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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 16 luglio 2019


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 910 del 28 giugno 2019

Approvazione progetto sperimentale "Rilevazione e sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l'assistenza familiare e del Registro regionale degli assistenti familiari" - Articoli 7 e 8 della LR 17/10/2017, n. 38.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva il progetto sperimentale “Rilevazione e sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare e del Registro regionale degli assistenti familiari” contenente le disposizioni finalizzate a tracciare le linee operative per l’attuazione degli articoli 7 e 8 della LR n. 38/2017 da parte dei Comitati dei Sindaci di distretto, in collaborazione con le aziende ULSS, e con il supporto di Azienda Zero.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge regionale 17/10/2017, n. 38 (di seguito legge) recante “Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari” ha previsto la definizione di nuove disposizioni specifiche per “la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro degli assistenti familiari”.

Il provvedimento interviene nell’ambito delle politiche per la famiglia con una serie di misure innovative volte a sostenere i contesti familiari impegnati nell’assistenza ai propri congiunti anziani e non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità (articolo 1, co. 1 della legge).

Le medesime misure concorrono, inoltre, a promuovere un riposizionamento sul mercato del lavoro degli assistenti familiari (articolo 4 della legge), favorendo, da un lato, la riqualificazione delle loro competenze (formazione) e, dall’altro, l’incontro tra domanda: esigenze delle famiglie, e offerta: disponibilità dei lavoratori (Sportelli e Registro).

In relazione al carattere innovativo della legge, con DGR n. 1034 e n. 1043 del 17/7/2018, si è ritenuto di procedere, nel corso dell’esercizio 2018, con un primo intervento sul piano formativo, rinviando a successivi provvedimenti l’avvio delle fasi di sviluppo relative alla definizione operativa degli Sportelli per l’assistenza familiare (articolo 8 della legge) e del Registro regionale degli assistenti familiari (articolo 7 della legge).

Stante la novità della legge, con riferimento alle attribuzioni dalla stessa previste a carico delle amministrazioni comunali, in forma singola o associata, i cui effetti potranno estendersi fin da subito su tutto il territorio regionale, si è valutata l’opportunità di sperimentare un intervento regionale di sostegno alla fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare.

A tal fine si propone l’approvazione del progetto sperimentale “Rilevazione e sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare e del Registro regionale degli assistenti familiari” nei termini di seguito riportati distintamente per ciascuna delle due componenti che lo costituiscono: Registro regionale degli assistenti familiari e Sportelli per l’assistenza familiare.

Registro regionale degli assistenti familiari (articolo 7 della legge)

Si riportano di seguito le principali finalità e i requisiti minimi necessari di funzionamento del Registro da considerare ai fini della elaborazione, da parte dei Comitati dei Sindaci di Distretto, in collaborazione con le aziende ULSS di riferimento, del progetto sperimentale “Rilevazione e sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare e del Registro regionale degli assistenti familiari”.

A. Finalità

Il Registro regionale degli assistenti familiari costituisce lo strumento a disposizione del sistema dei servizi sociali della Regione del Veneto finalizzato a garantire “il possesso di attestazioni delle competenze conseguite attraverso percorsi qualificati da parte dell’assistente familiare, definendo e riconoscendo conoscenze e competenze ed esperienze necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività” previste dalla legge. Il Registro favorisce, inoltre, “l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro”, attraverso una pronta disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all’incarico da ricoprire, analizzata per ambito territoriale, in un’ottica di trasparenza e razionalizzazione delle procedure.

B. Requisiti per l’accesso, la cancellazione e la permanenza nel Registro

Possono iscriversi al registro coloro che:

  • abbiano compiuto 18 anni;
  • se cittadini stranieri, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa;
  • se cittadini stranieri, abbiano una sufficiente conoscenza della lingua italiana;
  • se cittadini italiani, abbiano assolto l’obbligo scolastico;
  • non abbiano conseguito condanne penali passate in giudicato e non abbiano carichi penali pendenti;
  • siano di sana e robusta costituzione fisica, attestata da certificato di idoneità generica all’impiego;
  • siano in possesso di attestato di frequenza alla formazione prevista dall’articolo 10 della LR n. 38/2017;

nelle more della completa attuazione dell’articolo 10 della LR n. 38/2017, l’aver svolto attività formativa documentata afferente all’area dell’assistenza familiare di qualsiasi durata, ovvero, in caso di assenza di esperienze formative, l’aver svolto una attività lavorativa documentabile di almeno 12 mesi nel campo dell’assistenza familiare.

