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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 18 giugno 2019


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 768 del 04 giugno 2019

Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le direttive regionali disciplinanti gli obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

 La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" detta, agli articoli 37 e seguenti, una serie di disposizioni disciplinanti le agenzie di viaggio e turismo e gli altri organizzatori di viaggio, richiamando ove necessario le norme del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, c.d. Codice del Turismo, e prevedendo in alcuni casi il rinvio a provvedimenti attuativi regionali delle suddette disposizioni.

A livello di normativa regionale, rileva, innanzitutto, la definizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 37 della citata L.R. n. 11/2013, che qualifica le agenzie di viaggio e turismo come imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici, in conformità agli articoli 32 e seguenti del citato Codice del Turismo.

Si osserva, inoltre, che il suddetto D.lgs. n. 79/2011, agli articoli 32 e seguenti, detta una disciplina di diritto privato sia per la conclusione che per l’esecuzione dei contratti del turismo organizzato.

Si ricorda che le agenzie di viaggio e turismo autorizzate nel Veneto sono approssimativamente 1200, con una maggior concentrazione nei territori della Città metropolitana di Venezia e delle Province di Padova e di Verona.

Dal numero dei suddetti operatori si deduce che il settore delle agenzie di viaggio e turismo continua ad essere una componente importante dell’offerta turistica veneta, nonostante le difficoltà nella vendita di viaggi organizzati, dovute, nel recente passato, sia alla crisi economica, sia alla paura di attentati in alcune destinazioni turistiche, sia alla crescente concorrenza di offerte, tramite internet, di titoli di viaggio come di soggiorni turistici, da parte delle c.d. OLTA (On Line Travel Agencies).

Tuttavia l’apertura, la gestione delle agenzie di viaggio e la vigilanza sulle stesse sono disciplinate anche dal diritto amministrativo, sia con norme statali, sia con norme regionali.

Infatti le suddette norme di diritto amministrativo, per motivi di interesse pubblico, dettano le condizioni minime necessarie per l’esercizio delle suddette imprese turistiche, individuando alcuni requisiti di capacità e correttezza professionale degli operatori, al fine di tutelare i consumatori, come affermato nell’Atto di segnalazione n. 108/1997 dell’Autorità Garante della Concorrenza.

Si evidenzia che la tutela del consumatore è un motivo imperativo di interesse generale, che giustifica un regime autorizzativo per l’esercizio di un’attività di servizi, come espressamente previsto dall’articolo 14 del Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

A livello di normativa comunitaria, si ricorda che le agenzie di viaggio sono elencate tra le attività di servizi, oggetto della Direttiva 2006/123/CE, come espressamente previsto dal considerando n. 33 della citata Direttiva.

Sempre al fine di tutelare il consumatore, l’articolo 19 del Codice del Turismo prevede che, per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo debbano stipulare congrue polizze assicurative, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.

Per la stessa finalità di tutela del consumatore, i commi 2 e seguenti dell’articolo 47 del Codice del Turismo, hanno introdotto dei nuovi obblighi di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza e di fallimento delle agenzie di viaggi e turismo.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019 ha proposto "Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi".

La citata deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019 è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 38, terzo comma, della legge regionale n. 11/2013, alla competente Commissione consiliare che, nella seduta del 10 aprile 2019, ha espresso il proprio parere favorevole al testo senza modifiche.

Per le considerazioni sopra esposte, con il presente provvedimento si propone quindi, di approvare, nell’Allegato A al presente provvedimento, le direttive, ai sensi dell’articolo 38 della L.R.n.11/2013, che determinano l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione sia per le agenzie di viaggio, sia per gli organizzatori di viaggi, di cui all’articolo 40 della citata legge regionale, diversi dalle agenzie di viaggio e turismo.

Le citate direttive sono proposte secondo i principi di proporzionalità dell’azione amministrativa, di non discriminazione e di tutela del consumatore.

In particolare, all’articolo 4 delle suddette direttive, si propone un importo obbligatorio di almeno due milioni di euro del massimale di risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi verso i clienti, mantenendo così un importo uguale a quanto già previsto dall’ articolo 71 della L.R. 4 novembre 2002, n. 33: “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

Le citate direttive dettano altresì disposizioni attuative dei commi 2 e 3 del citato articolo 47 del Codice del Turismo, disciplinanti la copertura del rischio di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio, consentendo alle agenzie di viaggio di scegliere tra una polizza assicurativa, una garanzia bancaria oppure una garanzia collettiva fornita da un consorzio o da altra forma associativa idonea di organizzatori e intermediari di viaggi.

Per connessione con i citati obblighi di assicurazione e garanzia, le citate direttive contengono altresì le disposizioni attuative del comma 6 dell’articolo 38 della L.R. n. 11/2013, sull’invio annuale da parte delle agenzie di viaggio alla Giunta regionale della documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa dell’attività esercitata.

Infine, sempre per completezza informativa, le predette direttive, richiamano le sanzioni previste dall’articolo 49 della L.R. n. 11/2013 nel caso di loro violazione.

La L.R. n. 11/2013 dispone inoltre, all'articolo 13, che la Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.

Si propone pertanto di approvare nell'Allegato B al  presente provvedimento, le direttive per la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio sul sito istituzionale della Regione, in conformità al citato articolo 13.

