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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 896 del 28 giugno 2019
Ditta Impresa Scala Santo s.r.l.. Autorizzazione per l'accorpamento ed ampliamento delle cave di marmo denominate "BROLAZZO" e "CAVA ROSSO VERONA" e site in Comune di S.Ambrogio (VR) (L.R. 44/82 e L.R. 13/2018).
Si tratta del rilascio dell’autorizzazione ad accorpare ed ampliare le adiacenti cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio (VR) (L.R. 44/82 e L.R. 13/2018).
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1143 del 17.05.2001 la Giunta Regionale ha autorizzato alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l. la coltivazione della cava di marmo denominata “CAVA ROSSO VERONA” e sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR).
Con deliberazione n. 23 del 13.02.2009 la Giunta Regionale ha autorizzato alla ditta Impresa Scala Santo s.r.l. la coltivazione della cava di marmo denominata “BROLAZZO” e sita in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR).
La ditta Impresa Scala Santo s.r.l., con domanda in data 06.05.2015, pervenuta in Regione il 13.05.2015 ed acquisita al prot. n. 202338 del 14.05.2015, ha presentato istanza per l’accorpamento e ampliamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio Valpolicella (VR).
Della domanda è stato dato avviso all’Albo Pretorio del Comune di S.Ambrogio Valpolicella a partire dal 19.05.2015 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.
Il Comune di S.Ambrogio Valpolicella con deliberazione del Consiglio n. 20 del 10.09.2015, ha espresso motivato parere contrario.
Con nota prot. n. 267812, in data 11.07.2016 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona e l’Amministrazione provinciale di Verona ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 06.10.2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Come stabilito dall’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all’approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l’ampliamento delle esistenti, è obbligatorio e vincolante.
Con riferimento all’applicazione della normativa sulla V.I.A., l’istanza per l’accorpamento e ampliamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità.
Con decreto n. 70 del 29.09.2014 la Struttura regionale competente in materia, prendendo atto del parere espresso dalla Commissione regionale V.I.A. nella seduta del 03.09.2014, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al titolo III della Parte II del D.lgs. n. 152/06, con prescrizioni.
La domanda e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 27.07.2017, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale che a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Nel medesimo parere, la C.T.R.A.E. ha confutato le argomentazioni alla base del parere contrario espresso dal Comune di S.Ambrogio Valpolicella con deliberazione consiliare n. 20/2015, ritenendo in conclusione che le motivazioni di contrarietà siano da considerarsi superate.
Con nota prot. n. 409149 del 02.10.2017, la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 27.07.2017, ha chiesto alla ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale, con specifico riguardo alla caratterizzazione del terreno vegetale di copertura della cava nonché alle modalità di coltivazione dei fronti di cava in relazione alle prescrizioni impartite dalla C.T.P.A.C. di Verona nei confronti della S.P. n. 33 e della strada comunale.
La ditta, con nota in data 12.02.2018, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 76706 del 20.02.2018 ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 409149/2017, relativamente alle modalità di coltivazione dei fronti di cava nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla C.T.P.A.C. di Verona e la documentazione presentata è risultata congrua.
Con successiva nota in data 03.10.2018, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 401201 del 03.10.2018, la ditta ha trasmesso le analisi del terreno vegetale di copertura, dalle quali risultano rispettati i limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 ma sono risultate mancanti le analisi relative all’elemento Stagno (Sn). Con nota prot. n. 431556 del 23.10.2018 la Direzione Difesa del Suolo ha conseguentemente chiesto alla ditta di presentare l’esito delle analisi, eseguite sui medesimi campioni prelevati, relativamente alle concentrazioni dell’elemento Stagno (Sn) ovvero dei componenti organo stannici.
Con nota in data 29.10.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 439803 del 30.10.2018, la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, dalle quali è risultato che anche le concentrazioni dell’elemento Stagno (Sn) sono inferiori ai limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
L’area di intervento ricade all’interno del S.I.C. denominato “Monte Pastello ed individuato dal codice IT3210021.
In merito alla relazione per la Valutazione di incidenza ambientale trasmessa dalla ditta Scala Santo s.r.l., la struttura competente in materia di V.INC.A., con parere in data 20.07.2015, ha espresso esito favorevole nei confronti del progetto di coltivazione in ampliamento ed in accorpamento delle due cave, prendendo atto della dichiarazione del professionista secondo la quale “con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sulle specie e sugli habitat individuati nell’area di studio e in particolare sul sito natura 2000 individuato con codice IT3210021 e denominato “Monte Pastello”.
Dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 401201 del 03.10.2018 ed al prot. n. 439803 del 30.10.2018, emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:
Con nota in data 12.04.2018 prot. n. 137469 è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la relazione tecnico illustrativa ex D.lgs. 42/2004, unitamente alla documentazione a corredo dell’istanza, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 146 del D.lgs.42/2004.
La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 17.04.2018 e non ha espresso il parere entro i 45 giorni successivi. In ogni caso, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti medesimi da parte del Soprintendente e, conseguentemente, è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell’art. 146 del D.lgs.42/2004.
Con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato verificato che la ditta Impresa Scala Santo s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 21.05.2020. Pertanto, attualmente, a carico della ditta Impresa Scala Santo s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo Decreto legislativo.
Il progetto di coltivazione in accorpamento ed ampliamento, ha una superficie complessiva di scavo di circa 28.220 mq, per un volume di calcare lucidabile (marmo) utile estraibile di circa 474.646 mc.
Si propone, pertanto, di autorizzare la ditta Impresa Scala Santo s.r.l. ad accorpare ed ampliare le cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio (VR) nonché di approvare il relativo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e sue integrazioni.
Si dà atto che, essendo la domanda pervenuta prima dell’entrata in vigore della legge regionale n.13/2018, la relativa istruttoria è stata eseguita secondo la normativa di cui alla previgente L.R.44/1982, in applicazione dell’art. 30 della medesima L.R. n. 13/2018. Per analoghe ragioni, la domanda e il relativo progetto non sono soggette alle disposizioni del P.R.A.C., approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda in data 06.05.2015 della ditta Impresa Scala Santo s.r.l., pervenuta in Regione il 13.05.2015 ed acquisita al prot. n. 202338 del 14.05.2015, di accorpamento ed ampliamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” e “CAVA ROSSO VERONA” e site in Comune di S.Ambrogio (VR);
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; la L.R. 26 marzo 2018, n. 13; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il parere in data 20.07.2015,con il quale la struttura regionale competente in materia di V.INC.A. ha espresso esito favorevole nei confronti del progetto di coltivazione in ampliamento ed in accorpamento delle cave di marmo denominate “BROLAZZO” E “CAVA ROSSO VERONA” prendendo atto della dichiarazione del professionista;
VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;
VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;
VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTO il decreto n. 70 del 29.09.2014, con il quale la Struttura regionale competente in materia, prendendo atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03.09.2014, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con prescrizioni.
VISTI il parere contrario del Comune di S.Ambrogio Valpolicella e il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, obbligatorio e vincolante;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO lo schema di atto unilaterale d’obbligo (allegato B) sostitutivo della convenzione prevista dall’art. 20 della L.R. 44/82;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO l’art.30 della L.R.13/2018;
delibera
(seguono allegati)
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