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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 19 febbraio 2019


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 05 febbraio 2019

Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione unica delle strutture ricettive complementari: rifugi alpini. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27, comma 2, lettera e). Deliberazione n. 122/CR del 27 novembre 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede a stabilire i requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva complementare rifugi alpini prevista dall'articolo 27, comma 2, lettera e).

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all’articolo 27 disciplina le seguenti tipologie di strutture ricettive complementari: gli alloggi turistici, le case per vacanze, le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i bed and breakfast e i rifugi alpini.

L’articolo 31 della suddetta legge prevede inoltre un provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, per individuare i requisiti di classificazione delle strutture ricettive, ivi compresi i rifugi alpini.

La Giunta regionale ha pertanto disciplinato i criteri e le procedure per la classificazione delle strutture ricettive complementari, esclusi i rifugi alpini che, in ragione delle loro peculiari caratteristiche legate alla localizzazione in aree di montagna, alla stagionalità prevalentemente estiva, agli specifici servizi offerti e alla tipologia di turisti ospitati, richiedono un provvedimento specifico.

I rifugi alpini, definiti dalla lettera e) del comma 2 dell’articolo 27 della L.R. n. 11/2013, “sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti.

I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate. Durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata”.

Dalla citata definizione contenuta nell’art. 27 della L.R. n. 11/2013 si deducono le due caratteristiche peculiari dei rifugi alpini: l’ubicazione in montagna e la funzione non solo ricettiva ma anche di soccorso alpino.

La localizzazione dei rifugi alpini, spesso in zone di alta montagna non accessibili con strada rotabile o con funivia, comporta costi elevati di gestione degli stessi, sia per i rifornimenti di materiali e di energia, sia per gli interventi edilizi di manutenzione, che talvolta richiedono l’ausilio di elicotteri.

Si evidenzia, inoltre, che la frequente ubicazione dei rifugi in zone di montagna vincolate da un punto di vista paesaggistico e ambientale, o comunque con poco spazio edificabile per motivi fisici, non favorisce gli ampliamenti dei locali di pernottamento e delle aree comuni per i turisti, né dei locali tecnici, né dei locali riservati al personale di servizio presso i rifugi.

Tali suddette limitazioni ambientali, economiche ed edilizie rendono quindi oggettivamente difficile, per molti rifugi alpini, l’offerta di un’ampia gamma di servizi turistici.

Si evidenzia inoltre che l’importante funzione di soccorso alpino svolta dai rifugi giustifica di per sé, l’interesse pubblico alla loro conservazione, anche tramite la concessione di agevolazioni pubbliche per gli interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia delle suddette strutture, particolarmente esposte durante la stagione invernale a dure condizioni ambientali e climatiche che le danneggiano o le logorano.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 11/2013, la Giunta regionale con proprio provvedimento individua i livelli di classificazione delle strutture ricettive a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle dotazioni, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti.

Si evidenzia tuttavia, che in coerenza con le suddette peculiarità che caratterizzano codesta particolare tipologia di struttura ricettiva, si ritiene che per i rifugi alpini i requisiti di classificazione debbano essere più semplici rispetto a quelli delle altre strutture ricettive complementari.

Considerate pertanto le descritte difficoltà economiche legate ai costi di gestione dei rifugi montani ed i vincoli ambientali ed edilizi all’ampliamento dell’offerta turistica degli stessi, per un principio di proporzionalità dell’azione amministrativa e per un principio di tutela dell’affidamento, si ritiene in una prima fase, di confermare nella nuova disciplina di classificazione unica ai sensi della L.R. n. 11/2013 per i rifugi alpini, gli stessi requisiti di classificazione già previsti per i rifugi alpini ed escursionistici nell’Allegato G della L.R. n. 33/2002.

Si evidenzia infatti che una puntuale articolazione della classificazione su più livelli di requisiti e servizi per i rifugi alpini, sia di difficile definizione in questa prima fase, in quanto richiede un approfondimento istruttorio e un confronto con le associazioni dei gestori di tali strutture, al fine di individuare gli elementi peculiari e di diversificazione, visto anche l’importante interesse pubblico nello svolgimento delle funzioni di presidio a tutela del territorio e di soccorso alpino.

