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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 12 marzo 2019


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 22 febbraio 2019

Modificazione ed integrazione della deliberazione regionale n. 807 del 27 maggio 2014 e successive modificazioni. Requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Deroga al requisito di classificazione relativo all'ascensore o servizio di montacarichi in strutture ricettive alberghiere. Deliberazione n. 137/CR del 28 dicembre 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva una deroga al requisito di classificazione relativo all' "ascensore o servizio di montacarichi" in strutture ricettive alberghiere.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede, all'articolo 24 le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi.

L’articolo 31 della citata legge regionale prevede che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individui i requisiti di classificazione delle strutture ricettive.

Con deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha approvato per le strutture ricettive alberghiere - alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere - i criteri, i requisiti e le procedure per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere.

La citata Dgr n. 807/2014, che è stata successivamente modificata ed integrata dalle Dgr n. 588/2015, Dgr n. 184/2016, Dgr n. 69/2017, Dgr n. 343/2017 e Dgr n. 989/2018, prevede l' "ascensore o servizio di montacarichi" quale requisito di classificazione per:

  • gli hotel, con 4 stelle, 4 stelle superior e 5 stelle, al numero 52 della Sezione Prima dell’Allegato B;
  • per i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere con 4 stelle, al numero 35 dell’Allegato C.

L’ascensore o servizio di montacarichi è un requisito che soddisfa sia l’esigenza dei turisti di avere rapidamente, da parte degli addetti, il servizio di prima colazione in camera, sia l’esigenza del trasporto interno dei bagagli o della movimentazione delle dotazioni delle camere.

Per quanto riguarda il predetto requisito di classificazione nella pratica attuazione della Dgr n. 807/2014, sono stati segnalati alcuni casi di impossibilità amministrativa o tecnica alla esecuzione del relativo impianto.

Tuttavia l' “ascensore o servizio di montacarichi” non deve essere confuso con il distinto ed ulteriore requisito di classificazione dell’“ascensore per clienti” destinato appunto al trasporto dei clienti.

Infatti, si osserva che, al numero 53 nell’Allegato B della Dgr n. 807/2014, si prevede l’ascensore per clienti tra i requisiti obbligatori di classificazione per gli alberghi con 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle, qualunque sia il numero dei piani e che al numero 36 nell’Allegato C della citata deliberazione, si prevede l’ascensore per clienti tra i requisiti obbligatori di classificazione per villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere, con 4 stelle, qualunque sia il numero dei piani.

Dalle suddette disposizioni sull’ascensore per clienti, si deduce che, in casi limitati e giustificati di impossibilità di realizzare l’impianto di montacarichi negli alberghi o hotel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere, il relativo servizio potrebbe comunque essere esercitato tramite l’ascensore per clienti, ovviamente utilizzato per trasportare carichi in momenti distinti da quelli in cui è utilizzato dai clienti.

Si ritiene, inoltre, che l’impossibilità di realizzazione dell’impianto di montacarichi, debba dipendere solo da motivi tecnici o amministrativi, espressamente dichiarati in una attestazione asseverata da un tecnico abilitato allegata alla domanda di classificazione della struttura ricettiva alberghiera.

Recentemente la Giunta regionale, con deliberazione n. 137/CR del 28 dicembre 2018 ha proposto una deroga al requisito di classificazione relativo all'ascensore o servizio di montacarichi in strutture ricettive alberghiere".

La citata deliberazione n. 137/CR del 28 dicembre 2018 è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge regionale n. 11/2013, alla competente Commissione consiliare che, nella seduta del 30 gennaio 2019, ha espresso il proprio parere favorevole al testo senza modifiche. 

Per le considerazioni sopra esposte, con il presente provvedimento, si propone di approvare una disposizione derogatoria ai requisiti obbligatori di classificazione, contenuti negli Allegati B e C della Dgr n. 807/2014, con il seguente contenuto: “Requisito non obbligatorio, qualora sia impossibile la realizzazione dell’impianto di montacarichi, per i motivi tecnici o amministrativi dichiarati nella relazione tecnica allegata all’asseverazione presentata in sede di domanda di classificazione”.

Si propone che le note, contenenti la suddetta disposizione derogatoria, siano inserite negli Allegati B e C alla Dgr n. 807/2014 disciplinante i requisiti di classificazione, con le seguenti numerazioni e posizioni:

  • nota 7 ter a pagina 3, in corrispondenza della rubrica “Ascensore o servizio di montacarichi” dell’Allegato B “Requisiti obbligatori per alberghi/hotel”;
  • nota 4 ter a pagina 2, in corrispondenza della rubrica “Ascensore o servizio di montacarichi” dell’Allegato C “Requisiti obbligatori per villaggi albergo e residenze turistico alberghiere”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare gli articoli 24 e 31;

VISTE le DDGR n. 807/2014, n. 588/2015, n.184/2016, n. 69/2017; n. 343/2017; n. 989/2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la propria deliberazione n.137/CR del 28 dicembre 2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Sesta Commissione consiliare nella seduta in data 30 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della l.r. n. 11/2013;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.8.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente disposizione derogatoria ai requisiti di classificazione, contenuti negli Allegati B e C della Dgr n. 807/2014: “Requisito non obbligatorio, qualora sia impossibile la realizzazione dell’impianto di montacarichi, per i motivi tecnici o amministrativi dichiarati nella relazione tecnica allegata all’asseverazione presentata in sede di domanda di classificazione”;
  2. di stabilire che le note, contenenti la disposizione derogatoria di cui al punto precedente, siano inserite negli Allegati B e C della Dgr n. 807/2014, disciplinante i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, con le seguenti numerazioni e posizioni: nota 7 ter, a pagina 3, in corrispondenza della rubrica “Ascensore o servizio di montacarichi” dell’Allegato B “Requisiti obbligatori per alberghi/hotel”; nota 4 ter, a pagina 2, in corrispondenza della rubrica “Ascensore o servizio di montacarichi” dell’Allegato C “Requisiti obbligatori per villaggi albergo e residenze turistico alberghiere”;
  3.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4.  di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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