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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 16 luglio 2019


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 28 giugno 2019

Ditta Impresa Scala Santo s.r.l.. Autorizzazione per l'accorpamento ed ampliamento delle cave di marmo denominate "BROLAZZO" e "CAVA ROSSO VERONA" e site in Comune di S.Ambrogio (VR) (L.R. 44/82 e L.R. 13/2018).

Note per la trasparenza

Si tratta del rilascio dell’autorizzazione ad accorpare ed ampliare le adiacenti cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio (VR) (L.R. 44/82 e L.R. 13/2018).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1143 del 17.05.2001 la Giunta Regionale ha autorizzato alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l. la coltivazione della cava di marmo denominata “CAVA ROSSO VERONA” e sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR).

Con deliberazione n. 23 del 13.02.2009 la Giunta Regionale ha autorizzato alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l. la coltivazione della cava di marmo denominata “BROLAZZO” e sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR).

La ditta Impresa Scala Santo s.r.l., con domanda in data 06.05.2015, pervenuta in Regione il 13.05.2015 ed acquisita al prot. n. 202338 del 14.05.2015, ha presentato istanza per l’accorpamento e ampliamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR).

Della domanda è stato dato avviso all’Albo Pretorio del Comune di S.Ambrogio Valpolicella a partire dal 19.05.2015 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Comune di S.Ambrogio Valpolicella con deliberazione del Consiglio n. 20 del 10.09.2015, ha espresso motivato parere contrario.

Con nota prot. n. 267812, in data 11.07.2016 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona e l’Amministrazione provinciale di Verona ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 06.10.2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Come stabilito dall’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all’approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l’ampliamento delle esistenti, è obbligatorio e vincolante.

Con riferimento all’applicazione della normativa sulla V.I.A., l’istanza per l’accorpamento e ampliamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità.

Con decreto n. 70 del 29.09.2014 la Struttura regionale competente in materia, prendendo atto del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 03.09.2014, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al titolo III della Parte II del D.lgs. n. 152/06, con prescrizioni.

La domanda e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 27.07.2017, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale che a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Nel medesimo parere, la C.T.R.A.E.  ha confutato le argomentazioni alla base del parere contrario espresso dal Comune di S.Ambrogio Valpolicella con deliberazione consiliare n. 20/2015, ritenendo in conclusione che le motivazioni di contrarietà siano da considerarsi superate.

Con nota prot. n. 409149 del 02.10.2017, la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 27.07.2017, ha chiesto alla ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale, con specifico riguardo alla caratterizzazione del terreno vegetale di copertura della cava nonché alle modalità di coltivazione dei fronti di cava in relazione alle prescrizioni impartite dalla C.T.P.A.C. di Verona nei confronti della S.P. n. 33 e della strada comunale.

La ditta, con nota in data 12.02.2018, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 76706 del 20.02.2018 ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 409149/2017, relativamente alle modalità di coltivazione dei fronti di cava nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla C.T.P.A.C. di Verona e la documentazione presentata è risultata congrua.

Con successiva nota in data 03.10.2018, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 401201 del 03.10.2018, la ditta ha trasmesso le analisi del terreno vegetale di copertura, dalle quali risultano rispettati i limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 ma sono risultate mancanti le analisi relative all’elemento Stagno (Sn). Con nota prot. n. 431556 del 23.10.2018 la Direzione Difesa del Suolo ha conseguentemente chiesto alla ditta di presentare l’esito delle analisi, eseguite sui medesimi campioni prelevati, relativamente alle concentrazioni dell’elemento Stagno (Sn) ovvero dei componenti organo stannici.

Con nota in data 29.10.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 439803 del 30.10.2018, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, dalle quali è risultato che anche le concentrazioni dell’elemento Stagno (Sn) sono inferiori ai limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

L’area di intervento ricade all’interno del S.I.C. denominato “Monte Pastello ed individuato dal codice IT3210021.

In merito alla relazione per la Valutazione di incidenza ambientale trasmessa dalla ditta Scala Santo s.r.l., la struttura competente in materia di V.INC.A., con parere in data 20.07.2015, ha espresso esito favorevole nei confronti del progetto di coltivazione in ampliamento ed in accorpamento delle due cave, prendendo atto della dichiarazione del professionista secondo la quale “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell’area di studio e in particolare sul sito natura 2000 individuato con codice IT3210021 e denominato “Monte Pastello”.

Dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 401201 del 03.10.2018 ed al prot. n. 439803 del 30.10.2018, emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:

  • terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale è stato caratterizzato e dalle analisi i campioni hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
  • materiale calcareo derivante dalla scopertura del banco utile che verrà utilizzato per la realizzazione della ricomposizione morfologica del sito di cava;
  • materiale di scarto derivante dall’estrazione, direttamente dal banco con esplosivo, dei blocchi di “marmo” che costituiscono il materiale utile coltivato in via principale, utilizzato integralmente per la ricomposizione ambientale del sito;
  • materiale calcareo minuto derivante dalla riquadratura direttamente sul piazzale di cava con martello pneumatico, destinato alla ricomposizione ambientale della cava.

Con nota in data 12.04.2018 prot. n. 137469 è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la relazione tecnico illustrativa ex D.lgs. 42/2004, unitamente alla documentazione a corredo dell’istanza, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146 del D.lgs.42/2004.

La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 17.04.2018 e non ha espresso il parere entro i 45 giorni successivi. In ogni caso, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti medesimi da parte del Soprintendente e, conseguentemente, è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell’art. 146 del D.lgs.42/2004.

Con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato verificato che la ditta Impresa Scala Santo s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 21.05.2020. Pertanto, attualmente, a carico della ditta Impresa Scala Santo s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo Decreto legislativo.

Il progetto di coltivazione in accorpamento ed ampliamento, ha una superficie complessiva di scavo di circa 28.220 mq, per un volume di calcare lucidabile (marmo) utile estraibile di circa 474.646 mc.

Si propone, pertanto, di autorizzare la ditta Impresa Scala Santo s.r.l. ad accorpare ed ampliare le cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio (VR) nonché di approvare il relativo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e sue integrazioni.

Si dà atto che, essendo la domanda pervenuta prima dell’entrata in vigore della legge regionale n.13/2018, la relativa istruttoria è stata eseguita secondo la normativa di cui alla previgente  L.R.44/1982, in applicazione dell’art. 30 della medesima L.R. n. 13/2018. Per analoghe ragioni, la domanda e il relativo progetto non sono soggette alle disposizioni del P.R.A.C., approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda in data 06.05.2015 della ditta Impresa Scala Santo s.r.l., pervenuta in Regione il 13.05.2015 ed acquisita al prot. n. 202338 del 14.05.2015, di accorpamento ed ampliamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio (VR);

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; la L.R. 26 marzo 2018, n. 13; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il parere in data 20.07.2015,con il quale la struttura regionale competente in materia di V.INC.A. ha espresso esito favorevole nei confronti del progetto di coltivazione in ampliamento ed in accorpamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” E “CAVA ROSSO VERONA” prendendo atto della dichiarazione del professionista;

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTO il decreto n. 70 del 29.09.2014, con il quale la Struttura regionale competente in materia, prendendo atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03.09.2014, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con prescrizioni.

