D’altro canto potrebbe non essere conveniente allestire ulteriori spazi permanenti sui treni da destinare alle biciclette, data la variabilità di tale domanda e dato che si andrebbero a penalizzare i viaggiatori, sottraendo posti a sedere.

Tuttavia, soprattutto in riferimento agli spostamenti pendolari, l’uso diffuso della bicicletta in abbinamento all’uso del treno, in una logica di trasporto multimodale, potrebbe risultare strategico sia nell’ottica dell’utenza, costituendo un’efficace alternativa ad altri modi di trasporto, sia nell’ottica del perseguimento di obiettivi collettivi strategici di natura ambientale e di salute pubblica, quali la riduzione del traffico privato e la riduzione dell’inquinamento atmosferico ad esso associato, la riduzione della sedentarietà delle persone, la promozione di una cultura maggiormente sensibile alla tutela ambientale e della salute, ecc.

Già oggi, accanto alla possibilità di trasportare la bicicletta tradizionale, acquistando un apposito supplemento, esiste su tutti i treni regionali la possibilità di trasportare gratuitamente biciclette pieghevoli, opportunamente chiuse, anche al di fuori dell’apposita sacca, a condizione che le dimensioni delle stesse non superino i limiti stabiliti dalla Carta dei Servizi e dalle Condizioni generali di trasporto regionale di Trenitalia S.p.A. e che non arrechino pericolo o disagio agli altri viaggiatori.

Ritenendo che l’incentivazione dell’utilizzo della bicicletta pieghevole, in un’ottica di intermodalità col treno, possa contribuire a sviluppare un maggior utilizzo della bicicletta in generale, nonché a perseguire gli obiettivi ambientali e di salute a ciò associati, con la presente determinazione si definiscono nel seguito le direttive per la concessione di riduzioni sul costo dell’abbonamento trimestrale o annuale ad utenti del trasporto ferroviario, che acquisteranno biciclette pieghevoli nel periodo di validità dell’apposito bando che sarà emesso a cura di Trenitalia S.p.A., con risorse a valere sulla somma complessiva di € 250.000,00, dalla stessa Società accantonata per le finalità di cui all’art. 11, comma 4 dell’Atto di proroga 2015-2023.

A coloro che aderiscono all'iniziativa entro i termini stabiliti e dimostrino di aver acquistato nel corso del 2019 una bici pieghevole che, ripiegata, abbia dimensioni non superiori a cm 80x110x45 verrà applicata una riduzione sull’acquisto di un abbonamento ferroviario regionale, trimestrale o annuale a tariffa regionale Veneto 40/21 o trimestrale a tariffa regionale Veneto 14-VE, per una quota fino ad un importo massimo di 150,00 euro - valore inteso comprensivo di IVA all’aliquota applicata ai titoli di viaggio.

Per l’acquisto di abbonamenti trimestrali o annuali di valore fino a 150,00 euro, la riduzione riconosciuta sarà pari al costo degli stessi: non verrà quindi corrisposto alcun resto in denaro o altra forma di bonus per l’acquisto di abbonamenti di importi inferiori ai 150,00 euro.

L’abbonamento ridotto, che potrà essere rilasciato unicamente dalle biglietterie di Trenitalia della regione Veneto, dovrà essere intestato al possessore della bici pieghevole, il quale potrà usufruire dell’agevolazione una sola volta nell’arco di validità dell’iniziativa.

L’iniziativa rimarrà in vigore nel periodo utile per l’acquisto degli abbonamenti, come sopra specificati, che abbiano inizio validità nel periodo compreso tra ottobre 2019 e gennaio 2020, questi ultimi acquistabili entro la data del 24/01/2020, da considerarsi quindi come data ultima di scadenza dell'iniziativa, fatta salva, in ogni caso, la conclusione anticipata della stessa, al raggiungimento dell’importo previsto dalla Regione del Veneto.

Per poter accedere alla riduzione in argomento, i soggetti beneficiari al momento dell’acquisto dell’abbonamento (esclusivamente nel periodo sopra indicato) dovranno esibire al personale della biglietteria la fattura relativa all’acquisto, intestata unicamente al possessore della bicicletta pieghevole, oppure lo scontrino fiscale originale, in cui dovrà essere esplicitamente evidenziato che lo stesso è relativo all’acquisto della bici pieghevole. Su tale scontrino verrà apposto da parte della biglietteria un timbro con la dicitura “annullato”.

Trenitalia S.p.A. garantirà l’attuazione e la divulgazione all'utenza dell'iniziativa attraverso la propria organizzazione, con modalità procedurali dalla stessa definite, nel rispetto delle disposizioni di legge e della presente deliberazione, garantendo un costante monitoraggio sull'avanzamento dell'erogazione della scontistica, al fine di prevenire lo sforamento dell'importo destinato all'iniziativa. Poichè tuttavia, dai contatti intercorsi con Trenitalia S.p.A., è emersa la possibilità che, per ragioni tecniche e procedurali legate ai sistemi informatici in uso, potrebbe non risultare possibile la tempestiva sospensione dell'erogazione della scontistica al raggiungimento dell'importo suddetto, al fine di non penalizzare l'utenza interessata la Regione potrà riconoscere a Trenitalia S.p.A. il ristoro di eventuali maggiori importi erogati a favore dell’utenza, in ogni caso nella misura massima di Euro 10.000,00.

