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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 02 luglio 2019


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 19 giugno 2019

Disposizioni organizzative in attuazione del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. Nomina del soggetto Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio, prima definizione di procedure interne e definizione di percorsi formativi dedicati.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono disposte delle misure organizzative interne per l’attuazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, nominando un soggetto Gestore e definendo alcune prime indicazioni operative per consentire un flusso informativo adeguato delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, avviando, contestualmente, un programma di formazione-informazione del personale regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, disciplinante l’“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché di obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le Pubbliche Amministrazioni. L’art.1 c. 2 lett. hh) del D.Lgs. n. 231/07 precisa che si intendono pubbliche amministrazioni quelle “di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”.

In tale contesto normativo, la Regione del Veneto intende dare concreta attuazione alle suddette disposizioni nominando un soggetto Gestore, definendo delle prime linee organizzative e programmando una adeguata formazione del personale.

Partendo dunque dalla nomina del soggetto Gestore, va premesso che l’art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. ha individuato, nello specifico, quali procedimenti potenzialmente a rischio quelli:

  • finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  • finalizzati alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
  • finalizzati alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Si tratta, per buona parte, di aree di rischio  coincidenti con gli ambiti di intervento della legge n. 190/2012. Di qui la stretta correlazione tra l’attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio. Ed è per tale affinità di materia che appare opportuno individuare il soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nel  Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT).

Infatti, con D.G.R. n. 802 del 27/05/2016, nell’ambito della riorganizzazione regionale della decima legislatura, veniva creata la nuova struttura ACOR – Responsabile Anticorruzione e Trasparenza finalizzata a svolgere principalmente i compiti previsti dalla Legge n. 190/2012 (Legge Anticorruzione), dal D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), dal D.Lgs. n. 39/2013 (Decreto sulle Inconferibilità e Incompatibilità), dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di Comportamento della Regione del Veneto.

Individuato il soggetto Gestore, si provvede, contestualmente, ad individuare alcune misure operative che diano concretezza al percorso che si intende intraprendere.

Va premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, adottato ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., che individua le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive ed hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri oltre che al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo; prescinde dall’importo dell’operazione e riguarda anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse; rappresenta l’esito di una valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi; non richiede necessariamente la “conoscenza” di un determinato reato ed è atto distinto dalla denuncia di reato.

Tenuto conto di detti indicatori,  l’Amministrazione Regionale provvederà a dare attuazione al D.Lgs. n. 231/07 e s.m.i. stabilendo che:

  • per “soggetti a cui è riferita l’operazione” sono da intendersi le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti la Regione svolge attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione, o la movimentazione di mezzi di pagamento, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
  • ciascun Direttore è tenuto a segnalare al Gestore, mediante comunicazione scritta da redigere e trasmettere con le modalità descritte nei capoversi successivi, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei procedimenti afferenti alla propria struttura, tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia, nonché ogniqualvolta si abbia ragionevole motivo per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • la segnalazione al Gestore deve avvenire, previa concreta e attenta valutazione della situazione specifica, mediante una relazione nella quale siano descritti tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti nonché i motivi del sospetto; tale sospetto può essere desunto da qualsiasi circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate o acquisite in base all’attività svolta e deve basarsi su una valutazione compiuta e completa;
  • il Direttore è tenuto a trasmettere la segnalazione protocollata al Responsabile per la prevenzione della corruzione in qualità di Gestore e a tal fine sarà messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica  appositamente istituito e dedicato in via esclusiva, cui potrà accedere il solo Gestore ed eventuali collaboratori autorizzati, con garanzia di massima riservatezza dei soggetti coinvolti e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • il Gestore, effettuata l’istruttoria anche eventualmente acquisendo ulteriori elementi da parte del  Direttore che ha effettuato la segnalazione o da altri soggetti,  è tenuto ad effettuare una valutazione e quindi a trasmettere la segnalazione all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) sulla base, in particolare, degli indicatori di anomalia , anche in questo caso garantendo massima riservatezza e nel rispetto della protezione dei dati personali;
  • con successiva nota del Segretario Generale della Programmazione, che si avvarrà della collaborazione del Gestore, verranno inviate alle strutture regionali ulteriori disposizioni di dettaglio al fine di fornire indicazioni operative per la comunicazione al Gestore delle segnalazioni sulle operazioni sospette di cui al D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i..