VISTI il parere contrario del Comune di S.Ambrogio Valpolicella e il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, obbligatorio e vincolante;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO lo schema di atto unilaterale d’obbligo (allegato B) sostitutivo della convenzione prevista dall’art. 20 della L.R. 44/82;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTO l’art.30 della L.R.13/2018;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);
  2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l. –P.IVA 02462360237 - con sede in Verona (VR) via Colonnello G. Fincato n. 5, l’accorpamento ed ampliamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio (VR), di cui alla domanda in data 06.05.2015, pervenuta in Regione il 13.05.2015 ed acquisita al prot. n. 202338 del 14.05.2015, all’interno dell’area individuata con campiture blu, gialla, viola e arancione nell’elaborato  n. 1 ”Estratto di mappa catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • COROGRAFIA, ESTRATTO MAPPA CATASTALE, CARTA TECNICA REGIONALE, PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO, TABELLA DATI CATASTALI, STRALCIO P.R.G. E SCHEMA VIABILITA’ (elaborato n. 1) (scale varie) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • RILIEVO PIANO QUOTATO DELLO STATO ATTUALE E SEZIONI DELLO STATO ATTUALE E DI COLTIVAZIONE (elaborato n. 2) (scala 1:500) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • PLANIMETRIA DEL PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE E SEZIONI SISTEMAZIONE AMBIENTALE (elaborato n. 3) (scale varie) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • PLANIMETRIA E SEZIONI COMPARATIVE (elaborato n. 4) (scale varie) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • SEZIONI TIPO DELLO STATO ATTUALE – STRATIGRAFIA, SEZIONI TIPO DELLO STATO DI PROGETTO, SEZIONE TIPO DELLO STATO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI (elaborato  n. 5 (scale varie) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E FOTOINSERIMENTO (elaborato n. 6) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • RELAZIONE TECNICA (elaborato n. 7) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.INC.A.) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA di cui al D.P.C.M. 12.12.2005 (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (elaborato n. 12) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • COMPATIBILITA’ AMBIENTALE (elaborato n. 13) (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • STABILITA’ DEI FRONTI DI SCAVO E APPROFONDIMENTI MINERARI – RELAZIONE GEOLOGICA E GEOMECCANICA INTEGRATIVA (prot. n. 202338 del 14.05.2015);
  • RILIEVO PIANO QUOTATO DELLO STATO ATTUALE E SEZIONI DELLO STATO ATTUALE E DI COLTIVAZIONE integrazione (elaborato n. 2) (scala 1:500) (prot. n. 74580 del 23.02.2017);
  • PLANIMETRIA DEL PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE E SEZIONI SISTEMAZIONE AMBIENTALE integrazione (elaborato n. 3) (scale varie) (prot. n. 74580 del 23.02.2017);
  • PLANIMETRIA E SEZIONI COMPARATIVE integrazione (elaborato n. 4) (scale varie) (prot. n. 74580 del 23.02.2017);
  • SEZIONI TIPO DELLO STATO ATTUALE – STRATIGRAFIA, SEZIONI TIPO DELLO STATO DI PROGETTO, SEZIONE TIPO DELLO STATO DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI integrazione (elaborato  n. 5 (scale varie) (prot. n. 74580 del 23.02.2017);
  • RELAZIONE TECNICA integrazione (elaborato n. 7) (prot. n. 74580 del 23.02.2017);
  • PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO integrazione (elaborato n. 12) (prot. n. 74580 del 23.02.2017);
  • PLANIMETRIA DEL PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE COORDINATO (elaborato n. 15) (prot. n. 74580 del 23.02.2017);
  • RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA A SUPPORTO DELLA STABILITA’ DEI FRONTI DI SCAVO (prot. n. 76706 del 27.02.2018);
  • ESTRATTO MAPPA CATASTALE, RILIEVO PIANO QUOTATO DELLO STATO ATTUALE E SEZIONI DELLO STATO ATTUALE E DI COLTIVAZIONE (prot. n. 76706 del 27.02.2018).
  1. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull’area della cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 16 della L.R. 44/1982;
  2. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l’autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al punto precedente è efficace per 5 anni dalla data del presente provvedimento;
  3. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti DD.GG.RR. n. 1143 del 17.05.2001 e n. 23 del 13.02.2009 di autorizzazione alla coltivazione delle cave denominate “CAVA ROSSO VERONA” e “BROLAZZO”;
  4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 401201 del 03.10.2018 ed al prot. n. 439803 del 30.10.2018, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
  5. di prendere atto della dichiarazione di esclusione della possibilità del verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell’area di studio e in particolare sul sito natura 2000 individuato con codice IT3210021 e denominato “Monte Pastello”, relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, come da parere in data 20.07.2015 della struttura competente in materia di V.INC.A.;
  6. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere ultimati entro 16 (sedici) anni dalla data del presente provvedimento, fermo restando che la ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato rilasciando agli enti preposti alla vigilanza opportune dichiarazioni di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, da parte del Direttore dei Lavori;
  7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
  1. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come indicata con linea rossa continua nella tavola n. 1 ”Inquadramento geografico, ambientale e urbanistico” a scale varie, facente parte della documentazione assunta al prot. n. 202338 del 14.05.2015, apponendo, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della cava, cartelli ammonitori di pericolo;
  2. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l’area di cava, previo accordo con la Direzione Operativa – U.O Forestale Ovest, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
  3. porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, a condizione che si tratti di terra non inquinata, nella quale siano presenti concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006;
  5. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all’interno dell’area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
  6. procedere nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere e di quelle eventualmente soggette a particolari prescrizioni di polizia mineraria finalizzate alla stabilizzazione del versante in ricomposizione, secondo la seguente metodologia:
  • riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante l’andamento previsto nel piano di ricomposizione ambientale;
  • provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
  • provvedere alla ricostituzione del prato e dell’area boscata;
  1. trattare con pigmenti ossidanti, durante i lavori di escavazione, le pareti risultanti dalla scopertura del giacimento e, comunque, estendere ed eseguire tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall’autorità di vigilanza durante la prosecuzione dei lavori;
  2. rispettare lo schema sequenziale delle fasi di escavazione e di sistemazione ambientale così come illustrato nel progetto di coltivazione. In particolare i lavori di ricomposizione ambientale dovranno essere coordinati con i piani di sistemazione delle cave attigue;
  3. rispettare i contenuti del documento di accettazione e correlato elaborato grafico di sequenzialità dei lavori di coltivazione tra le cave denominate “BROLAZZO”, “CAVA ROSSO VERONA” e “MONTE”, posto che tale documentazione fa parte integrante del progetto di ampliamento ed accorpamento delle cave denominate “BROLAZZO”, e “CAVA ROSSO VERONA” nonché costituisce variante al piano di coltivazione della cava denominata “MONTE”;
  4. regolamentare l’eventuale utilizzo degli esplosivi e degli orari di lavoro con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;
  5. mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l’emissione di polveri e rumori, al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
  6. effettuare gli scavi nei confronti della strada provinciale SP 33 in conformità alle prescrizioni fornite dal Servizio di Viabilità Provinciale, il quale ha indicato che di norma la distanza dal confine stradale dalla linea dello scavo è pari alla profondità di scavo stesso, in conformità a quanto riportato nell’elaborato grafico “Estratto mappa catastale, rilievo piano quotato dello stato attuale e sezioni dello stato attuale e di coltivazione” acquisito al prot. n. 76706 del 27.02.2018;
  7. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava.  In particolare dovranno essere realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere mantenute in efficienza a livello di sistema di gestione.
  8. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  9. stipulare con il Comune di S. Ambrogio di Valpolicella la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione (Allegato B) e ne formerà parte integrante, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
  10. non iniziare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione prima dell’avvenuta presentazione in Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;
  11. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale, con particolare riferimento alla manutenzione della strada di accesso all’area di cava evidenziata con colorazione rossa nella tavola n. 1 facente parte della documentazione allegata alla domanda in data 11.07.2008 ed agli eventuali orari di transito dei mezzi di trasporto attraverso il centro abitato di S. Ambrogio Valpolicella. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
  12. effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
  13. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all’art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest relativa all’attecchimento delle specie arboree messe a dimora;
  14. prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.lgs. n. 624 del 25.11.1996;
  15. rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128 nonché la normativa sull’eventuale impiego di esplosivo nei lavori di coltivazione, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;
  1. di stabilire che la mancata presentazione e/o adeguamento del deposito cauzionale di cui al punto 9) lettera n) costituisce presupposto per la pronuncia di decadenza dell’autorizzazione e per l’attivazione, da parte della struttura regionale competente, del procedimento ex art.30 L.R.44/82;
  2. di restituire alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l., relativamente alla cava denominata “BROLAZZO” e subordinatamente agli adempimenti di cui al punto 9) lettera n), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 338.940,13 - polizza n. 56209105 del 14.02.2014 della Liguria Sicietà di Assicurazioni s.p.a. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2014/0159;
  3. di restituire alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l., relativamente alla cava denominata “CAVA ROSSO VERONA” e subordinatamente agli adempimenti di cui al punto 8) lettera n), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo Euro 193.028,03  - polizza n. 498654 del 31.07.2013 della Elba Assicurazioni s.p.a. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2013/0348 di € 192.450,68 e appendice del 30.06.2015 di € 577,35 non costituita;
  4. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l’utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  5. di stabilire che la Regione del Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’ex art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione del Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
  6. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  7. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da calcare lucidabile (marmo) per una volumetria non superiore a 474.646 mc.
  8. di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata anche per quanto attiene ai materiali associati. Si richiamano inoltre le statuizioni stabilite con D.G.R. n. 761/2010;
  9. di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall’attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;
  10. di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull’intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all’interno dell’ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione, e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  12. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  13. di stabilire l’importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecento-novantasette/00) a titolo di conguaglio, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa intestato a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria, indicando la seguente causale: “D.G.R. n. ____ del _______ cava “BROLAZZO”;
  14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  15. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_896_19_AllegatoA_397829.pdf
Dgr_896_19_AllegatoB_397829.pdf

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