L’iscrizione al Registro su istanza dell’assistente familiare ha durata annuale. Ai fini della permanenza nel registro l’assistente familiare interessato dovrà, alla scadenza dell’anno, ripresentare l’istanza di iscrizione.

Il venir meno di uno dei requisiti sopra esposti comporta la cancellazione dal Registro.

In fase di primo avvio, il Registro avrà una articolazione territoriale riferita agli ambiti distrettuali di cui all’articolo 26, co. 1 della LR n. 19/2016.

La tenuta del Registro è affidata agli Sportelli per l’assistenza familiare.

Sportelli per l’assistenza familiare (articolo 8 della legge)

Si riportano di seguito le principali finalità degli Sportelli e le indicazioni operative da considerare ai fini della elaborazione, da parte dei Comitati dei Sindaci di Distretto, in collaborazione con le aziende ULSS di riferimento, del progetto sperimentale “Rilevazione e sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare e del Registro regionale degli assistenti familiari”.

A. Indicazioni generali

A.1 Finalità

La realizzazione degli Sportelli per l’assistenza familiare è finalizzata a offrire servizi qualificati di informazione, orientamento e supporto alle famiglie/persone, come specificate all’articolo 2, co. 1, lett. a) della legge, ai fini, in particolare, di facilitare l’incontro tra domanda: esigenze delle famiglie/persone, e offerta: disponibilità, formazione ed esperienza dei lavoratori (assistenti familiari), nella prospettiva di favorire la personalizzazione, l’adeguatezza e la continuità nel tempo delle soluzioni in relazione ai bisogni, al progetto personale e al contesto di vita (articolo 8 della legge).

A.2 Programmazione degli Sportelli

I Comitati dei Sindaci di Distretto, in collaborazione con le aziende ULSS di riferimento, provvedono, ai sensi dell’articolo 8 della legge, alla rilevazione e programmazione degli Sportelli, con riferimento agli ambiti distrettuali di cui all’articolo 26, co. 1 della LR n. 19/2016, attraverso i relativi Piani di Zona.

B. Indicazioni specifiche per la fase sperimentale

B.1 Istituzione degli Sportelli

Ai fini dell’istituzione degli Sportelli a cura dei comuni, in forma singola o associata, considerata la complessità del percorso, specie per il carattere innovativo delle misure di cui al presente provvedimento, si ritiene opportuno procedere mediante un intervento progettuale a carattere sperimentale di sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare da realizzarsi, coinvolgendo, preliminarmente, i comuni e le associazioni di comuni che abbiano già attivato o attivi sul proprio territorio Sportelli per l’assistenza familiare e/o Sportelli analoghi/implementabili con tale funzione.

Allo scopo, si prevede di assegnare, per il tramite delle aziende ULSS, a ciascun ambito delimitato dal territorio delle medesime aziende, un contributo massimo, come determinato nell’Allegato A, soggetto a rendicontazione, per il sostegno degli Sportelli attivi o da attivarsi dalle amministrazioni comunali, in forma singola o associata, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge, salvaguardando le esperienze aziendali, salve le procedure di legge in materia di contratti pubblici, finalizzato ad avviare le attività previste dall’articolo 8 della legge.

