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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 09 aprile 2019
Pagamento del tributo speciale per il conferimento in discarica in misura ridotta per le Amministrazioni comunali che raggiungono precisi obiettivi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, commi 4 e 4-bis della L.R. n. 3/2000. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) relativa all'anno 2018 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.
Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2017 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica a partire dal 01.01.2018.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il “tributo speciale” per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41) ed è destinato a finanziare iniziative in campo ambientale attraverso il versamento dello stesso in un apposito fondo regionale.
L’ammontare del tributo, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione nella disciplina regionale.
In Regione del Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell’art. 39 della legge regionale del 21.01.2000 n. 3 e nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati, in particolare, la D.G.R. n. 288 dell’11.03.2014 con cui è stata approvata, tra l’altro, la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione della raccolta differenziata effettuata dai Comuni.
Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell’art. 39 della legge regionale 21.01.2000 n. 3 prevede che le riduzioni del tributo speciale, conseguenti al raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possano essere riconosciute dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV – Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.
Nell’ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV, con nota n. 122031 del 21.12.2018 (prot. reg. n. 2677 del 04.01.2019), ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per i dati relativi all'anno 2017, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 288/2014.
In particolare, con la succitata nota l’Agenzia ha evidenziato che:
Nella medesima nota, l’Agenzia regionale fa presente che:
Si ritiene, pertanto, che alle Amministrazioni comunali di cui ai punti 1 e 2 debba essere applicato quanto stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2000, ovverosia l’applicazione del tributo nella misura massima, impedendo altresì l’accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 48, comma 1 della medesima Legge Regionale.
Si evidenzia che i Comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo e Sant’Anna di Alfaedo (VR), sarebbero comunque soggetti al pagamento del tributo intero in quanto hanno una raccolta differenziata inferiore al 50%, mentre il Comune di Laghi (VI) sarebbe soggetto al pagamento del tributo nella misura del 65% in quanto ha una raccolta differenziata compresa tra il 50% e il 65%.
Con riferimento ai Comuni di Este, Lozzo Atestino, Maserà di Padova e Pontelongo, ARPAV evidenzia che a causa del mancato inserimento delle informazioni relative al compostaggio domestico entro la scadenza prevista, dovuto al sequestro della sede dell’Ente di Bacino Padova Tre e Quattro, ai Comuni in questione è stata attribuita la seconda fascia di tributo, pari a 16,78 euro/tonnellata, anziché quella minima di 7,75 euro/tonnellata, per cui successivamente hanno dimostrato di avere i requisiti.
Considerato che la mancata trasmissione delle suddette informazioni sul compostaggio domestico non è imputabile a cause dipendenti dalle singole Amministrazioni, nonché constatata la delicata situazione economico finanziaria degli Enti di Bacino in parola che ha comportato, altresì, la sostituzione dei Commissari liquidatori dei Consorzi di Bacino Padova Tre e Padova Quattro (DGR n. 1532/2017, 2189/2017, 148/2018, 924/2018 e 1957/2018), si propone di inserire i Comuni di Este, Lozzo Atestino, Maserà di Padova e Pontelongo tra le amministrazioni assoggettate al pagamento del tributo nella misura minima, pari a 7,75 euro/tonnellata.
Quanto illustrato è riassunto nell’Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Da ultimo appare opportuno rilevare che a causa del protrarsi dei tempi per la piena operatività dei Consigli di Bacino previsti dalla L.R. n. 52/2012, che rivestono un ruolo di coordinamento, organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, si registrano ancora ritardi da parte di numerose amministrazioni della trasmissione della documentazione prevista per la certificazione della raccolta differenziata, oltre i termini stabiliti dalla DGR n. 288/2014.
Questo comporta che, anche per pochi giorni di ritardo, sia applicato il tributo in misura piena, nonostante tali Amministrazioni possano aver superato l’obiettivo di raccolta differenziata del 65%.
Si ritiene, pertanto, necessario intervenire con un generale temperamento dei tempi per la trasmissione delle informazioni necessarie alla certificazione della raccolta differenziata, in modo da non penalizzare in modo eccessivo i Comuni ritardatari di pochi giorni e contemporaneamente garantire l’effettuazione delle attività di controllo da parte dell’Osservatorio Regionale Rifiuti in tempi ragionevoli.
Si propone, quindi, di modificare la DGR n. 288/2014 stabilendo che la trasmissione della documentazione entro 61 giorni dalla scadenza del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di certificazione, ovvero entro il 30 aprile, comporta il pagamento dell’ecotassa in misura piena dei rifiuti conferiti in discarica solo nel periodo da gennaio ad aprile dell’anno di decorrenza del tributo.
Va da sé, che la mancata o tardiva trasmissione della documentazione richiesta oltre tale periodo implica per le amministrazioni il mancato accesso ai contributi previsti dall’art. 48, comma 1 della L.R. n. 3/2000 e comporta, di conseguenza, l’applicazione del tributo per il deposito in discarica nella misura piena per l’intera annualità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 28 dicembre 1995, n. 549;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 e s.m.i., e in particolare l’art. 39;
VISTA la L.R. 16 agosto 2002, n. 24;
VISTA la D.G.R. del 11.03.2014, n. 288;
VISTO l’art. 2, co. 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;
VISTE le note di ARPAV prot. n. 122031 del 21.12.2019 e prot. n. 2047 del 09.01.2019.
delibera
(seguono allegati)
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