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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1090 del 30 luglio 2019
Definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli della qualità dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici resa dai soggetti certificatori con l'Attestato di Prestazione Energetica A.P.E., in attuazione della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
Con la presente deliberazione vengono definite le modalità con le quali le Autorità competenti per i controlli sugli impianti termici - la Città Metropolitana di Venezia e le Province per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti - procedono anche ai controlli della qualità degli Attestati che accertano la prestazione energetica degli edifici residenziali e non residenziali, in attuazione dell’articolo 42 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, come da ultimo integrato dalla Legge Regionale 21 dicembre 2018, n.46 (legge regionale europea 2018).
L'Assessore Giuseppe Pan per l'Assessore Roberto Marcato, di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia" e successive modifiche ed integrazioni, tra l’altro, ha demandato alle Regioni una serie di compiti legati ai consumi energetici del settore dell’edilizia in attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, con valutazione degli aspetti energetici ed ambientali dell'intero processo edilizio e delle misure necessarie ad uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
Con il medesimo D.Lgs. 192/2005, dall’1 gennaio 2007 è stata gradualmente introdotta la Certificazione energetica degli edifici che, con successivi decreti attuativi, è stata definita per gli aspetti tecnici e procedurali. Il Documento di sintesi delle caratteristiche energetiche degli edifici dalla fine del 2009 deve essere inoltrato alle Regioni territorialmente competenti per gli adempimenti stabiliti dallo stesso D.Lgs.192.
L'attestato che certifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dalla data del suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto, comprende i dati relativi alla sua efficienza energetica, i valori vigenti a norma di legge ed i valori di riferimento, in modo da consentire agli utenti finali di valutare e comparare le prestazioni dell’edificio di interesse e di confrontarle con i valori tecnicamente raggiungibili in un corretto rapporto tra i costi di investimento ed i benefici che ne derivano. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione.
Con la D.G.R. 8 febbraio 2011, n. 121, per le finalità e motivazioni ivi contenute, è stato istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.), ora denominati Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs. 192/2005 dalla Legge 90/2013 in recepimento della direttiva 2010/31/UE di modifica della precedente direttiva 2002/91/CE.
Con la D.G.R. 17 aprile 2012, n. 659 è stato attivato, dal 2 maggio 2012, l’applicativo della Regione Ve.Net.energia-edifici per la registrazione telematica degli attestati, progettato, prodotto e gestito dall’Unità di Progetto Energia (ora Unità Organizzativa Energia) e dalla Direzione Sistemi Informativi (ora Direzione ICT e Agenda Digitale), considerato che l’evoluzione della normativa statale, conseguente alle disposizioni Europee in materia di Certificazione Energetica degli Edifici, ha portato ad un rapido aumento della produzione di A.P.E..
Si evidenzia infatti che il D.Lgs. 192/2005 stabilisce, all’articolo 6 “Certificazione energetica degli edifici”, che dall’1 luglio 2009 le unità immobiliari oggetto di compravendita devono essere dotate dell’Attestato di Prestazione Energetica; inoltre che, in caso di nuova locazione, il proprietario è tenuto a produrre l'A.P.E. e nei contratti di locazione è inserita apposita clausola con la quale il conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato relativo alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.
Al fine di garantire la piena attuazione della Direttiva 2010/31/UE, nonché per adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 0368/2012, il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisite le necessarie intese e sentito il parere della Conferenza Unificata, ha emanato tre decreti interministeriali, datati 26 giugno 2015, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015, in vigore dall’1 ottobre 2015 e così titolati:
• “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.
• “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”.
• “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Va altresì evidenziato che il D.Lgs. 192/2005 ed il D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” impongono che gli annunci di offerta di vendita o di locazione, di edificio o di unità immobiliare, tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.
In conseguenza di quanto emanato dal Ministero, in particolare con riferimento al decreto di adeguamento delle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, è stato necessario intervenire sull’applicativo della Regione Ve.Net.energia-edifici per la registrazione telematica degli attestati al fine di adeguarlo alla nuova modulistica obbligatoria dall’1 ottobre 2015.