Per tale ragione quindi, in applicazione dell’articolo 27 comma 2 lettera e) della citata L.R.11/2013, si propone una prima classificazione unica di tali strutture ricettive, prevedendo in allegato i requisiti minimi che devono avere tali strutture al fine di una prima classificazione come “struttura ricettiva rifugio alpino” e dell'iscrizione nell’Anagrafe regionale.

Recentemente la Giunta regionale, con deliberazione n. 122/CR del 27 novembre 2018 ha proposto i requisiti, le condizioni e i criteri per la classificazione unica delle strutture ricettive complementari rifugi alpini.

La citata deliberazione n. 122/CR del 27 novembre 2018 è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge regionale n. 11/2013, alla competente Commissione consiliare che, nella seduta del 9 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole al testo con prescrizione di sostituire la formulazione del punto 5) dell'Allegato A della predetta proposta di deliberazione con la seguente:

"5) servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili, per quanto tecnicamente realizzabile".

Con il presente provvedimento si propone pertanto di dare attuazione all'articolo 27, comma 2, lettera e) stabilendo i requisiti, le condizioni e i criteri per la classificazione unica delle strutture ricettive complementari rifugi alpini.

In una seconda fase, sentite le associazioni dei gestori di rifugi alpini del Veneto, la Giunta regionale potrà definire, con successivo provvedimento, una diversa classificazione dei rifugi alpini articolata su più livelli,  che tenga conto dei principali elementi peculiari di distinzione di tali strutture.

Si ricorda infine che, oltre ai requisiti di classificazione già previsti dalla L.R.33/2012, il comma 5 dell’articolo 13 della L.R. n. 11/2013 impone a tutti i titolari delle strutture ricettive, compresi i titolari dei rifugi alpini, di comunicare alla Regione i dati turistici esclusivamente per via telematica.

Conseguentemente si propone di individuare la comunicazione telematica dei dati turistici e statistici alla Regione - ove tecnicamente realizzabile secondo le procedure e le tipologie definite con provvedimento di Giunta regionale - come nuovo requisito di classificazione unica, obbligatorio per tutti i rifugi alpini indipendentemente dalla data della loro prima apertura.

Per chiarire inoltre i dubbi sorti in sede di applicazione normativa durante la vigenza della L.R. n. 33/2002, si propone che il requisito della piazzola nelle vicinanze del rifugio idonea all'atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino, sia obbligatorio ove tecnicamente realizzabile.

In particolare, si propone di approvare, nell'Allegato A  del presente provvedimento, le suindicate disposizioni attuative dell’art. 31, comma 3, della L.R. n. 11/2013, che individuano gli spazi, le dotazioni, le attrezzature e i servizi minimi di interesse turistico necessari per la classificazione in un unico livello, dei rifugi alpini, recependo anche la prescrizione della competente Commissione consiliare di sostituire la formulazione del punto 5) del suddetto testo con la frase:

"5) servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani abitabili, per quanto tecnicamente realizzabile".

Per ragioni di tutela del consumatore, poiché anche i rifugi alpini soggiacciono alle disposizioni previste dalla L.R. n. 11/2013 per tutte le strutture ricettive, si propone altresì di disporre che:

1) le modalità di apertura e di esercizio dei rifugi alpini siano conformi:

a) all’articolo 33 della L.R. n. 11/2013, per quanto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività (Scia);

b) all’articolo 34 della stessa legge, per le informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura;

2) ai rifugi alpini si applichino gli articoli 31, comma 5, e 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013 che prevedono dei modelli regionali per l’esposizione all’esterno del segno distintivo della classificazione unica, per la domanda di classificazione, per la segnalazione certificata di inizio attività e per la esposizione dei prezzi delle strutture ricettive.

Come già previsto per le altre strutture ricettive, l’individuazione del contenuto di tali modelli regionali rientra tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni della L.R. n. 11/2013, delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.

