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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 330 del 26 marzo 2019
Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione delle specialità mediche e delle modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del Servizio Sanitario Nazionale (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - Allegato 12, articolo 1).
Si provvede alla definizione delle specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortèsi e ausili tecnologici a carico del SSN e alla definizione, in fase di prima applicazione, delle modalità e della procedura per l’individuazione delle strutture da autorizzare alla prescrizione stessa, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'art. 17 individua l’assistenza protesica tra le aree di attività in cui si articola il livello di Assistenza distrettuale da garantire ai cittadini con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale e la definisce come l'insieme delle prestazioni erogabili che comportano la fornitura di protesi, ortèsi e ausili tecnologici nell’ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, correzione o compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell’autonomia della persona assistita.
L’Allegato 5 del suddetto D.P.C.M. 12 gennaio 2017 reca dunque il nuovo Nomenclatore della protesica il quale contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal SSN, aggiornando la disciplina di erogazione dell'assistenza protesica contenuta nel D.M. 27 agosto 1999, n. 332 , nei termini seguenti:
L’Allegato 12 del D.P.C.M., dedicato alla definizione delle Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, all’art 1, comma 1 conferma quanto già precedentemente sancito in materia dal decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, ovvero che la procedura di erogazione dell'assistenza protesica si articola nelle seguenti fasi: formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale, prescrizione, autorizzazione, erogazione, collaudo, follow up; al comma 2 prevede che il medico specialista competente alla formulazione del piano riabilitativo-assistenziale individuale debba possedere specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortèsi e ausili tecnologici e, a tal proposito, che le regioni possono prevedere l'istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori.
Inoltre all’art. 1 comma 5, del citato Allegato 12 è sancito, per la prima volta, che le prestazioni di assistenza protesica che comportano l’erogazione dei dispositivi contenuti nel nomenclatore … sono erogate su prescrizione dello specialista effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale ; al comma 9 che la prestazione di assistenza protesica deve essere appropriata rispetto al bisogno dell'utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento e che le regioni promuovono l'ulteriore sviluppo dell'appropriatezza della prescrizione e del corretto svolgimento del piano riabilitativo-assistenziale individuale.
Ciò premesso va sottolineato che la “prescrizione protesica” è parte integrante del percorso diagnostico riabilitativo individuale e non semplicemente l’aspetto formale che riconosce al medico un potere prescrittivo: è necessario, pertanto, un percorso virtuoso che consenta ai Direttori Generali delle aziende sanitarie di individuare i medici specialisti più preparati a fornire al paziente valutazioni cliniche e soluzioni terapeutico-riabilitative quanto più adeguate alle sue esigenze.
La ricognizione effettuata dalla Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispostivi medici ha evidenziato che nel Veneto gli specialisti che, ad oggi, per le diverse disabilità, prescrivono prestazioni con erogazione di protesi/ortèsi/ausili, operano nelle seguenti strutture: strutture pubbliche, cioè aziende ULSS/Ospedaliere e IRCSS, come dipendenti o convenzionati (specialisti ambulatoriali interni); ospedali privati accreditati, cui è riconosciuta la funzione di presidio ospedaliero ex D.G.R. n. 2122 del 19.11.2013; strutture private accreditate secondo accordi contrattuali per l’erogazione dell’assistenza protesica conclusi con le aziende ULSS territorialmente competenti, ivi comprese le strutture riabilitative extra ospedaliere identificate ai sensi dell’art.26 della legge n. 833/1978.
Dalla rilevazione di cui sopra è emerso un quadro disomogeneo sia per il tipo di specializzazione riconosciuta ai fini della prescrizione dei diversi ausili, sia per le strutture all’interno delle quali gli specialisti operano,
sia per le modalità prescrittive (gli specialisti utilizzano infatti specifiche modulistiche predisposte a livello aziendale).
Allo scopo di uniformare il comportamento prescrittivo sul territorio regionale, il tema della definizione dell’elenco degli specialisti dipendenti o convenzionati che possono prescrivere gli ausili e le protesi inclusi negli elenchi per l’assistenza protesica, è stato affrontato in sede di Tavolo regionale per l’assistenza protesica (TRAP), istituito con D.G.R. n. 850 del 13.6 2017 proprio per procedere alla revisione del percorso riabilitativo-assistenziale e delle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Con il presente atto si propone pertanto, in attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, Allegato 12, art. 1, comma 2, di definire l’elenco regionale delle specialità mediche abilitate alla prescrizione delle prestazioni di Assistenza Protesica, approvando i seguenti documenti, elaborati in sede di TRAP:
In virtù di quanto stabilito dall’art. 64 Norme finali e transitorie del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, l’allegato A del presente provvedimento dovrà restare in vigore fino alla data di pubblicazione del decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime dei dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 17 del D.P.C.M. stesso; per quanto riguarda l’allegato B, va chiarito d’altra parte che il relativo elenco 1 riferito agli Ausili su misura entrerà in vigore solo a decorrere dalla pubblicazione del medesimo suddetto decreto interministeriale. Gli elenchi 2A e 2B dello stesso allegato B, invece, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione.
