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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 04 giugno 2019


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 588 del 14 maggio 2019

Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico.

Note per la trasparenza

Si tratta, con il presente provvedimento, di approvare l’Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il sistema camerale, disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e novellato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, è stato da ultimo modificato ad opera del D.Lgs. 25 novembre 2016, n 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della "Legge Madia" di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124).

La legge n. 580/1993, così come modificata, definisce le Camere di commercio “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”.

In particolare, il vigente art. 2 della citata legge prevede che le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.

Lo Statuto di Unioncamere del Veneto - associazione iscritta al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato che comprende le Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Veneto, svolgendo funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico - prevede espressamente all’art. 2, comma 1, lett. b) e g), competenze specifiche in capo all’unione regionale, tra le quali si evidenziano i compiti di: osservatorio e monitoraggio dell’economia regionale, cura e realizzazione di studi e ricerche; attività informative, formative e di orientamento, di ricerca e sviluppo tecnologico, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni.

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 qualifica “amministrazioni pubbliche” le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.

Ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, e sue successive integrazioni e modifiche, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Ciò premesso, con il presente atto si propone di approvare l’Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico (Allegato A), che risulta articolato in una pluralità di “Assi”, che interessano, tra gli altri, gli ambiti della competitività e del supporto alle imprese, la cultura, il turismo, l’ambiente, il lavoro e le professioni, la semplificazione e la digitalizzazione.

In particolare, all’interno del primo asse si collocano le azioni volte a sviluppare la competitività delle imprese, nel secondo asse le azioni rivolte ai territori (e quindi al miglioramento del contesto nel quale operano le imprese), nel terzo asse specifiche azioni relative al rafforzamento delle relazioni presso le istituzioni dell’Unione Europea. A queste si aggiungono ulteriori attività di interesse pubblico comune di entrambe le Amministrazioni e previste dall’art. 2 dello Statuto di Unioncamere Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Accordo di Programma tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto per la competitività e lo sviluppo del sistema economico (Allegato A);
  3. di incaricare l’Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_588_19_AllegatoA_394623.pdf

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