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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 07 giugno 2019


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del 04 giugno 2019

Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2019-2020. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano:

  1. il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2019-2020;
  2. l’affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2019-2020 ed il relativo Schema di Convenzione di affidamento.

Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Come stabilito dall’articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione all’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l’Anno Accademico (A.A.) 2019-2020 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all’interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. 18/06/1996, n. 15, dalla L.R. 07/04/1998, n. 8, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 sull’uniformità di trattamento nel DSU.

Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l’altro, i seguenti oggetti:

  1. i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
  2. gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
  3. l’entità minima delle tariffe per l’accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
  4. i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU) per le loro spese di funzionamento;
  5. l’entità dei contributi sostitutivi dell’alloggio; l’istituzione e la gestione di strutture abitative;
  6. il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
  7. le agevolazioni in favore degli studenti con disabilità;
  8. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l’A.A. 2019-2020;
  9. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto dell’eventuale Fondo integrativo statale di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di studio A.A. 2019-2020, nonché delle eventuali risorse regionali aggiuntive di cui all’art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l’A.A. 2019-2020.

In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, precisando le eventuali innovazioni che sono state introdotte, descritte all’interno di ciascun oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:

  1. criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:

  si confermano i criteri e le modalità previste dal D.P.C.M. 09/04/2001:

  • assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole): si conferma la riserva del 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dal Fondo integrativo statale e dalle risorse regionali aggiuntive destinate a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo;
  • si conferma unicamente in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la riserva del 5% (limite massimo) delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già introdotta a partire dall’A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005);
  • requisiti relativi alla condizione economica degli studenti: ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del D.P.C.M. 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare la propria condizione economica individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi dell’articolo 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159; a tal fine, l’ISEE, sommato con l’Indicatore della Situazione Economica all’Estero, nonché l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, sono stati adeguati in base alla variazione dell’indice generale dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno solare precedente a quello di inizio dell’anno accademico (la variazione è pari a + 1,1% per il 2018);

in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 - D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 - D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2019, n. 26), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario (ISEEU) e la consegna della relativa certificazione; si conferma come lo scorso anno che a seguito della normativa sull’ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare ed attestare il nuovo ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU;

nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

  • i bandi per l’attribuzione dei benefici devono essere pubblicati dagli Enti erogatori almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza prevista per il 30/08/2019;

  • destinatari dei benefici: sono introdotte alcune semplificazioni in merito alla definizione della condizione di studente fuori sede, in particolare, ai fini dell’accesso ai benefici, è considerato fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che, in assenza di strutture residenziali pubbliche nei pressi di tale sede, prende comunque alloggio per un periodo non inferiore a dieci mesi presso le strutture pubbliche;

è, inoltre, previsto che lo studente fuori sede, ovvero lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prende alloggio a titolo oneroso per un periodo non inferiore a dieci mesi, mantiene detta condizione allorché tra la sede del corso di studi frequentato o tra la sede universitaria frequentata e la località dove lo studente prende alloggio ricorrono le distanze e i tempi di percorrenza utili ad individuare lo studente in sede (meno di 40 km e tempi di percorrenza inferiori a 40 minuti);

si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del D.M. 270/2004, già previste a partire dall’A.A. 2006-2007; viene introdotta la precisazione secondo la quale, ai sensi della vigente normativa, non è previsto il bonus per il conseguimento dei requisiti di merito da parte degli studenti iscritti a tempo parziale;

  • si conferma che gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell’importo di borsa di studio, gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede;