B.2 Criteri direttivi per la definizione delle attività

Il progetto sperimentale, unico per tutto il territorio aziendale, dovrà essere volto alla ridefinizione e riqualificazione degli Sportelli esistenti e/o alla istituzione di nuovi Sportelli sulla base dei seguenti criteri direttivi, di complementarità e integrazione funzionale:

  • attività di ascolto del bisogno espresso dalla famiglia o persona richiedente l’assistenza, nonché di orientamento verso i servizi del territorio più appropriati, in grado di offrire un concreto supporto, con particolare attenzione all’incontro e alla mediazione del rapporto tra le famiglie/persone e gli assistenti familiari;
  • attività di raccolta e diffusione di informazioni sugli interventi presenti nel territorio a favore delle famiglie, nonché a favore di segmenti di popolazione specifici (es.: informa giovani, punti di ascolto, sportelli famiglia, ecc.);
  • attività di connessione e messa in rete con i servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati, avvalendosi degli opportuni supporti tecnici multidisciplinari e integrati;
  • attività di coordinamento con le istituzioni del territorio (es.: uffici comunali, scuole, strutture sanitarie quali ambulatori dei medici di medicina generale, altre strutture di cure primarie e farmacie territoriali, servizi socio-sanitari delle aziende ULSS, ecc.) affinché le famiglie possano conoscere agevolmente tutte le opportunità e le forme di sostegno cui hanno diritto ed, in particolare, poter consultare il Registro regionale di cui all’articolo 7 della legge;
  • attività volte a garantire un supporto a favore degli aspiranti assistenti familiari per la verifica dei requisiti di iscrizione al Registro regionale;
  • attività volte a garantire la tenuta (es.: iscrizioni, cancellazioni, rettifiche, ecc.) del Registro regionale degli assistenti familiari;
  • attività di orientamento e consulenza di natura tecnico amministrativa per gli adempimenti connessi alla legge e che garantisca, altresì, i debiti informativi verso la Regione previsti dalla stessa legge regionale.

 

L’intervento progettuale, con riferimento agli sportelli previsti dal progetto, ai fini dell’approvazione regionale, deve riportare i seguenti contenuti minimi:

  • la tipologia di prestazioni erogate/da erogare secondo i criteri direttivi, di complementarità e integrazione funzionale su esposti;
  • le modalità tecnico-organizzative (fasce orarie di apertura, integrazione con altri servizi, altro);
  • il personale impiegato e relativi costi;
  • gli altri fattori operativi (beni, servizi, altro) e relativi costi;
  • la formazione del personale impiegato;
  • le fonti di finanziamento.

Per la prima annualità della sperimentazione del progetto “Rilevazione e sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare e del Registro regionale degli assistenti familiari”, si propone, di ripartire alle aziende ULSS il contributo di € 570.000,00, secondo gli importi esplicitati nell’Allegato A. Resta inteso che la prosecuzione del progetto rimane a carico dei comuni, in forma singola o associata, salve possibili ulteriori annualità di sostegno regionale nei limiti delle risorse disponibili.

Il progetto aziendale, di durata annuale, dovrà essere elaborato con riferimento agli ambiti distrettuali definiti dall’articolo 26, co. 1 della LR n. 19/2016 e trasmesso entro il 30/9/2019 alla Direzione regionale Servizi Sociali per l’approvazione da parte del Direttore della medesima Direzione.

L’erogazione dei suddetti contributi avverrà, da parte del Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali, in unica soluzione a seguito dell’approvazione degli stessi, salvo conguaglio in sede di rendicontazione.

Ai fini dell'informatizzazione del Registro si prevede in questa fase di riservare la somma di € 30.000,00, assegnandola ad Azienda Zero per le attività di analisi e progettazione del software/applicativo, rinviando le ulteriori attività di sviluppo dello stesso e quelle di assistenza e manutenzione a successivi provvedimenti.

Per quanto sopra esposto si determina in € 600.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103566, del Bilancio di previsione regionale 2019 – 2021, “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili o non autosufficienti - Trasferimenti correnti (art. 20, legge 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, legge 23/12/2000, n. 388 - LR 17/10/2017, n. 38)”.

Formazione dell’assistente familiare (articolo 10 della legge)

Con DGR n. 1034 e n. 1043 del 17/7/2018, è stata avviata una prima iniziativa sul fronte della formazione delle persone disoccupate e inoccupate che intendono svolgere l’attività di assistente familiare finanziata con le risorse programmate sull’Asse I “Occupabilità” del POR FSE Veneto 2014-2020, nell’ambito delle progettazioni relative all’Obiettivo Tematico 8 per il rafforzamento delle competenze degli assistenti familiari.