Infine, allo scopo di rendere effettiva l’azione di contrasto al riciclaggio, per quanto attiene alle operazioni che coinvolgono la Regione, si rappresenta la necessità di promuovere un apposito percorso di formazione che si potrà sviluppare su due livelli: da un lato mediante lezioni frontali a Direttori o loro delegati (Responsabili di procedimenti particolarmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio) e, dall’altro, mediante la somministrazione di corsi e-learning estesi a tutto il personale, da effettuarsi entro il corrente anno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90;

VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” adottato il 23 aprile 2018;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. e), L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2017, n. 1 Statuto del Veneto”;

delibera

  1. di individuare, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ( ACOR) quale soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.;
  2. di istituire un sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” secondo le indicazioni riportate nelle premesse al presente provvedimento e di seguito riportate:
    1. per “soggetti a cui è riferita l’operazione” sono da intendersi le persone fisiche o giuridiche nei cui confronti la Regione svolge attività finalizzata a realizzare un’operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione, o la movimentazione di mezzi di pagamento, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
    2. ciascun Direttore è tenuto a segnalare al Gestore, mediante comunicazione scritta da redigere e trasmettere con le modalità descritte nei capoversi successivi, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei procedimenti afferenti alla propria struttura, tutte le informazioni e i dati necessari al verificarsi di una o più delle situazioni di cui agli indicatori di anomalia, nonché ogniqualvolta si abbia ragionevole motivo per sospettare l’avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
    3. la segnalazione al Gestore deve avvenire, previa concreta e attenta valutazione della situazione specifica, mediante una relazione nella quale siano descritti tutti gli elementi, le informazioni ed i fatti nonché i motivi del sospetto; tale sospetto può essere desunto da qualsiasi circostanza conosciuta dal segnalante in ragione delle funzioni esercitate o acquisite in base all’attività svolta e deve basarsi su una valutazione compiuta e completa;
    4. il Direttore è tenuto a trasmettere la segnalazione protocollata al Responsabile per la prevenzione della corruzione in qualità di Gestore e a tal fine sarà messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica appositamente istituito e dedicato in via esclusiva, cui potrà accedere il solo Gestore ed eventuali collaboratori autorizzati, con garanzia di massima riservatezza dei soggetti coinvolti e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
    5. il Gestore, effettuata l’istruttoria anche eventualmente acquisendo ulteriori elementi da parte del Direttore che ha effettuato la segnalazione o da altri soggetti, è tenuto ad effettuare una valutazione e quindi a trasmettere la segnalazione all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) sulla base, in particolare, degli indicatori di anomalia, anche in questo caso garantendo massima riservatezza e nel rispetto della protezione dei dati personali;
    6. con successiva nota del Segretario Generale della Programmazione, che si avvarrà della collaborazione del Gestore, verranno inviate alle strutture regionali ulteriori disposizioni di dettaglio al fine di fornire indicazioni operative per la comunicazione al Gestore delle segnalazioni sulle operazioni sospette di cui al D.Lgs n. 231/2007 e s.m.i.;
  3. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione per l’esecuzione del presente atto;
  4. di avviare un percorso formativo da svilupparsi su due livelli, da un lato, mediante lezioni frontali in aula per Direttori o loro delegati (Responsabili dei procedimenti particolarmente esposti a rischio) e, dall’altro, mediante la somministrazione di corsi e-learning estesi a tutto il personale, da effettuarsi entro il corrente anno;
  5. di demandare alla competente struttura in materia di organizzazione e personale l’aggiornamento della declaratoria delle funzioni della struttura ACOR – Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio;
  7. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel BURV.

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