  1. importi delle borse di studio regionali:
  • importi massimi e importi minimi: ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 18/06/1996, n. 15, vengono aggiornati in base alla variazione dell’indice generale dell’ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) relativa all’anno solare precedente a quello d’inizio dell’Anno Accademico (la variazione è pari a + 1,1% per il 2018);
  1. entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione e al servizio abitativo: si confermano quelle stabilite lo scorso A.A. 2018-2019 senza procedere ad aggiornarne l’importo; si introduce la precisazione che lo studente vincitore di borsa di studio regionale che opta per un’altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita accede al servizio di ristorazione alla tariffa di cui all’art. 13, comma 3, lettera b) dell’Allegato A al presente atto; inoltre si mantiene fermo il principio, già stabilito negli anni accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l’accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996 ;
  2. criteri per il riparto del contributo regionale 2020 per le spese di funzionamento degli ESU del Veneto: si confermano i criteri di riparto già individuati negli anni precedenti; le risorse che si prevede di assegnare agli ESU per il 2020 ammontano complessivamente al massimo ad € 8.000.000,00;
  3. entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo: si conferma l’entità di € 1.500,00; l’attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche tramite l’istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il DSU (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998; si manifesta l’importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l’offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l’ampliamento, la riqualificazione, l’adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. n. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l’acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo;
  4. limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri: si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale, la riserva sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale pari al 20%;
  5. agevolazioni in favore degli studenti con disabilità non inferiore al 66%: si confermano quelle dell’anno accademico precedente, inoltre è prevista la possibilità di assegnare un’integrazione della borsa di studio a favore degli studenti disabili, tenuto conto delle risorse dell’eventuale quota parte di Fondo integrativo disponibili e delle effettive necessità dello studente;
  6. il criterio di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali e delle risorse statali per mobilità internazionale degli studenti A.A. 2019-2020, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell’art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001, in continuità con gli Anni Accademici precedenti, viene individuato con riferimento al numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell’A.A. 2019-2020;
  7. criteri di riparto, tra le Università e gli ESU del Veneto, dell’eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2019-2020 e delle eventuali risorse regionali aggiuntive per borse di studio A.A. 2019-2020: vengono confermati i criteri già individuati nei precedenti anni accademici, in quanto tengono conto, come in passato, degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti.

La gestione degli interventi in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita Convenzione (Allegato B), alle Università del Veneto, anche per l’A.A. 2019-2020, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-2020, versata dai predetti studenti, così come consentito dall’art. 6 della L.R. n. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l’invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l’esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno confermare anche per l’A.A. 2019-2020 l’autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l’A.A. 2019-2020, la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell’accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2020 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:
 

Studente fuori sede:

€ 1.500,00

in caso di solo alloggio

€ 2.100,00

in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero

€    600,00

in caso di 1 pasto giornaliero

Studente
pendolare:

€    400,00

o l’eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero


Sempre ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l’eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell’ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2020 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:
 

Studente fuori sede:

€ 1.200,00

in caso di 2 pasti giornalieri


La gestione degli interventi in capo agli ESU.

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall’articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l’importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell’Università, potrà essere richiesto a quest’ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Gli ESU comunicheranno alla Giunta regionale:

  • entro il 10/11/2019, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-2020 al 31/10/2019, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
  • entro il 31/08/2020, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2019-2020 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell’utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2020.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

  1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
  2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l’A.A. 2019-2020, che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell’Allegato A.

Gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.

Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).

La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere anche agli ESU, al pari delle Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:

  1. la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
  • ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle prestazioni a tutela del DSU e ai relativi esiti;
  • agli importi ripetuti dall’Università ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
  • alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;
  • agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;
  • agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;
  • ai controlli svolti sugli importi pagati dagli studenti a titolo di tassa regionale per il DSU iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
  1. la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei rapporti e dei provvedimenti di ingiunzione.

L’aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

La Giunta regionale aggiorna, entro il 30 giugno di ogni anno, l’importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’Anno Accademico.

Pertanto, rilevato che il tasso d’inflazione programmato per il 2019 è pari allo 1,2%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2019-2020 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:
 

Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario
A.A. 2019-2020

Fasce
della Tassa

Limite minimo
della Fascia

Limiti massimo
della Fascia

I

€ 129,00

€ 148,99

II

€ 149,00

€ 170,99

III

€ 171,00


Le poste finanziarie destinate, aventi natura non commerciale, ammontano ad € 47.369.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071203 “Concessione di prestiti d’onore e borse di studio a studenti universitari – somma finanziata con l’apposito fondo di intervento integrativo”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul Bilancio regionale 2019-2021, approvato con L.R. 21/12/2018, n. 45, e sul Bilancio regionale 2020-2022, previa approvazione, nei seguenti termini:

  • per l’assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l’anno 2020 di € 8.000.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del Bilancio Regionale 2020-2022, previa approvazione;
  • per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2019-2020 di € 21.200.000,00, che si prevede sarà pari a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell’A.A. 2018-2019, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
  • per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio A.A. 2019-2020 di € 12.669.000,00 che si prevede sarà di importo analogo a quello assegnato per l’A.A. 2019-2020, a valere sul capitolo 071203 dei bilanci regionali sopra citati; si deve tuttavia tenere conto del parere reso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.I. n. 798/2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome – repertorio atti n. 219 del 22/11/2018 - con cui è stata avanzata la richiesta al MIUR di pagare, per il futuro, le risorse del Fondo statale per borse di studio direttamente agli Enti erogatori e non alle Regioni al fine di semplificare le procedure e rendere più efficace l’utilizzo di detto Fondo;
  • per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale A.A. 2019-2020 di € 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio regionale 2020-2022, previa approvazione;
  • per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio A.A. 2019-2020 di € 5.350.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio regionale 2020-2022, previa approvazione.

