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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 30 luglio 2019
Istituzione dei nuclei di valutazione regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 1862 del 18/01/2018 - Modalità di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. Legge 1 dicembre 2015, n. 194.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale istituisce i nuclei di valutazione regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, deputati alla valutazione delle risorse genetiche locali animali, vegetali e microbiche, a rischio di estinzione o di erosione genetica ai fini dell’iscrizione all’Anagrafe nazionale.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La legge del 1° dicembre 2015, n. 194, ha stabilito i principi per l’istituzione di un sistema nazionale per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
L’art. 3 della stessa legge 194 ha previsto l’istituzione dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, disponendo, al punto 2), che “ nell’Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica”;
Il successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2018, n. 1862, ha conseguentemente individuato le modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Infatti, per le Regioni o Province autonome che non hanno istituito con proprie leggi Commissioni tecnico scientifiche di valutazione delle domande di iscrizione a registri o repertori regionali di razze o varietà locali, l’art. 5 del sopra citato DM ha previsto l’istituzione di nuclei di valutazione delle risorse genetiche proposte per l’iscrizione all’Anagrafe nazionale.
La Regione del Veneto, attraverso le risorse allocate nell’attuale Piano di Sviluppo Rurale “PSR 2014/2020”, sostiene la biodiversità in agricoltura mediante pagamenti agroambientali, supportando sia la Rete regionale per la biodiversità di interesse agrario, costituita dagli Enti pubblici che gestiscono centri di conservazione, sia gli allevatori ed agricoltori custodi che conservano razze animali autoctone in via di estinzione o varietà vegetali a rischio d erosione genetica. Inoltre, con il Tipo di Intervento 16.1 della Misura 16 Cooperazione, il Programma di Sviluppo Rurale sostiene le attività dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in Agricoltura (PEI-Agri) che possono riguardare anche le risorse genetiche locali.
In particolare, i risultati delle attività di ricerca e caratterizzazione delle risorse genetiche locali di interesse agrario svolte dai Centri di conservazione della suddetta Rete e dai GO, rappresentano la base scientifica necessaria ad avviare il percorso di iscrizione al registro ufficiale delle varietà da conservazione, per le specie vegetali ex lege 1096/1971, e l’istituzione di nuovi libri genealogici, per le specie animali ex Dlgs n. 52/2018, o anche solo all’anagrafe nazionale, prevista dalla legge 194/2015.
Pertanto, al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo in capo all’Amministrazione regionale, volto all’iscrizione all’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, risulta necessario istituire i “Nuclei di valutazione regionale sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare” il cui compito è quello di valutare le risorse genetiche autoctone ai fini della trasmissione al Ministero del parere regionale.
Risulta opportuno ricordare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel già citato art. 5 del DM n. 1862/2018, ha fissato la composizione minima di questi nuclei di valutazione regionale, in termini numerici e qualitativi, nonché le principali modalità di funzionamento, lasciando alle Amministrazioni regionali il compito di formalizzarne in maniera precisa la composizione e il funzionamento.
Il DM prevede in particolare che i nuclei di valutazione siano costituiti da un numero minimo di tre componenti. Di questi, il DM ne fissa per due le caratteristiche (il dirigente della struttura regionale competente e un esperto in materia di biodiversità agraria e alimentare, per specifico settore vegetale, animale e microbico, proveniente dal mondo dell’Università). Inoltre la partecipazione ai lavori dei suddetti nuclei è a titolo gratuito, non comporta compensi e/o riconoscimento delle spese sostenute.
Per quanto concerne il terzo componente, si ritiene ora proporre alla Giunta regionale che le competenze riguardino gli aspetti sanitari e di tutela delle risorse genetiche. Infatti, gli aspetti fitosanitari, in particolare connessi al materiale di moltiplicazione, e quelli sanitari degli animali, sono di particolare rilievo per gli eventuali riflessi negativi che eventuali problematiche fitosanitarie o di sanità animale non adeguatamente valutate potrebbero avere sulle coltivazioni e sugli allevamenti convenzionali. Peraltro, tali competenze si riscontrano in strutture regionali e in Enti regionali o partecipati dalla Regione. Infatti, l’UO Fitosanitario della Direzione Agroambiente è la struttura regionale competente per le problematiche fitosanitarie, in particolare del materiale di moltiplicazione, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è competente per gli aspetti sanitari delle specie animali, mentre Veneto Agricoltura annovera tra le sue strutture l’Istituto per la qualità e tecnologie agroalimentari che ha maturato una lunghissimo esperienza nel campo della specie microbiche utili alle produzioni agroalimentari.
Infine, relativamente agli adempimenti amministrativi legati al funzionamento dei nuclei di valutazione, si ricorda che nell’attuale assetto organizzativo, la Direzione regionale Agroalimentare è la struttura regionale competente in materia di biodiversità agraria. Pertanto, con il presente provvedimento, viene incaricata dell’adozione di tutti gli atti necessari ad assicurare il funzionamento dei Nuclei di valutazione, compresa l’individuazione dei componenti distinti per settori di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194 e dal conseguente DM n. 1862 del 18 gennaio 2018 in materia di Anagrafe nazionale della biodiversità agricolo alimentare, e da quanto disposto dall’art. 1, punto 3, della legge regionale n. 27/1997 e secondo le previsioni del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge del 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare”;
VISTO l’art. 3 della stessa legge n. 194/2015 che istituisce l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
VISTO il decreto ministeriale n. 1862 del 18 gennaio 2018, che ha individuato le modalità di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
VISTE le risorse allocate dalla Regione del Veneto nell’attuale Piano di Sviluppo Rurale “PSR 2014/2020”, che finanziano il sostegno della biodiversità in agricoltura per la conservazione di razze animali o varietà vegetali in via di estinzione o a rischio d erosione genetica;
VISTO l’art. 5 del citato DM n. 1862/2018 che prevede, per tutte le Regioni che non abbiano già istituito con proprie leggi Commissioni tecnico scientifiche di valutazione, l’istituzione di propri “Nuclei di valutazione sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare “ per l’iscrizione all’Anagrafe nazionale di razze animali o varietà vegetali autoctone;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO inoltre quanto disposto all’art. 1, punto 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 in materia di nomine e designazioni di pubblici incarichi di competenza regionale;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
delibera
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