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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 12 marzo 2019


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 22 febbraio 2019

Trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione di cava. Capacità tecnica e finanziaria della ditta richiedente l'autorizzazione alla coltivazione. L.R. 16 marzo 2018, n. 13, art. 10 comma 1, comma 4 lettera g e comma 7. Criteri, indirizzi e disposizioni operative.

Note per la trasparenza

Il provvedimento contiene indirizzi applicativi e disposizioni operative per il trasferimento di autorizzazione di cava e criteri per stabilire le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti richiedenti l’autorizzazione all’attività di cava.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 16.03.2018, è stata riformata la disciplina sull’attività di cava nella Regione del Veneto, precedentemente rappresentata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 44, che è stata contestualmente abrogata.

La medesima legge 13/2018 prevede che la Giunta Regionale, su specifici argomenti, adotti indirizzi e disposizioni operative utili alla piena applicazione della nuova normativa.

In ragione di ciò, con la presente deliberazione sono definiti indirizzi e disposizioni operative sulle cessioni delle autorizzazioni di cava nonché i criteri con i quali accertare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione.

Il comma 4 lettera g) dell’art 10 - Disciplina generale dell’autorizzazione della L.R. 13/2018 stabilisce che il provvedimento di autorizzazione non è cedibile senza nulla osta della Giunta regionale e l’art. 24 comma 1 lettera f)  prevede che l’autorizzazione sia dichiarata decaduta qualora, tra diverse fattispecie, ricorra quella per cui il soggetto titolare trasferisca l’autorizzazione senza il preventivo nulla osta della Regione. Infine, il comma 3 dello stesso articolo 24 stabilisce che la Giunta regionale detti indirizzi applicativi per le fattispecie indicate, tra cui per l’appunto quella di cui alla lettera f).

La necessità del rilascio del preventivo nulla osta da parte dell'amministrazione regionale al trasferimento dell'autorizzazione di cava discende da un generale principio di personalità, e quindi di non trasmissibilità, delle autorizzazioni amministrative le quali, per l'appunto, sono di norma rilasciate ad personam e quindi intuitu personae e non intuitu rei. Ne consegue che il trasferimento dell'autorizzazione legato alla variazione del soggetto concessionario non possa configurarsi come atto automatico ma, anzi, richieda la preventiva verifica dei requisiti di legge per il soggetto subentrante.

Ora, sul punto, va preso atto che la normativa regionale si limita a sancire il principio generale della necessità del nulla osta preventivo, ma nulla aggiunge sui criteri con cui poter affrontare concretamente, nel rispetto della ratio che sottende la norma, le molteplici fattispecie che di volta in volta si riscontrano nella gestione amministrativa delle autorizzazioni di cava.

Non vengono quindi introdotti nuovi elementi dalla L.R. 13/2018 rispetto ai principi generali già considerati nella precedente normativa, dove, per quanto riguarda la cessione dell’autorizzazione, la tematica era stata già affrontata tenendo in considerazione sia i contenuti della L.R. 44/1982 sia i principi generali di buona amministrazione, tra i quali il perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Ciò si era concretizzato con l’adozione della D.G.R. n. 764 del 07.06.2011 “Direttive in materia di trasferimento di autorizzazione d i cava ai sensi della L. R. 7 settembre 1982, n. 44” e della successiva D.G.R. n. 1955 del 28.10.2013 “L.R.44/82 in materia di cave - L.R.7/2005 in materia di miniere. Nuove disposizioni a modifica ed integrazione della DGR n. 4204/2006 e della DGR 764/2011.”.

Con riguardo a due fattispecie precise, riguardanti l'incorporazione in altra impresa della ditta intestataria dell'autorizzazione e la cessione/conferimento ad altra azienda del ramo 'estrattivo' della ditta autorizzata, vi era stato in passato un parere reso dall'Avvocatura regionale, con nota prot. n. 168655 in data 07.04.2011.

Si deve altresì precisare che, diversamente dalla superata L.R. 44/1982, la legge vigente, con l’art. 24 – Decadenza, non concede all’autorità alcun potere discrezionale nel valutare la gravità del comportamento omissivo nel caso di trasferimento di autorizzazione senza il dovuto nulla osta regionale ma, anzi, attribuisce alla Regione, qualora si verifichi detta circostanza, l’obbligo di dichiarare senza indugio la decadenza dell’autorizzazione.