Si propone infine all’approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2019-2020, Allegato A e lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l’affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il diritto allo studio universitario per l’Anno Accademico 2019-2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 34 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.P.C.M. 09/04/2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 02/12/1991, n. 390”;

VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 03/11/1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio;

VISTO il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;

VISTO il D.Lgs. 26/08/2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il D.M. 03/05/2018, n. 351 di aggiornamento della lista dei paesi poveri in via di sviluppo;

VISTO il D.M. 05/04/2019, n. 316 di aggiornamento degli importi delle borse di studio per l’A.A. 2019-2020;

VISTA la L.R. 18/06/1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito”;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione;

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 43 “ Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la L.R. 14/12/2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la L.R. 21/12/2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021;

VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTE le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;

VISTO il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell’11/07/2001;

VISTE le note dell’Università degli Studi di Verona prot. n. 139383 del 18/03/2019, dell’ESU di Venezia prot. n. 659 del 20/03/2019, dell’Università degli Studi di Padova prot. n. 182912 del 29/04/2019, dell’ESU di Padova prot. n. 2209 del 02/05/2019;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
  2. di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2019-2020, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di affidare, anche per l’Anno Accademico 2019-2020, mediante convenzione, alle Università del Veneto:
  • la gestione delle borse di studio,
  • la riscossione e l’eventuale rimborso della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2019-2020,

per gli studenti iscritti alle Università stesse;

  1. di affidare, anche per l’A.A. 2019-2020, agli ESU del Veneto:
  • la gestione delle borse di studio,
  • la riscossione e l’eventuale rimborso della relativa tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2019-2020,

per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;

  • la gestione degli altri interventi di attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell’Allegato A al presente provvedimento;
  1. di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, di cui all’Allegato B, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l’Anno Accademico 2019-2020, a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
  3. di stabilire, per l’Anno Accademico 2019-2020, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il servizio di cui al punto 9 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
  4. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l’Anno Accademico 2019-2020, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
  5. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della relativa certificazione, di cui all’articolo 4 dell’Allegato A, per l’accesso ai benefici del DSU;
  6. di rideterminare gli importi della tassa regionale per il DSU per l’Anno Accademico 2019-2020 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:
     

Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
A.A. 2019-2020

Fasce
della Tassa

Limite minimo
della Fascia

Limiti massimo
della Fascia

I

€ 129,00

€ 148,99

II

€ 149,00

€ 170,99

III

€ 171,00

 

  1. di determinare in € 47.369.000,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071203 “Concessione di prestiti d’onore e borse di studio a studenti universitari – somma finanziata con l’apposito fondo di intervento integrativo”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul Bilancio regionale 2019-2021, approvato con L.R. 21/12/2018, n. 45, e sul Bilancio regionale 2020-2022, previa approvazione, nei seguenti termini:
  • per l’assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l’anno 2020 di € 8.000.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del Bilancio Regionale 2020-2022, previa approvazione;
  • per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio Anno Accademico 2019-2020 di € 21.200.000,00, che si prevede sarà pari a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell’Anno Accademico 2018-2019, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
  • per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio Anno Accademico 2019-2020 di € 12.669.000,00 che si prevede sarà di importo analogo a quello assegnato per l’Anno Accademico 2018-2019, a valere sul capitolo 071203 dei bilanci regionali sopra citati; si deve tuttavia tenere conto del parere reso ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.I. n. 798/2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, repertorio atti n. 219 del 22/11/2018, con cui è stata avanzata la richiesta al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di pagare, per il futuro, le risorse del Fondo statale per borse di studio direttamente agli Enti erogatori e non alle Regioni al fine di semplificare le procedure e rendere più efficace l’utilizzo di detto Fondo;
  • per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale Anno Accademico 2019-2020 di € 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio Regionale 2020-2022, previa approvazione;
  • per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio Anno Accademico 2019-2020 di € 5.350.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio regionale 2020-2022, previa approvazione;
  1. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;
  2. di dare atto che le spese di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e coerente utilizzo delle risorse regionali e dei fondi di competenza disponibili;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_761_19_AllegatoA_395646.pdf
Dgr_761_19_AllegatoB_395646.pdf

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