Con D.G.R. 28 settembre 2015, n.1258 sono state pertanto emanate le disposizioni attuative relative ai decreti interministeriali del 26 giugno 2015 in vigore dall’1 ottobre 2015, data dalla quale è utilizzato il nuovo modello di attestato (A.P.E. 2015).
Si evidenzia infine che, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 alle Regioni - di predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione - nella sezione “Dati di dettaglio degli impianti” deve essere indicato il codice di registrazione nel catasto degli impianti termici “CIRCE”, istituito ed attivato dal 2 gennaio 2015 con D.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2569.
La Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 46 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2010/31/UE in materia di energia, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE in materia di appalti e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, legge regionale europea 2018), ha integrato l’articolo 42 della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) stabilendo, tra l’altro, che la Giunta regionale adotta “provvedimenti diretti a definire le modalità per l’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici (A.P.E.) resa dai soggetti certificatori”. Ha stabilito altresì che “i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di controllo e manutenzione degli impianti termici ed in materia di certificazione energetica degli edifici sono introitati dagli enti locali di cui agli articoli 43 e 44 e sono destinati allo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 bis, lettere c) e g)”. A tal proposito ed in merito a quanto stabilito dalla L.R. 11/2001, art. 42, comma 1 bis, lett. c) e lett. f), sono confermate le Deliberazioni della Giunta Regionale del 28 luglio 2014, n. 1363 e del 23 dicembre 2014, n. 2569 contenenti disposizioni attuative in materia di impianti termici.
In applicazione della L.R. 11/2001 (articoli 42, 43, 44), del D.Lgs. 192/2005 (articolo 17) e del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (articolo 5) che attribuisce la competenza per i controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica in capo alle stesse Autorità competenti per i controlli sugli impianti termici, ne deriva che nella Regione del Veneto, in mancanza di una disciplina regionale che, in recepimento delle Direttive in materia di energia, dispone diversamente rispetto allo Stato, la competenza a svolgere entrambi i controlli spetta agli Enti locali, Province e Comuni.
La Regione del Veneto ha dato attuazione alla cd. Riforma Delrio, di cui alla Legge 56/2014, individuando le funzioni non fondamentali esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia da riallocare in capo alla Regione ovvero da confermare in capo alle stesse, con la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n.30 (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2017) dalla quale emerge che, nella materia energia, la funzione di controllo dell’efficienza energetica degli edifici e degli impianti termici, non essendo ricompresa tra le funzioni riallocate in capo alla Regione (indicate espressamente nell’Allegato A della L.R. 30/2016), deve ritenersi confermata in capo agli Enti Locali ai quali sia già attribuita (quindi alla Città metropolitana di Venezia, alle sei Province ed ai sedici Comuni con più di 30.000 abitanti).
Le risorse finanziarie a favore delle Province e della Città metropolitana di Venezia vengono annualmente stanziate sul Capitolo n.102454 denominato "Fondo per l'attuazione della L.56/2014 di riordino delle funzioni provinciali - trasferimenti correnti (art. 6, L.R. 09/10/2015, n.17 - art. 1, L.R. 30/12/2016, n.30)”, destinato alla copertura degli oneri finanziari correnti per le funzioni non fondamentali ad oggi confermate alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia.
Nel caso di specie il costo per l’esercizio della funzione di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica è stato stimato in 150.000,00 €, prevedendo un costo unitario per controllo pari al massimo a 100,00 €, stimato in base al costo medio di mercato per la redazione di un A.P.E., valutando altresì che per l’anno in corso il numero di controlli in capo alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia si attesti, sulla base dei dati 2018, intorno al valore di 1.500, pari al 2% del numero stimato di A.P.E. che saranno registrati nell’anno solare relativamente al territorio di competenza di codesti Enti. Le risorse finanziarie, da trasferire alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia per l’esercizio dell’attività di controllo in parola, saranno rese disponibili a valere sul capitolo di spesa n.102454, così come da richiesta formulata all’Assessore al Bilancio e Patrimonio, agli Affari Generali ed Enti Locali dal Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, con nota prot. n.304486 del 9 luglio 2019.
