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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 30 aprile 2019


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 02 aprile 2019

"Aptenia s.r.l. - società agricola". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Pincara (RO). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e l’integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluenti di allevamento suino e bovino) e sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinetta) rilasciata alla società “Aptenia s.r.l. – società agricola”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – DGR n. 2274 del 30 dicembre 2016 – <<“Aptenia s.r.l. – società agricola”. Modifica e integrazione all’autorizzazione unica (DGR n. 1568/2012) alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Pincara (RO). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 31 luglio 2012 e smi (DGR n. 2274 del 30 di-cembre 2016), la società “Aptenia s.r.l. – società agricola” (C.U.A.A. 04425520287), con sede legale in via I° Maggio, 24 – Comune di Stanghella (PD) e operativa (sede impianto) in via Castellana, 1531 – Comune di Pincara (RO) ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino e bovino, per un totale di 15.028 t/anno tal quali, pari al 53 % del totale in peso della biomassa conferita), sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinetta per un totale di 2.000 t/anno tal quali, pari al 7 % del totale in peso), e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate per un totale di 11.153 t/anno tal quali, pari al 40 % del totale in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il giorno 12 dicembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “Aptenia s.r.l. – società agricola” è entrato formalmente in esercizio.

In data 26 febbraio 2018 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1568/2012 e smi, prevedendo in sintesi:

  • l’installazione di un dosatore di carico delle biomasse solide;
  • la copertura della vasca di carico del digestore;
  • la copertura della platea di stoccaggio della frazione solida del digestato;
  • l’installazione all’interno dei fermentatori denominati F1 e F2 di nuovi due agitatori verticali;
  • l’integrazione del sistema di riscaldamento dei fermentatori esistente, con l’installazione di ulteriori fasci tubieri interni ai digestori e pompe esterne per la movimentazione dei fluidi;
  • l’esclusione dal processo tecnologico generale, dell’impianto del trattamento biologico del digestato per l’abbattimento del contenuto di azoto (SBR), mediante la sua disattivazione.

La variante, altresì, prevede una modesta rimodulazione al piano di alimentazione dell’impianto di produzione di biogas con il decremento delle coltivazioni agricole dedicate e dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 12 novembre 2018, ha avviato l’iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 8 maggio 2018, protocollo n. 169258 e in data 30 ottobre 2018, protocollo n. 441915, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società “Aptenia s.r.l. – società agricola”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, “Aptenia s.r.l. – società agricola”, un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 458426 del 12 novembre 2018);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo di Rovigo, con nota acquisita a protocollo regionale n. 194899 del 25 maggio 2018 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.
  • ARPAV – Dipartimento provinciale di Rovigo, ha espresso il proprio parere in merito alle opere oggetto di variante (protocollo regionale n. 200469 del 30 maggio 2018).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e smi (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1568/2012 e smi. (DGR n. 2274 del 30 dicembre 2016);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della P.O. Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATO che:

  • con il contratto di costituzione del diritto di superficie, registrato con MUI il 30 maggio 2010 al n. 1999, serie 1T, e trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Rovigo in data 17 agosto 2010, al Registro generale n. 7845 e Registro particolare n. 4795, come da atto notarile del 29 luglio 2011 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria –RO– (Rep. n. 115307 e Racc. n. 30563), risulta che la società “Aptenia s.r.l. – società agricola” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, nonché le opere accessorie (teleriscaldamento e elettrodotto), sino al 29 luglio 2040 (Comune di Pincara –RO– catasto terreni, sezione unica foglio 18, particella n. 174);
  • con atto di rettifica del contratto di costituzione del diritto di superficie di cui al precedente punto, registrato con M.U.I. il 14 febbraio 2011, al  n. 287, serie 1, a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria (RO) (Rep. n. 116247 e Racc. n. 31343), risulta che la società “Aptenia s.r.l. – società agricola” ha effettivamente la disponibilità delle aree per realizzare un  impianto di produzione di energia alimentato a biogas, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
  • con il contratto di costituzione del diritto di superficie, registrato con MUI il 7 marzo 2012 al n. 363, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Rovigo in data 13 marzo 2012, al Registro generale n. 1954/1955 e Registro particolare n. 1383/1384, come da atto notarile del 2 marzo 2012 a firma del dott. Lidio Schiavi, notaio in Adria –RO– (Rep. n. 117933 e Racc. n. 32543), risulta che la società “Aptenia s.r.l. – società agricola” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Pincara –RO– foglio 18, particella n. 173), nonché le opere accessorie (teleriscaldamento in Comune di Pincara –RO– catasto terreni, sezione unica foglio 19, particella n. 51), sino al 2 marzo 2042;
  • la Provincia di Rovigo con Determinazione n. 1746 del 30 maggio 2012 ha rilasciato l’autorizzazione alla società “Enel  - Divisione Infrastrutture e reti Macro Area Territoriale NORD EST Sviluppo Triveneto”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, alla costruzione e all’esercizio delle opere connesse con l’impianto di produzione di energia in argomento;
  • con “Accordo di cessione del surplus di energia calorica prodotta dall’impianto di digestione anaerobica”, registrato in data 11 maggio 2012 presso l’Ufficio delle Entrate di Rovigo, la società “Aptenia s.r.l. - società agricola” potrà cedere un massimo di 2.708 MWh/anno di energia termica all’azienda agricola “Minella Maurizio”;

PRESO ATTO che:

  • con atto “tipo mappale” del 28 giugno 2012, presentato alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rovigo, protocollo n. RO0082052 in atti del 28 giugno 2012 presentato il 28 giugno 2012 (n. 82052.1/2012) l’originario mappale n. 174, foglio 18, Comune di Pincara (RO), risulta essere stato soppresso, generando il mappale n. 185, stesso Comune;
  • con atto “tipo mappale” del 16 aprile 2013, presentato alla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rovigo, protocollo n. RO0030277 in atti del 16 aprile 2013 presentato il 15 aprile 2013 (n. 30277.2/2013) gli originari mappali n. 173, foglio 18 e n. 51, foglio 19, Comune di Pincara (RO), risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 192, stesso Comune;
  • con nota protocollo n. 458312 del 12 novembre 2018, la società “Aptenia s.r.l. – società agricola”, per il tramite dell’ing. Filippo Calegari, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, nuova perizia di stima, asseverata dall’ing. Filippo Calegari, iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Padova al n. 3755 e giurata presso il Tribunale di Padova il 5 novembre 2018, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 440.686,00 (euro quattrocentoquarantamilaseicentoottantasei/00);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.   di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 1568 del 31 luglio 2012, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio, come di seguito rimodulata, di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

-  prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), pari a 11.000 tonnellate/anno tal quali, ossia il 40 % del totale in peso;

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento suino –liquame) pari a 9.570 t/anno t.q., ossia il 35 % del totale in peso;
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino –liquame) pari a 5.278 t/anno t.q., ossia il 18 % del totale in peso;
  • sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinetta) pari a 2.000 t/anno t.q., ossia il 7 % del totale in peso;

3.   di confermare il punto n. 3  del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1568 del 31 luglio 2012 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto (Marca GE Jenbacher, modello J 416 GS-A25) di potenza termica nominale unitaria di 2,403 MW, di cui 0,999 MWelettrici (1,179 MW potenza termica utile), associato a un generatore (Marca Stamford, modello PE 734 E2 e));

4.   di confermare il punto n. 5 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1568 del 31 luglio 2012, con il quale società “Aptenia s.r.l. – società agricola” è autorizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell’energia elettrica, denominata “Aptenia”, ubicato nel Comune di Pincara (RO), catasto terreni, sezione unica, foglio 18, mappale n. 185, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 123419 del 14 marzo 2012;

5.   di confermare in capo alla società “Aptenia s.r.l. – società agricola” (CUAA 04425520287), con sede legale in via Primo maggio, 24 – Comune di Stanghella (PD) e operativa (sede impianto) in via Castellana, 1531 – Comune di Pincara (RO), l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al precedente punto 2., nel Comune di Pincara RO), foglio 18, mappali n. 185 e 192, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 539643 del 17 novembre 2011, n. 608323 del 30 dicembre 2011, n. 123419 del 14 marzo 2012, n. 282230 del 18 giugno 2012, n. 296926 del 2 agosto 2016, n. 398164 del 17 ottobre 2016, n. 73168 del 26 febbraio 2018, n. 140994 del 16 aprile 2018 e 458426 del 12 novembre 2018;

6.   di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del venir meno degli effetti del punto 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 31 luglio 2012, di autorizzazione alla società “Aptenia s.r.l. – società agricola” alla conclusione dei lavori di costruzione e all’esercizio di un impianto di trattamento biologico del digestato attraverso un processo biologico di nitrificazione e denitrificazione (ossigenatore di marca Jet Aerator, modello M 3202 LT), con capacità impianto di depurazione pari a 2.210 Abitanti Equivalenti (A.E.);

7.   di confermare, inoltre, il punto n. 7 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1568 del 31 luglio 2012, con il quale la società “Aptenia s.r.l. – società agricola” è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 777 kW, pari a complessivi 2.811 MWh/anno (30 % della producibilità termica potenziale, pari a 9.620 MWh/anno), individuato nel Comune di Pincara (RO), foglio 18, mappale n. 185 e foglio 19, mappale 51 e il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 123419 del 14 marzo 2012, a servizio:

  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (283 kW);
  • delle strutture agricolo-produttive del socio intestatario dell’“Azienda agricola Minella Maurizio” (MNLMRZ45B23L937Z) - 465 kW;
  • delle strutture abitative del socio Minella Maurizio (MNLMRZ45B23L937Z) - 29 kW;

8.   di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, del venir meno degli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 2274 del 30 dicembre 2016, di autorizzazione alla società “Aptenia s.r.l. – società agricola” alla modifica dell’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas, a seguito delle intervenute variazioni progettuali;

9.   di approvare l’Allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato con il punto n. 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1568 del 31 luglio 2012 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2. nonché dei dispositivi n. 3., 5. e 7. della DGR n. 1568/2012;

10.  di confermare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 2., nonché ai punti 3., 5. e 7. della DGR n. 1568/2012, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Pincara (RO), foglio 18, mappali n. 185 e 192, perdono efficacia e quindi decadono il 29 luglio 2040, termine ultimo di validità del contratto di costituzione del diritto di superficie allegato alla documentazione di progetto;

11.  di approvare l’importo euro 440.686,00 (euro quattrocentoquarantamilaseicentoottantasei/00) quale nuovo ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti n. 3., 5. e 7. della deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 31 luglio 2012, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12.  di comunicare, alla società “Aptenia s.r.l. – società agricola” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

13.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

14.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15.  di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

16.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

17.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione

(seguono allegati)

Dgr_378_19_AllegatoA_391964.pdf

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