Tanto premesso, sulla base degli elementi sopra evidenziati, si propone di dar luogo alle seguenti disposizioni operative che assicurino le gestione delle cessioni di autorizzazioni di cava in coerenza con la L.R. 13/2018:

  1. per qualunque fattispecie di passaggio dell'autorizzazione, dal soggetto autorizzato ad altro soggetto, è necessario richiedere all'amministrazione regionale il rilascio del nulla osta preventivo alla cessione dell'autorizzazione;
  2. nei casi in cui la ditta autorizzata sia oggetto di modificazioni dell'assetto interno quali ad esempio la vendita/acquisizione di pacchetti azionari che non comporti il cambiamento della maggioranza societaria, l'ingresso/uscita di soci, l'aumento di capitale sociale, modifiche statutarie o dell'atto costitutivo e atti simili, non è necessario alcun atto di intestazione dell’autorizzazione ai fini del regolare mantenimento in capo alla ditta dell'autorizzazione;
  3. nei casi in cui la ditta titolare dell'autorizzazione modifichi la propria ragione sociale o avvenga una trasformazione da un tipo di società a un altro o la riduzione del capitale sociale o la vendita/acquisizione di pacchetti azionari che comporti il cambiamento della maggioranza societaria o atti simili, non si configura la fattispecie di cessione e/o trasferimento di autorizzazione e pertanto il nulla osta preventivo non è dovuto. E’ tuttavia necessario che la ditta, entro 12 mesi dall'avvenuta variazione, ne dia comunicazione alla Regione per i provvedimenti conseguenti fra i quali la presa d’atto formale con provvedimento della modifica del soggetto autorizzato. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione oltre il termine suddetto, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 28 comma 7 della L.R. 13/2018  nella misura massima prevista configurandosi la fattispecie di omessa comunicazione dei dati e informazioni richiesti dalla Regione con il presente provvedimento. Non si verifica tuttavia la situazione prevista alla lettera f) dell’art. 24 e pertanto non si procede con la dichiarazione di decadenza;
  4. nel caso di trasferimento di autorizzazione insito in atti di incorporazione, assorbimento o fusione di una ditta in un'altra, di fusione tra due ditte dando vita a una diversa ditta e atti simili, si concretizza di fatto la cessione/trasferimento di autorizzazione e conseguentemente risulta necessario il preventivo nulla osta. Il nulla osta va chiesto e ottenuto prima della formalizzazione dell’atto di incorporazione o fusione. In assenza del nulla osta si configura la condizione di cui all’art. 24 comma 1 lettera f) della L.R. 13/2018 e si provvede alla conseguente dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione di cava;
  5. nei casi di trasferimenti di autorizzazione da una ditta a un'altra, avvenuti in forma diretta ed esplicita ovvero insiti nella cessione di ramo d'azienda, laddove il ramo aziendale ceduto risulta espressamente costituito per eseguire la coltivazione, si determina il trasferimento/cessione di autorizzazione e conseguentemente risulta necessario il preventivo nulla osta. Mancando il relativo nulla osta, ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera f) della L.R. 13/2018 si provvede alla dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione di cava.

Si da atto che i procedimenti riguardanti la cessione e/o trasferimento di autorizzazione avviati prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, vengono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

Il nulla osta preventivo alla cessione dell’autorizzazione ha la finalità di accertare che il soggetto cui cedere la titolarità possegga i requisiti previsti dalla legge per esercitare l’attività di cava, attestando la capacità tecnico finanziaria, secondo le modalità di cui alla successiva parte del presente provvedimento, e l’esito favorevole delle verifiche antimafia di cui al D.lgs. 159/2011. Il provvedimento di nulla osta viene adottato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di cave.

Poiché l’autorizzazione di cava è rilasciata a soggetti con accertata capacità tecnica e finanziaria, non è ammesso l’affitto o l’appalto integrali dell’attività di cava ad altro soggetto senza una formale intestazione della Regione. Si configura in tal caso una trasposizione non autorizzata di funzioni poste espressamente in capo al soggetto assegnatario dell’autorizzazione di cava. Anche per questi casi è prevista la decadenza dell’autorizzazione di cava ai sensi dell’art. 24 della L.R. 13/2018.

È comunque ammesso l’appalto o l’affidamento di lavori e attività specialistiche e tra queste anche quelle di ricomposizione e/o scavo a ditte diverse dal soggetto titolare dell’autorizzazione, previo coordinamento per gli aspetti di sicurezza precisando che la disponibilità dei materiali estratti e gli obblighi dell’autorizzazione restano in capo al soggetto titolare dall’autorizzazione di cava.