Subordinatamente alla disponibilità finanziaria di tali risorse, le stesse verranno impegnate a favore delle Province e della Città metropolitana di Venezia, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, sulla base del numero stimato dei controlli di competenza di ciascun Ente. Si procederà altresì all’erogazione dell’intero importo spettante a ciascuna Provincia ed alla Città metropolitana di Venezia nell’esercizio corrente, in unica soluzione, sulla base di apposita dichiarazione, a firma congiunta dei Direttori generali delle Province e della Città metropolitana di Venezia e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente, da trasmettere entro il 2 settembre 2019, contenente le previsioni di spesa per i controlli di competenza nell’anno corrente, prendendo a riferimento il numero di A.P.E. registrati nel territorio di ciascun Ente nell’anno precedente, numero che sarà comunicato, dagli uffici della Struttura competente per l’esecuzione del presente atto, unitamente al provvedimento medesimo. L’eventuale residuo derivante da minore spesa potrà essere utilizzato dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia nell’esercizio successivo per la medesima attività.
Per quanto sopra evidenziato:
1) spetta alle medesime Autorità competenti sia per i controlli sugli impianti termici che per i controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici resa dai soggetti certificatori - la Città metropolitana di Venezia e le Province per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti –, procedere analizzando in ogni anno solare almeno il 2% (ai sensi del D.M. 26 giugno 2015) degli A.P.E., relativi al territorio di propria competenza, registrati nell’applicativo della Regione Ve.Net.energia-edifici;
2) i controlli di cui al punto 1 sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:
a) l’accertamento documentale degli A.P.E., ivi inclusa la verifica del rispetto delle procedure di cui alle Linee guida contenute nel D.M. 26 giugno 2015;
b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la procedura di calcolo ed i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell’edificio;
3) le Autorità competenti di cui al punto 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunicano il numero di controlli effettuati nell’anno precedente ed il loro esito agli uffici regionali preposti, nonché l'importo delle eventuali sanzioni introitate, ai fini degli adempimenti posti in capo alla Regione dalla normativa statale, indicati all’articolo 5, comma 4 ed all’articolo 6, comma 2, del D.M. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Si dà atto altresì che il presente provvedimento è stato posto all'ordine del giorno della seduta congiunta del 16 luglio 2019 della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale per l’attuazione della legge Delrio, con l’acquisizione dei pareri favorevoli dei suddetti Organismi concertativi, precisando altresì che l'attività dei controlli in materia di A.P.E., così come definita dal presente provvedimento proposto in attuazione della disciplina vigente in materia sopra descritta, ha carattere sperimentale fino all'effettuazione, da parte della Struttura competente per l'esecuzione del presente atto, degli approfondimenti chiesti e condotti sulla base dei dati che emergeranno dalla prima applicazione della disciplina.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 in materia di funzioni e compiti amministrativi conferiti alle autonomie locali;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 in materia di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75 "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici";
VISTI i tre Decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 contenente il riordino e la riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia;
VISTA la Deliberazione 08 febbraio 2011, n. 121 "Istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica";
VISTA la Deliberazione 17 aprile 2012, n. 659 contenente nuove disposizioni per la contestuale produzione e trasmissione telematica degli Attestati di Certificazione Energetica degli edifici;
VISTA la Deliberazione 28 luglio 2014, n. 1363 contenente disposizioni attuative sugli adempimenti previsti dalla normativa statale per gli impianti di climatizzazione degli edifici;
VISTA la Deliberazione 23 dicembre 2014, n. 2569 di istituzione ed attivazione del Catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE";
VISTA la Deliberazione 28 settembre 2015, n.1258 contenente disposizioni attuative dei tre Decreti ministeriali del 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di certificazione energetica degli edifici;
VISTA la nota inviata all’Assessore al Bilancio e Patrimonio, agli Affari Generali ed Enti Locali dal Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, prot. n.304486 del 9 luglio 2019, relativa alla richiesta della necessaria dotazione finanziaria nel capitolo di spesa n.102454;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Osservatorio e dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali nella seduta congiunta del 16 luglio 2019;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
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