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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 19 giugno 2019
Disposizioni organizzative in attuazione del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. Nomina del soggetto Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio, prima definizione di procedure interne e definizione di percorsi formativi dedicati.
Con il presente provvedimento vengono disposte delle misure organizzative interne per l’attuazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, nominando un soggetto Gestore e definendo alcune prime indicazioni operative per consentire un flusso informativo adeguato delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, avviando, contestualmente, un programma di formazione-informazione del personale regionale.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, disciplinante l’“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, prevede una serie di adempimenti a fini preventivi nonché di obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le Pubbliche Amministrazioni. L’art.1 c. 2 lett. hh) del D.Lgs. n. 231/07 precisa che si intendono pubbliche amministrazioni quelle “di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”.
In tale contesto normativo, la Regione del Veneto intende dare concreta attuazione alle suddette disposizioni nominando un soggetto Gestore, definendo delle prime linee organizzative e programmando una adeguata formazione del personale.
Partendo dunque dalla nomina del soggetto Gestore, va premesso che l’art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. ha individuato, nello specifico, quali procedimenti potenzialmente a rischio quelli:
Si tratta, per buona parte, di aree di rischio coincidenti con gli ambiti di intervento della legge n. 190/2012. Di qui la stretta correlazione tra l’attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio. Ed è per tale affinità di materia che appare opportuno individuare il soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nel Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT).
Infatti, con D.G.R. n. 802 del 27/05/2016, nell’ambito della riorganizzazione regionale della decima legislatura, veniva creata la nuova struttura ACOR – Responsabile Anticorruzione e Trasparenza finalizzata a svolgere principalmente i compiti previsti dalla Legge n. 190/2012 (Legge Anticorruzione), dal D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), dal D.Lgs. n. 39/2013 (Decreto sulle Inconferibilità e Incompatibilità), dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di Comportamento della Regione del Veneto.
Individuato il soggetto Gestore, si provvede, contestualmente, ad individuare alcune misure operative che diano concretezza al percorso che si intende intraprendere.
Va premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, è stato pubblicato il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, adottato ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., che individua le “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.
Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi a valutazioni soggettive ed hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri oltre che al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo; prescinde dall’importo dell’operazione e riguarda anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse; rappresenta l’esito di una valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi; non richiede necessariamente la “conoscenza” di un determinato reato ed è atto distinto dalla denuncia di reato.
Tenuto conto di detti indicatori, l’Amministrazione Regionale provvederà a dare attuazione al D.Lgs. n. 231/07 e s.m.i. stabilendo che:
Infine, allo scopo di rendere effettiva l’azione di contrasto al riciclaggio, per quanto attiene alle operazioni che coinvolgono la Regione, si rappresenta la necessità di promuovere un apposito percorso di formazione che si potrà sviluppare su due livelli: da un lato mediante lezioni frontali a Direttori o loro delegati (Responsabili di procedimenti particolarmente esposti al rischio di operazioni di riciclaggio) e, dall’altro, mediante la somministrazione di corsi e-learning estesi a tutto il personale, da effettuarsi entro il corrente anno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90;
VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia recante “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni” adottato il 23 aprile 2018;
VISTA la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. e), L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2017, n. 1 Statuto del Veneto”;
delibera
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