Qualora, dalle verifiche effettuate sui propri sistemi di vendita, risultasse prima del 24 gennaio 2020 l’imminente o avvenuto raggiungimento dell’importo accantonato, pari ad euro 250.000,00 (importo da considerarsi già comprensivo di IVA), Trenitalia dovrà comunicare tempestivamente alla Regione e alla clientela, la sospensione dell’erogazione della riduzione in argomento. Viceversa, in caso di mancato raggiungimento dell'importo assegnato alla scadenza dell'iniziativa, la Giunta regionale stabilirà con successivi atti l'eventuale proroga dell'iniziativa ovvero la diversa destinazione dell'importo residuo non utilizzato.

Inoltre, al fine di supportare fattivamente l’iniziativa nell'interesse dell'utenza, la Regione potrà riconoscere a Trenitalia S.p.A. il ristoro delle spese sostenute per l’implementazione informatica e per la divulgazione all'utenza, purché adeguatamente documentate ed in ogni caso nella misura massima di euro 20.000,00.

La copertuta dei maggiori oneri, pari ad un massimo di Euro 30.000,00, è garantita dai fondi derivanti dalle penali già comminate a Trenitalia S.p.A. per l'anno 2018, ammontanti in complessivi Euro 354.400,00, come definitivamente consolidate nella seduta del 15 aprile 2019 del Comitato Tecnico di Gestione del Contratto, istituito ai sensi dell'art. 18 del vigente Contratto di servizio.

Entro 30 gg dalla data di termine dell’iniziativa, Trenitalia è tenuta a trasmettere alla Regione il resoconto definitivo dell’iniziativa corredato da relazione illustrativa dettagliata dell’attività realizzata accompagnata da adeguata documentazione contabile attestante la spesa sostenuta.

L’iniziativa di cui al presente atto non riguarda gli abbonamenti relativi ai servizi gestiti da Sistemi Territoriali S.p.A. sulle linee Rovigo – Verona, Rovigo – Chioggia e Adria - Mestre, per le quali sarà adottata analoga iniziativa con successivi separati atti.

Infine, considerato che, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, tutte le transazioni poste in essere dalla pubblica amministrazione devono essere rilevate anche se non determinano flussi di cassa effettivi e che la registrazione di tali transazioni deve avvenire attraverso regolarizzazioni contabili costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo, si propone di demandare ad un successivo atto del Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti la regolarizzazione in contabilità della transazione in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. n. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 30/10/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 39/2001;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21/2016;

Visto il vigente contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sottoscritto tra Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A in data 11 gennaio 2018, subentrato al precedente Contratto per i Servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009 - 31.12.2014 sottoscritto in data 23/09/2010 e il relativo Atto di Proroga sottoscritto il 23/12/2016;

Visti i verbali del Comitato Tecnico di Gestione del contratto del 7 dicembre 2018, del 14 gennaio 2019 e del 15 aprile 2019;

Viste le note prot. n. 192087 del 16/05/2019  e n. 208268 del 29/05/2019 del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica di richiesta di istituzione di nuovi capitoli nel bilancio regionale;

Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di considerare le premesse alla presente deliberazione come parti integranti della stessa;
  2. di dare atto che l'importo delle sanzioni comminate a Trenitalia S.p.A. per il periodo 2013-2017 ammonta a complessivi Euro 1.807.152,20;
  3. di dare atto che l'importo delle sanzioni comminate a Trenitalia S.p.A. per il 2018 e definitivamente consolidate dal Comitato Tecnico di gestione del contratto di servizio ammonta a complessivi Euro 354.400,00;
  4. di approvare l'utilizzo di quota parte delle penali, pari ad euro 250.000,00 (IVA compresa), derivanti da sanzioni comminate a Trenitalia S.p.A. nel periodo 2013-2017 per disservizi, per l’attuazione, da parte di Trenitalia S.p.a., dell’iniziativa di erogazione di riduzioni sul prezzo di acquisto di abbonamenti trimestrali ed annuali, a fronte dell’acquisto di biciclette pieghevoli da parte degli utenti del servizio ferroviario, come in premessa descritta;
  5. di approvare l'utilizzo di quota parte delle penali, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 (IVA compresa), derivanti da sanzioni comminate a Trenitalia S.p.A. per l'esercizio 2018, di cui fino a Euro 10.000,00 a copertura di eventuali maggiori importi erogati a favore dell’utenza e fino a Euro 20.000,00 a copertura dei maggiori oneri connessi alle spese di implementazione informatica e di divulgazione all'utenza dell'iniziativa;
  6. di demandare a successivi separati atti l'utilizzo delle rimanenti somme, derivanti dalle suddette sanzioni comminate a Trenitalia S.p.A. e non destinate all'iniziativa in argomento, per la realizzazione di ulteriori iniziative a beneficio diretto dell'utenza o per iniziative tese a migliorare la qualità o incrementare il servizio reso;
  7. di richiedere a Trenitalia S.p.A. la trasmissione - entro 30 giorni dalla conclusione dell’iniziativa - di adeguato resoconto costituito da relazione illustrativa dei risultati ottenuti e dalla documentazione contabile attestante la spesa sostenuta;
  8. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti dell’attuazione della presente deliberazione, mediante l’adozione dei successivi necessari atti, nonchè della gestione operativa dei rapporti con Trenitalia S.p.A. per lo svolgimento del servizio, oggetto del presente provvedimento;
  9. di demandare ad un successivo atto del Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti la registrazione in contabilità della transazione disposta dal presente atto;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non prevede ulteriori spese rispetto alla compensazione tra la quota delle penali derivanti da sanzioni comminate a Trenitalia per l'ammontare complessivo di Euro 280.000,00, e l’importo dell’iniziativa promossa dalla Regione;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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