La programmazione e realizzazione degli interventi di formazione dovrà, ai sensi della legge, attuarsi nell’ambito del sistema educativo regionale disciplinato dalla LR 31/3/2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, al fine del perseguimento degli obiettivi indicati dall’articolo 10, co. 1 della legge, tenuto conto delle competenze indicate nel repertorio regionale degli standard professionali attualmente in uso che declina il profilo professionale dell’assistente familiare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il D.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i.;

Vista la LR 29/6/2012, n. 23 recante “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016”;

Vista la LR 25/10/2016, n. 19 recante “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominata “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

Vista la LR 17/10/2017, n. 38 recante “Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari”;

Vista la LR 21/12/2018, n. 45 recante “Bilancio di Previsione 2019-2021”;

Vista la LR 28/12/2018, n. 48 recante “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

Visto il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 adottato con Decisone della Commissione Europea n. 9751 del 12/12/2014;

Richiamata la DGR 1/8/2016, n. 1247 recante “Avvio della sperimentazione dello “Sportello Famiglia” ai sensi della DGR 23/12/2015, n. 2011 da parte dei Comuni della Regione del Veneto con popolazione residente al 1° gennaio 2016 uguale o superiore a 20.000 abitanti (Dati Istat). Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS) anno 2015”;

Richiamata la DGR 17/7/2018, n. 1034 recante “LR 17/10/2017, n. 38 “Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari” - Prime indicazioni”;

Richiamata la DGR 17/7/2018, n. 1043 recante “Programma Operativo regionale Fondo sociale europeo 2014 - 2020 Asse occupabilità. Obiettivo tematico 8 - promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori - reg UE 1303 del 2013 e REG UE 1304 del 2013. Direttiva per la presentazione di Progetti per il rafforzamento delle competenze degli assistenti familiari domiciliari anno 2018”;

delibera

  1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di approvare il progetto sperimentale “Rilevazione e sostegno della fase di avvio degli Sportelli per l’assistenza familiare e del Registro regionale degli assistenti familiari”, secondo le indicazioni e i criteri riportati in premessa;
  3. Di incaricare la Direzione regionale per i Servizi Sociali e l’Azienda Zero - UOC Sistemi Informativi di provvedere alla formulazione delle specifiche tecniche per l’informatizzazione del Registro regionale degli assistenti familiari;
  4. Di ripartire e assegnare, ai sensi del punto 7) del presente dispositivo, alle aziende ULSS la somma di € 570.000,00, secondo gli importi massimi esplicitati nell’Allegato A, a titolo di contributo per il sostegno della prima annualità del progetto sperimentale di cui al precedente punto 2, da attuarsi da parte delle Amministrazioni comunali, in forma singola o associata;
  5. Di assegnare ad Azienda Zero, ai sensi del punto 7) del presente dispositivo, la somma di € 30.000,00 per le attività di analisi e progettazione del software/applicativo per l’informatizzazione del Registro regionale degli assistenti familiari, rinviando le ulteriori attività di sviluppo e quelle di assistenza e manutenzione a successivi provvedimenti;
  6. Di stabilire che si provvederà con atti successivi alla programmazione degli interventi di formazione previsti dalla LR 17/10/2017, n. 38, la cui realizzazione avverrà nell’ambito del sistema educativo regionale disciplinato dalla LR 31/3/2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”;
  7. Di determinare in € 600.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stazioni sul capitolo n. 103566 “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili o non autosufficienti - Trasferimenti correnti (art. 20, legge 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, legge 23/12/2000, n. 388 - LR 17/10/2017, n. 38)” del Bilancio di previsione regionale 2019 – 2021;
  8. Di demandare alle Direzioni regionali competenti per materia l’esecuzione del presente provvedimento, coinvolgendo, ai sensi di legge, laddove necessario, i soggetti attuatori di cui all’articolo 5 della LR n. 38/2017;
  9. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;
  10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  11. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  12. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_910_19_AllegatoA_397838.pdf

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