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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 12 marzo 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 22 febbraio 2019

Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per la consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi" (Rep. Atti n. 201/CSR del 8 novembre 2018).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepisce l’Intesa tra il Ministero, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante le Linee guida per la consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi.La presente Delibera non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il Reg. (CE) n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2008 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; in particolare al capo IV istituisce, sotto forma di rete denominata Rapid Alert System for Food and Feed (di seguito denominata RASFF), un sistema di comunicazione rapida per notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.

Con l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 240/CSR) sono state condivise a livello nazionale le istruzioni operative per la gestione del sistema RASFF.

Successivamente, il Regolamento (UE) n.16 della Commissione del 10 gennaio 2011 ha fissato una specifica regolamentazione europea per consentire al RASFF di operare sia nei casi in cui è identificato un grave rischio, secondo la definizione dell’art. 50 del Regolamento (CE) n. 178/2002, sia nei casi in cui il rischio riscontrato è meno grave o meno urgente ma è necessario uno scambio di informazioni efficienti tra i membri della rete RASFF.

Per ciò che attiene, più specificatamente, all'ordinamento italiano, la procedura RASFF, di cui all’Intesa del 13 novembre 2008, prevede che la prima valutazione delle cause che genera l’allerta sia in capo ai Servizi territoriali del Dipartimento di Prevenzione delle AULSS, in relazione alle specifiche competenze.

Poiché peraltro, a livello nazionale, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), in qualità di organo tecnico–scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ha tra i suoi compiti istituzionali quello di fornire consulenza al Ministero della Salute, alle Regioni e Province Autonome in materia di tutela della salute pubblica, lo stesso è stato individuato quale Organo a cui le Regioni e le Province Autonome si possono rivolgere per richieste di parere nei casi di:

  • assenza di limiti normativi nella matrice campionata; in tal caso la richiesta deve essere formulata prima dell’attivazione dell’allerta;
  • prodotti già trasformati o miscelati al momento dell’attivazione dell’allerta.

Al fine di dare piena attuazione alla modalità operativa di richiesta di consultazione dell’ISS per il Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, si rende necessario recepire il documento “Linee guida per la consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed individuare la Struttura regionale competente ai fini della sua applicazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 240/CSR del 13 novembre 2008;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2016 Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 27 maggio 2016 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative afferenti alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1014 del 04 luglio 2017 relativa all’Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazioni e indirizzi.

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di recepire il documento recante: “Linee guida per la consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità nel Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi”, riportato nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di individuare nell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, la Struttura regionale competente ai fini dell’applicazione delle Linee guida di cui all’Allegato A;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

176_AllegatoA_389111.pdf

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