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Materia: Foreste ed economia montana
Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 22 febbraio 2019
Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 23 - Aggiornamento ed integrazione delle Direttive e Norme di Pianificazione Forestale.
Con il presente provvedimento si propone l’aggiornamento e l’integrazione delle Direttive e Norme di Pianificazione Forestale per quanto attiene alla redazione dei Piani di riassetto forestali, dando atto che per quanto riguarda i Piani di riordino forestali, il relativo quadro normativo può considerarsi consolidato. Tale iniziativa si rende necessaria per riordinare in veste organica i riferimenti presenti in numerosi provvedimenti e per adeguare le norme per la redazione dei Piani di riassetto alla modifiche apportate all’art. 23 della L.R. n. 52/1978, dall’art. 33 della L.R. n. 15/2018 e dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 34/2018.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Le nuove disposizioni dell’articolo 23 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 così come modificate dalla L.R. n. 15 del 24 aprile 2018 stabiliscono che: “Tutti i boschi, di estensione superiore ai 100 ha, sono gestiti e utilizzati in conformità ad un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato”.
Il successivo comma 9 del medesimo articolo stabilisce che sia la Giunta Regionale ad approvare le Direttive e Norme di pianificazione forestale.
Le norme di pianificazione forestale attualmente in vigore risalgono al 1997 e sono state approvate con due provvedimenti deliberativi: la DGR 21 gennaio 1997, n. 158 e la DGR 30 dicembre 1997, n. 4808 oggetto di successive modifiche ed integrazioni. Tali norme definiscono le modalità tecniche per la redazione dei Piani di riassetto e dei Piani di Riordino forestali.
Tralasciando i Piani di riordino, il cui quadro normativo può ritenersi consolidato, il presente provvedimento pone l’attenzione sui Piani di riassetto forestali, di livello aziendale. Tali piani consistono in un accurato studio delle condizioni del patrimonio boschivo di una proprietà, pubblica o privata, di estensione superiore ai 100 ha, con l’intento di adottare una serie prestabilita di interventi selvicolturali, di durata e frequenza pluriennale, che si prefiggono di migliorare i boschi nella loro struttura, garantendone al contempo la rinnovazione e indirizzandone i parametri biologici verso maggiori livelli di sostenibilità ecosistemica.
L’attuale quadro legislativo di riferimento, con le recenti e significative modifiche dell’art. 23 della L.R. n.52/1978 e l’emanazione del nuovo Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF), di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34, impone una rivisitazione organica, in senso coordinato e ove possibile semplificatorio, delle norme di pianificazione e gestione forestale attualmente contenute in numerosi provvedimenti provvedimenti di programmazione forestale redatti ai sensi dell’art. 35 della L.R. 52/78 (DGR 4808/97, DGR 2061/2005, DGR 556/2006, DGR 3604/2006, DGR 3956/2007, DGR 4156/2009, DGR 268/2011, DGR 2224/2011, DGR 2734/2012, DGR 2873/2013). Con l’adozione del presente provvedimento le disposizioni in essi contenute, relative all’art. 23 della medesima L.R. 52/78, sono da intendersi superate in quanto organicamente riformulate con il presente provvedimento.
In tale contesto si propone, pertanto, l’approvazione delle Direttive e Norme di pianificazione forestale, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per quanto attiene alla redazione dei piani di riassetto forestale anche in forma sommaria e alle modalità di assunzione dei tagli boschivi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l’art. 23 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 e ss.mm.ii “Legge forestale regionale”;
VISTO l’art. 33 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15, “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;
VISTA la DGR 21 gennaio 1997, n. 158 “L.R. 13/9/78, n. 52, art. 23 - L.R. 20/3/81 n. 8 Aggiornamento ed integrazione delle Direttive e Norme di Pianificazione Forestale” e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 30 dicembre 1997, n. 4808 “Norme tecniche in materia forestale. Disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 27 giugno 1997 n. 25”, e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” che all’articolo 6, comma 6, dispone che le Regioni promuovano, per le proprietà pubbliche e private la redazione di piani di gestione forestale riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale;
DATO ATTO che il Direttore dell’Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
(seguono allegati)
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