Per quanto riguarda i criteri da considerare per accertare la capacità tecnica e finanziaria dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cava pervisti all’art.10 comma 1 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13, essi devono tener conto, nel modo più completo possibile, della reale condizione operativa ed economica della ditta.

L’accertamento della capacità tecnica del soggetto al quale conferire l’autorizzazione di cava si deve concretizzare nella verifica della reale operatività della ditta nel settore dei lavori di cava, dell’adeguatezza delle misure di sicurezza previste o attuate e nella sufficiente disponibilità di mezzi e personale adeguato a svolgere l’attività in questione.

L’accertamento della capacità finanziaria del soggetto deve concretizzarsi nella verifica del possesso di adeguate disponibilità economiche a sostenere gli oneri connessi con l’attività di cava compresa la concreta possibilità di costituire il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi imposti dall’autorizzazione.

Allo scopo di effettuare tali verifiche occorre acquisire, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 18 della L. 241/1990, una autocertificazione attraverso la quale il legale rappresentante della ditta deve dichiarare i seguenti elementi relativi al soggetto cui rilasciare l’autorizzazione:

  • le proprie generalità nonché i dati identificativi e i recapiti della ditta (indirizzo, P.E.C., ecc.);
  • i termini di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A., indicando le attività svolte o gli oggetti societari con riferimento alla attività di coltivazione di cava o attività equiparabili;
  • la reale operatività della ditta al momento della richiesta, in termini di personale, mezzi, attrezzature, ovvero di contratti per lavori o specifiche attività nell’ambito della coltivazione della cava compresi eventuali impianti esterni alla stessa. Ciò tenendo conto dell’adeguatezza delle dotazioni in possesso della ditta allo svolgimento dell’attività oggetto della domanda;
  • la disponibilità di eventuali studi, prove e ricerche effettuate sulle caratteristiche dei materiali da estrarre in cava e l’indicazione della collocazione commerciale dei medesimi;
  • l’indicazione del personale alle dirette dipendenze ed impiegato nell’attività di coltivazione della cava specificandone mansione e qualifica;
  • i soggetti individuati per i ruoli  di Direttore lavori di cava, di Direttore Responsabile e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  • l’attestazione del possesso di capacità tecnica e organizzazione idonea a garantire la corretta esecuzione del progetto di coltivazione autorizzato e la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della cava nei confronti dei lavoratori e di terzi, relativamente all’estrazione del materiale, alla prima lavorazione e alla ricomposizione;
  • i bilanci delle ultime tre annualità, se tali bilanci sono stati depositati, se sono state depositate le dichiarazioni fiscali e se sono stati regolarmente pagati imposte, salari e contributi;
  • la presenza o meno di istanze di fallimento, liquidazione, concordati preventivi ecc.  in corso ovvero procedure esecutive e/o protesti;
  • il possesso dei titoli di disponibilità del giacimento dell’intera area di cava/e per la temporalità di coltivazione assegnata, anche con atti preliminari;
  • l’attestazione del possesso di idonea disponibilità/capacità economica atta a sostenere gli oneri connessi all’attività estrattiva, compreso il deposito cauzionale che la ditta dovrà versare a garanzia degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzativo.

Quanto sopra viene riportato nel modello allegato al presente provvedimento (Allegato A), che la ditta potrà utilizzare all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione ovvero che potrà utilizzare unitamente all’istanza di nulla osta alla cessione relativamente alla ditta subentrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE la L.R. 16 marzo 2018, n. 13, la L. R. 7 settembre 1982, n. 44 e la nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. 168655 in data 07.04.201 l

VISTO il Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.P.R. 18.04.1994 n. 382;

VISTO il documento (allegato A) alla presente deliberazione;

VISTI gli atti d’ufficio

VISTA l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare gli indirizzi e le disposizioni operative di cui in premessa, relative al trasferimento e cessione di autorizzazione di cava, in sostituzione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 764 del 07.06.2011 e n. 1955 del 28.10.2013;
  2. di approvare i criteri di cui in premessa, relativi all'accertamento del possesso delle capacità tecniche e finanziarie a svolgere l’attività di cava;
  3. di approvare il modello allegato al presente provvedimento (Allegato A) che le ditte potranno utilizzare per fornire gli elementi utili a svolgere le verifiche di cui al punto 2;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa per il bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  6. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

171_AllegatoA_389079.pdf

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