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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 18 giugno 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 790 del 11 giugno 2019

Integrazione della DGR n. 322 del 21 marzo 2018. Accreditamento istituzionale di ulteriori soggetti in possesso dei requisiti per l'attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento, analogamente a quanto già disposto con le DGR n. 322 del 21 marzo 2018 e n. 2017 del 28 dicembre 2018, si rilascia l’accreditamento istituzionale per attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza, a soggetti già provvisoriamente accreditati con DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, a conclusione dell’iter istruttorio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 “Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015” è stato rilasciato l’accreditamento istituzionale per l’attività di soccorso e trasporto con ambulanza, alle strutture provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095/2015, prendendo atto delle eventuali di variazioni di denominazione societaria intervenute rispetto all’autorizzazione originaria.

Detto provvedimento giuntale è stato adottato al termine del previsto iter di accreditamento in ossequio a quanto disposto dalla L.R. n. 22/02, così come integrata nello specifico ambito dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, dalla DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 che ha dato attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della Legge Regionale n. 26/2012, identificando i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza.

I successivi sviluppi istruttori hanno fatto si che, oltre ai soggetti già accreditati con la citata DGR n. 322/18, anche altre strutture, già provvisoriamente accreditate con DGR n. 1095 del 18 agosto 2015, risultino aver ottemperato le condizioni richieste per ottenere il rilascio dell’accreditamento istituzionale.

Premesso quanto sopra, a conclusione dell'istruttoria, risulta che tutte le strutture, di cui all'Allegato A:

  • sono state provvisoriamente accreditate con DGR n. 1095/2015;
  • hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale, per l'attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza, depositate agli atti del presente procedimento;
  • sono in possesso di autorizzazione all’esercizio in corso di validità per l’attività richiesta in accreditamento;
  • hanno superato la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento esito positivo come da scheda di cui all’Allegato A.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 5 marzo 2019, come da verbale prot. reg. 122523 del 27 marzo 2019, e del 14 maggio 2019, come da verbale prot. reg. 204991 del 27 maggio 2019, preso atto delle risultanze istruttorie acquisite agli atti, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale alle seguenti strutture già provvisoriamente accreditate:

Azienda U.l.s.s. n. 8 Berica

  • Associazione volontaria di protezione civile prevenzione incendi boschivi – Asiago (VI) Via Aprosio n. 1 per attività di trasporto;
  • Croce Rossa Italiana Comitato di Thiene (VI) con sede in Thiene via Boldrini 1 per attività di trasporto e soccorso con ambulanza;
  • Associazione Blu Emergency Onlus – Caldogno (VI) via Mameli 25 per attività di trasporto e soccorso con ambulanza.

Il referente tecnico scientifico del Centro Regionale Emergenza Urgenza - CREU ha confermato il parere favorevole in ordine agli esiti delle verifiche di accreditamento con nota prot. reg. 78091 del 25 febbraio 2019.

Il procedimento di accreditamento delle citate strutture esula dalla previsione di cui alla DGR n. 420 del 10 aprile 2018, trattandosi di strutture già provvisoriamente accreditate che hanno presentato domanda di accreditamento prima della pubblicazione del citato provvedimento.

Si precisa, che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012 Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza.;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. n. 22/02 Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 1080 del 22 maggio 2007 L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario;

VISTA la DGR n. 838 dell' 8 aprile 2008 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie". Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie ,

VISTA la DGR n. 179 del 27 febbraio 2014 Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: disposizioni applicative. Deliberazione n. 166/CR del 16 dicembre 2013;

VISTA la DGR n. 1095 del 18 agosto 2015 Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: proroga ed integrazione elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati. DGR 1080 del 17 aprile 2007, Autorizzazione all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza: disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni;

VISTA la DGR n. 1515 del 29 ottobre 2015 Legge Regionale 27 luglio 2012, n. 26, Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza: definizione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale. Deliberazione n. 187/CR del 29/12/2014;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la DGR n. 322 del 21 marzo 2018 Accreditamento istituzionale per l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza delle strutture provvisoriamente accreditate. Legge Regionale n. 22/2002, Legge Regionale n. 26/2012, DGR n. 1515/2015;

VISTA la DGR n. 2017 del 28 dicembre 2018 Integrazione della DGR n. 322 del 21 marzo 2018. Accreditamento istituzionale di ulteriori soggetti in possesso dei requisiti per l'attività di trasporto e trasporto e soccorso con ambulanza. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e Legge Regionale n. 26 del 27 luglio 2012.

VISTI i pareri espressi dalla CRITE nella seduta del 5 marzo 2019, prot. reg. 122523 del 27 marzo 2019 e nella seduta del 14 maggio 2019, prot. reg. 204991 del 27 maggio 2019;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

  1.  di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2.  di rilasciare l’accreditamento istituzionale alle strutture già provvisoriamente accreditate ai sensi della DGR n. 1095/2015, come da Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, con riferimento ai locali e ai mezzi oggetto della verifica condotta dai soggetti competenti;
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 22/2002;
  4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l’altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell’ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
  5. di dare atto che le Aziende Ulss dovranno accertare, prima della stipula dell'accordo contrattuale, e successivamente con cadenza annuale, l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  6. di disporre, in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta, l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012; di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  8. di notificare il presente atto all’Azienda U.l.s.s. competente per territorio;
  9. di incaricare l'Unità Organizzativa Legislazione sanitaria e accreditamento, struttura afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del presente atto nonché dell’eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda U.l.s.s. di riferimento;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_790_19_AllegatoA_396516.pdf

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