Ciò premesso, ricordato che le regioni hanno facoltà di regolare l’ambito dei soggetti cui attribuire la responsabilità delle prescrizioni a carico SSN e dato atto dell’esigenza di introdurre anche nell’ambito dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza protesica, misure di appropriatezza delle relative prescrizioni, ferma restando la disposizione ex art. 18 “Destinatari delle prestazioni di assistenza protesica”, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 riferita alle persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l’urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo-assistenziale”, si propone quanto segue.
In considerazione della prossima attivazione della piattaforma informatizzata regionale per la prescrizione e l'erogazione di assistenza protesica, nonché della citata norma di cui all’art. 1 comma 5, Allegato 12 del D.P.C.M. 2017, si propone, di incaricare le aziende ULSS/Ospedaliere/IRCSS sulla base dei suddetti allegati A e B, di individuare al proprio interno dipartimenti/unità operative/ambulatori candidati alla prescrizione di assistenza protesica e di comunicare le strutture così individuate all’Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento autorizzativo.
Per quanto riguarda i “Presidi e Centri (D.P.R. 14.1.1997) ex Istituti e Centri di cui all’art. 26 della L. 833/78” si propone di modificare la D.G.R n. 1691 del 28.6.2002 “Attività di riabilitazione sanitaria intensiva extraospedaliera presso Presidi e Centri (D.P.R. 14.1.1997) ex Istituti e Centri di cui all’art. 26 della L. 833/78 . Aggiornamento tariffe 2002” e successive modifiche/integrazioni (intervenute dal 2002 sino alla vigente D.G.R. 2258 del 30.12.2016 “Assegnazione Budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, per il triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni”) limitatamente al punto ove si stabilisce, per le strutture in parola, che la prescrizione e il collaudo di protesi, ortesi ed ausili previsti dal D.M. 332/1999 …. può essere effettuata dal medico specialista del presidio di riabilitazione: si propone, oggi, invece, di incaricare i Direttori Generali delle Aziende ULSS, limitatamente alle strutture private accreditate oggetto della citata D.G.R n. 1691/2002 e succ. mod. e int., di individuare laddove ritenuto necessario per le esigenze del territorio di competenza, sulla base degli allegati A e B del presente atto, quelle candidate alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica ovvero delle prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortèsi e ausili tecnologici a carico del SSN. I Direttori Generali dovranno comunicare i centri così individuati all’Area Sanità e Sociale per il successivo provvedimento autorizzativo per un periodo di 12 mesi rinnovabili.
Quindi le sole strutture private accreditate, di cui sopra, saranno autorizzate alla prescrizione per l’assistenza protesica per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del suddetto decreto di autorizzazione e comunque fino al successivo provvedimento di conferma dell’autorizzazione stessa che sarà adottato dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale a seguito di proposta che, sulla base degli allegati A e B per le esigenze del territorio di competenza, le Aziende ULSS dovranno inviare all’Area Sanità e Sociale entro due mesi dalla scadenza della durata dell’autorizzazione stessa.
Esclusivamente le strutture, pubbliche e private, identificate come sopra dalle Direzioni Generali e previa autorizzazione con decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale, potranno pertanto prescrivere prestazioni di assistenza protesica cioè prestazioni che comportano la fornitura di protesi, ortèsi e ausili tecnologici a carico del SSN.
Inoltre, vista la citata norma di cui all’art. 1 comma 5, Allegato 12 del D.P.C.M. 2017, gli specialisti operanti all’interno delle strutture autorizzate, fatte salve nuove disposizioni nazionali in materia di ricettario standardizzato, nelle more della completa informatizzazione regionale del percorso per l’assistenza protesica dovranno prescrivere le prestazioni di assistenza protesica utilizzando il ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale.
Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica da assicurare a carico del SSN agli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizi i cui rapporti con le aziende ULSS sono stati da ultimo disciplinati con D.G.R. n. 1231 del 14.8.2018, si propone di prevedere che le Aziende ULSS tramite il medico coordinatore di cui all’art. 4 - Allegato A della DGR n. 1231/2018, assicurino periodicamente la presenza del proprio specialista (dipendente o specialista ambulatoriale interno) abilitato alla prescrizione delle suddette prestazioni di assistenza protesica presso i Centri di Servizi stessi.
Infine, si propone di incaricare le aziende sanitarie e le strutture private autorizzate come sopra alla prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica, di prevedere per gli specialisti in esse operanti almeno una specifica iniziativa formativa inerente all’assistenza protesica nell’ambito del piano di formazione/aggiornamento annuale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e d aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art.1 comma 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502;
VISTO il decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 - Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN: modalità di erogazione e tariffe
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale;
VISTA la D.G.R. n. 850 del 13.6 2017 - Tavolo Regionale per l’Assistenza Protesica. Istituzione;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTA la D.G.R. n. 1691 del 28.6.2002 - Attività di riabilitazione sanitaria intensiva extraospedaliera presso Preside e Centri (D.P.R. 14.1.1997) ex Istituti e Centri di cui all’art. 26 della L. 833/78 . Aggiornamento tariffe 2002;
VISTA la D.G.R. n. 2122 del 19.11.2013 - Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla lr n. 39/1993 e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. Pssr 2012/2016. Deliberazione n. 68/Cr del 18.6.2013;
VISTA la D.G.R. n. 2258 del 30.12.2016 - Assegnazione Budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, per il triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni;
VISTA la D.G.R. n. 1231 del 14.8.2018 - Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992;
VISTA l’art. 2 comma 2, lett. o), legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
(seguono allegati)
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