Conseguentemente si propone di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare con propri Decreti - da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento disciplinante la classificazione delle strutture in oggetto - i seguenti modelli regionali per i rifugi alpini:

  1. il segno distintivo della classificazione unica di rifugio alpino;
  2. modulo di domanda di classificazione;
  3. modulo di segnalazione certificata di inizio attività;
  4. modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento;
  5. modulo del cartellino prezzi esposto in ogni camera.

Considerato il comma 8 dell’art. 50 della L.R. n. 11/2013, si conferma che tutti i rifugi già classificati in vigenza della legge regionale n. 33/2002 come rifugi alpini o come rifugi escursionistici, devono presentare domanda per ottenere la denominazione a classificazione unica come rifugio alpino, ai sensi della L.R. n. 11/2013, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento disciplinante la classificazione delle strutture ricettive in oggetto.

Si ricorda che decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura del rifugio che non abbia presentato domanda di classificazione unica ai sensi della L.R. n. 11/2013.

Si da atto, altresì, che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del  presente provvedimento disciplinante la classificazione delle strutture ricettive in oggetto, saranno abrogate, ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 51, della legge regionale n. 11/2013, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002: articolo 25, comma 15 e comma 16; articolo 26, comma 2 relativamente ai rifugi escursionistici e rifugi alpini e nel corrispondente Allegato G, la lettera c) “Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e i rifugi alpini”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale  4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ed in particolare gli articoli 25, 26 e l'allegato G;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, ed in particolare gli articoli 27, 31, 32, 33 e 34;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - Statuto del Veneto ”;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 122 del 27 novembre 2018;

VISTO il parere favorevole con prescrizione espresso dalla Sesta Commissione consiliare  nella seduta in data 9 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della l.r. n. 11/2013;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima

delibera

1. di considerare le premesse e l’Allegato A come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare le prescrizioni contenute nell' Allegato A "Requisiti di classificazione unica dei rifugi alpini" in attuazione dell’articolo 31, comma 3, della L.R. n. 11/2013, individuanti gli spazi, le dotazioni, le attrezzature ed i servizi minimi di interesse turistico necessari per la classificazione in un unico livello dei rifugi alpini;

3. di disporre che le modalità di apertura e di esercizio dei rifugi alpini siano conformi alla L.R. n. 11/2013 ed in particolare: all’articolo 31, comma 5 per quanto riguarda l’esposizione all’esterno del segno distintivo di rifugio alpino, all’articolo 33 per quanto riguarda la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), nonché all’articolo 34 per le informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura;

4. di incaricare il Dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, quale organo tecnico tenuto ad individuare, con propri Decreti, da adottarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento disciplinante la classificazione delle strutture in oggetto, i seguenti modelli regionali per i rifugi alpini: a) il segno distintivo della classificazione unica di rifugio alpino; b) modulo di domanda di classificazione; c) modulo di segnalazione certificata di inizio attività; d) modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento; e) modulo del cartellino prezzi esposto in ogni camera;

5. di disporre, ai sensi del comma 8 dell’art. 50 della L.R. n. 11/2013, che i rifugi già classificati in vigenza della legge regionale n. 33/2002 come rifugi alpini o come rifugi escursionistici, devono presentare domanda per ottenere la denominazione e la classificazione unica di "rifugio alpino", ai sensi della L.R. n. 11/2013 entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento disciplinante la classificazione delle strutture in oggetto;

6. di dare atto che, decorso inutilmente il termine di cui al punto 5, il comune competente, su segnalazione della Giunta regionale, procede alla chiusura del rifugio che non abbia presentato domanda di classificazione ai sensi della L.R. n. 11/2013;

7. di dare atto che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del  presente provvedimento disciplinante la classificazione delle strutture ricettive in oggetto, saranno abrogate, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge regionale n. 11/2013, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 33/2002: articolo 25, comma 15 e comma 16; articolo 26, comma 2 relativamente ai rifugi escursionistici e rifugi alpini e nel corrispondente Allegato G, la lettera c) "Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e i rifugi alpini”;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

109_AllegatoA_387851.pdf

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