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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 22 febbraio 2019
Trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione di cava. Capacità tecnica e finanziaria della ditta richiedente l'autorizzazione alla coltivazione. L.R. 16 marzo 2018, n. 13, art. 10 comma 1, comma 4 lettera g e comma 7. Criteri, indirizzi e disposizioni operative.
Il provvedimento contiene indirizzi applicativi e disposizioni operative per il trasferimento di autorizzazione di cava e criteri per stabilire le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti richiedenti l’autorizzazione all’attività di cava.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 16.03.2018, è stata riformata la disciplina sull’attività di cava nella Regione del Veneto, precedentemente rappresentata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 44, che è stata contestualmente abrogata.
La medesima legge 13/2018 prevede che la Giunta Regionale, su specifici argomenti, adotti indirizzi e disposizioni operative utili alla piena applicazione della nuova normativa.
In ragione di ciò, con la presente deliberazione sono definiti indirizzi e disposizioni operative sulle cessioni delle autorizzazioni di cava nonché i criteri con i quali accertare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione.
Il comma 4 lettera g) dell’art 10 - Disciplina generale dell’autorizzazione della L.R. 13/2018 stabilisce che il provvedimento di autorizzazione non è cedibile senza nulla osta della Giunta regionale e l’art. 24 comma 1 lettera f) prevede che l’autorizzazione sia dichiarata decaduta qualora, tra diverse fattispecie, ricorra quella per cui il soggetto titolare trasferisca l’autorizzazione senza il preventivo nulla osta della Regione. Infine, il comma 3 dello stesso articolo 24 stabilisce che la Giunta regionale detti indirizzi applicativi per le fattispecie indicate, tra cui per l’appunto quella di cui alla lettera f).
La necessità del rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'amministrazione regionale al trasferimento dell'autorizzazione di cava discende da un generale principio di personalità, e quindi di non trasmissibilità, delle autorizzazioni amministrative le quali, per l'appunto, sono di norma rilasciate ad personam e quindi intuitu personae e non intuitu rei. Ne consegue che il trasferimento dell'autorizzazione legato alla variazione del soggetto concessionario non possa configurarsi come atto automatico ma, anzi, richieda la preventiva verifica dei requisiti di legge per il soggetto subentrante.
Ora, sul punto, va preso atto che la normativa regionale si limita a sancire il principio generale della necessità del nulla osta preventivo, ma nulla aggiunge sui criteri con cui poter affrontare concretamente, nel rispetto della ratio che sottende la norma, le molteplici fattispecie che di volta in volta si riscontrano nella gestione amministrativa delle autorizzazioni di cava.
Non vengono quindi introdotti nuovi elementi dalla L.R. 13/2018 rispetto ai principi generali già considerati nella precedente normativa, dove, per quanto riguarda la cessione dell’autorizzazione, la tematica era stata già affrontata tenendo in considerazione sia i contenuti della L.R. 44/1982 sia i principi generali di buona amministrazione, tra i quali il perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Ciò si era concretizzato con l’adozione della D.G.R. n. 764 del 07.06.2011 “Direttive in materia di trasferimento di autorizzazione d i cava ai sensi della L. R. 7 settembre 1982, n. 44” e della successiva D.G.R. n. 1955 del 28.10.2013 “L.R.44/82 in materia di cave - L.R.7/2005 in materia di miniere. Nuove disposizioni a modifica ed integrazione della DGR n. 4204/2006 e della DGR 764/2011.”.
Con riguardo a due fattispecie precise, riguardanti l'incorporazione in altra impresa della ditta intestataria dell'autorizzazione e la cessione/conferimento ad altra azienda del ramo 'estrattivo' della ditta autorizzata, vi era stato in passato un parere reso dall'Avvocatura regionale, con nota prot. n. 168655 in data 07.04.2011.
Si deve altresì precisare che, diversamente dalla superata L.R. 44/1982, la legge vigente, con l’art. 24 – Decadenza, non concede all’autorità alcun potere discrezionale nel valutare la gravità del comportamento omissivo nel caso di trasferimento di autorizzazione senza il dovuto nulla osta regionale ma, anzi, attribuisce alla Regione, qualora si verifichi detta circostanza, l’obbligo di dichiarare senza indugio la decadenza dell’autorizzazione.
Tanto premesso, sulla base degli elementi sopra evidenziati, si propone di dar luogo alle seguenti disposizioni operative che assicurino le gestione delle cessioni di autorizzazioni di cava in coerenza con la L.R. 13/2018:
Si da atto che i procedimenti riguardanti la cessione e/o trasferimento di autorizzazione avviati prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, vengono conclusi secondo le disposizioni previgenti.
Il nulla osta preventivo alla cessione dell’autorizzazione ha la finalità di accertare che il soggetto cui cedere la titolarità possegga i requisiti previsti dalla legge per esercitare l’attività di cava, attestando la capacità tecnico finanziaria, secondo le modalità di cui alla successiva parte del presente provvedimento, e l’esito favorevole delle verifiche antimafia di cui al D.lgs. 159/2011. Il provvedimento di nulla osta viene adottato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di cave.
Poiché l’autorizzazione di cava è rilasciata a soggetti con accertata capacità tecnica e finanziaria, non è ammesso l’affitto o l’appalto integrali dell’attività di cava ad altro soggetto senza una formale intestazione della Regione. Si configura in tal caso una trasposizione non autorizzata di funzioni poste espressamente in capo al soggetto assegnatario dell’autorizzazione di cava. Anche per questi casi è prevista la decadenza dell’autorizzazione di cava ai sensi dell’art. 24 della L.R. 13/2018.
È comunque ammesso l’appalto o l’affidamento di lavori e attività specialistiche e tra queste anche quelle di ricomposizione e/o scavo a ditte diverse dal soggetto titolare dell’autorizzazione, previo coordinamento per gli aspetti di sicurezza precisando che la disponibilità dei materiali estratti e gli obblighi dell’autorizzazione restano in capo al soggetto titolare dall’autorizzazione di cava.
Per quanto riguarda i criteri da considerare per accertare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cava pervisti all’art.10 comma 1 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13, essi devono tener conto, nel modo più completo possibile, della reale condizione operativa ed economica della ditta.
L’accertamento della capacità tecnica del soggetto al quale conferire l’autorizzazione di cava si deve concretizzare nella verifica della reale operatività della ditta nel settore dei lavori di cava, dell’adeguatezza delle misure di sicurezza previste o attuate e nella sufficiente disponibilità di mezzi e personale adeguato a svolgere l’attività in questione.
L’accertamento della capacità finanziaria del soggetto deve concretizzarsi nella verifica del possesso di adeguate disponibilità economiche a sostenere gli oneri connessi con l’attività di cava compresa la concreta possibilità di costituire il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi imposti dall’autorizzazione.
Allo scopo di effettuare tali verifiche occorre acquisire, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 18 della L. 241/1990, una autocertificazione attraverso la quale il legale rappresentante della ditta deve dichiarare i seguenti elementi relativi al soggetto cui rilasciare l’autorizzazione:
Quanto sopra viene riportato nel modello allegato al presente provvedimento (Allegato A), che la ditta potrà utilizzare all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione ovvero che potrà utilizzare unitamente all’istanza di nulla osta alla cessione relativamente alla ditta subentrante.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la L.R. 16 marzo 2018, n. 13, la L. R. 7 settembre 1982, n. 44 e la nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 168655 in data 07.04.201 l
VISTO il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.P.R. 18.04.1994 n. 382;
VISTO il documento (allegato A) alla presente deliberazione;
VISTI gli atti d’ufficio
VISTA l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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