A tale riguardo, la lettera c) del comma 3 dell'articolo 51 della L.R. n. 11/2013 dispone che, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento:

- saranno abrogati gli articoli 74, 75 e 76 della citata L.R. n. 33/2002 disciplinanti l’obbligo per le province di pubblicità degli elenchi provinciali delle agenzie di viaggi e turismo, nonché degli elenchi speciali delle associazioni e organismi senza scopo di lucro organizzatori di viaggi per i propri aderenti ed associati;

- ai sensi della lettera d) del comma 4 dell’articolo 50 della L.R. n. 11/2013, restano confermati e conservano validità, in vigenza della L.R. n. 11/2013, gli elenchi provinciali delle agenzie di viaggio e turismo nonché gli albi provinciali dei direttori tecnici di agenzia; mentre decadono gli elenchi speciali provinciali delle associazioni e organismi senza scopo di lucro organizzatori di viaggi per i propri aderenti ed associati, perché i suddetti elenchi speciali non sono più previsti dalla L.R. n. 11/2013.

Conseguentemente saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione, gli elenchi delle agenzie di viaggi e turismo, attualmente operanti nel territorio regionale, che hanno conseguito, in vigenza della L.R. n. 33/2002 o delle leggi regionali antecedenti, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, come risultanti dai relativi elenchi provinciali, oppure che presentano, ai sensi dell’articolo 38 della L.R. n. 11/2013, alla Giunta regionale una regolare SCIA.

In relazione agli obblighi informativi delle agenzie di viaggi verso gli enti pubblici, nell’Allegato B trova disciplina altresì il procedimento di aggiornamento della banca dati nazionale delle agenzie di viaggio, coordinata dal Ministero competente in materia di turismo, denominata INFOTRAV, che svolge le seguenti funzioni:

- la prenotazione delle denominazioni delle agenzie di viaggio o di nuova istituzione, prima della  presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

- il controllo pubblico per evitare che agenzie di viaggio diverse usino la stessa denominazione, con il rischio di indurre confusione nei consumatori.

Nelle citate direttive si richiamano, per pertinenza con la disciplina delle denominazioni delle agenzie di  viaggi, le sanzioni di cui all’articolo 49 della L.R. n. 11/2013 per la violazione del divieto di omonimia.

In materia di procedimento amministrativo, si ricorda che le agenzie di viaggi e turismo, in vigenza della citata L.R. n. 33/2002, potevano essere aperte solo dopo aver ottenuto il rilascio di una espressa autorizzazione provinciale, a seguito di apposita domanda dell’interessato.

Ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 51 della L.R. n. 11/2013, a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, saranno abrogati gli articoli 65, 66 e 67 della citata L.R. n. 33/2002, disciplinanti il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione provinciale all’apertura di agenzia viaggi e turismo.

In sostituzione dell’abrogata autorizzazione provinciale, le agenzie di viaggio e turismo saranno aperte con la presentazione alla Giunta regionale della SCIA, su modello regionale, ai sensi del citato articolo 38 della L.R. n. 11/2013.

Si ritiene che l’individuazione del contenuto di tale modello regionale di SCIA rientri tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto sia delle disposizioni della L.R. n. 11/2013, sia delle disposizioni del provvedimento definitivo in oggetto, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.

Analogamente, in conformità ai suddetti criteri e nel rispetto delle suddette disposizioni, si ritiene di attribuire ad un atto dirigenziale l’approvazione dei modelli regionali necessari per comunicare alla Regione tutti gli aggiornamenti dei dati delle agenzie di viaggio e turismo connessi alla citata SCIA.

Con il presente provvedimento si propone quindi di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad approvare con propri Decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento in oggetto, in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle leggi vigenti, i seguenti modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto:

a. SCIA per l’apertura della sede principale;

b. comunicazione di apertura di sede secondaria;

c. comunicazione di variazione di dati contenuti nella SCIA;

d. richiesta di prenotazione di una nuova denominazione o di cambio di denominazione;

e. comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede principale;

f. comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria.

Si da atto che, dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l’albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati dagli articoli 74 e 78 della citata L.R. n. 33/2002 restano confermati e conservano validità, ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lettera d) della L.R. n. 11/2013.

Si da atto inoltre che, dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, sono abrogati gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della citata L.R. n. 33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera c) della L.R. n. 11/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del tuirismo veneto", ed in particolare il comma 3 dell’articolo  38;   

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del  turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della Direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio" e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto";

VISTA la propria deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta in data 10 aprile 2019, ai sensi del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 11/2013;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima

delibera

  1. di considerare le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi dell’articolo 38 della L.R. n. 11/2013, nell’Allegato A al presente provvedimento, le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, di cui all’articolo 40 della citata legge regionale, nonché le direttive disciplinanti l’assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio, in attuazione dell’articolo 47 del D.lgs. n. 79/2011;
  3. di approvare, ai sensi dell’articolo 38 della L.R. n. 11/2013, nell’Allegato B al presente provvedimento, le direttive disciplinanti la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sul sito internet istituzionale della Regione e gli obblighi informativi delle agenzie nei confronti degli enti pubblici;
  4. di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad approvare con propri Decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento in oggetto, in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle leggi vigenti, i seguenti modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto: a) SCIA per l’apertura della sede principale;  b) comunicazione di apertura di sede secondaria; c) comunicazione di variazione di dati contenuti nella SCIA; d) richiesta di prenotazione di una nuova denominazione o di cambio di denominazione; e) comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede principale; f) comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria;
  5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento in oggetto, l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l’albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati dagli articoli 74 e 78 della L.R. n. 33/2002, restano confermati e conservano validità, ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lettera d) della L.R. n. 11/2013;
  6. di dare atto che, dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento in oggetto, sono abrogati gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della L.R. n. 33/2002, ai sensi dell’articolo 51, comma 4 lettera c) della L.R. n. 11/2013;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_768_19_AllegatoA_395934.pdf
Dgr_768_19_AllegatoB_395934.pdf

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