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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 18 del 19 febbraio 2019


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 96 del 05 febbraio 2019

Influenza aviaria. Richiesta di declaratoria nel territorio della Regione del Veneto di eccezionale epizoozia nel periodo 1 aprile 2016 -30 giugno 2018. Articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

Note per la trasparenza

Il fondo per le emergenze avicole finanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 stanzia risorse per euro 5 milioni per l’anno 2018 ed euro  5 milioni per l’anno 2019, da destinare alla ripresa dell'attività economica e produttiva mediante gli interventi  previsti dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Gli interventi interesseranno  le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e  la cui attività è stata ridotta od impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate contro la diffusione della malattia. Infine si  provvede alla richiesta di declaratoria di eccezionalità dell’evento nel territorio regionale nelle  zone sottoposte a restrizioni nelle attività di allevamento  nel periodo 1 aprile 2016 -30 giugno 2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

A partire dagli anni 2000, la Regione del Veneto è stata coinvolta in numerose epidemie di influenza aviaria sia a bassa che ad alta patogenicità.

È risaputo che la Regione del Veneto risulta essere la prima produttrice a livello nazionale per quanto riguarda il pollame e in particolare l’allevamento del tacchino da carne, che rappresenta anche la specie a maggior rischio di diffusione della malattia.

L’area del veronese, basso vicentino e padovano, è il territorio a più elevata densità di allevamenti di tacchini da carne a livello nazionale e tra le più consistenti a livello europeo.

Nel 2017 si è assistito a una nuova emergenza epidemica nel corso della quale sono stati abbattuti milioni di volatili con un costo pubblico rilevante dovuto agli indennizzi per l’abbattimento dei capi negli allevamenti in cui sono stati accertati i focolai che nel caso del Veneto hanno superato gli 11 milioni di  euro a cui si debbono aggiungere  i  danni indiretti (impossibilità per gli allevatori di attuare regolari cicli produttivi, blocco delle esportazioni verso Paesi terzi, distruzione delle uova da cova e dei pulcini in incubatoio, etc.).

A fronte di tale pesantissima situazione l’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l’emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro per l’anno 2019.

Il decreto interministeriale 14 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito i criteri di attuazione e le modalità di accesso al fondo per le emergenze avicole, riservando alla ripresa dell’attività economica delle  imprese agricole operanti nel settore, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e 5 milioni di euro per l’anno 2019.

Il successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 14 settembre 2018, n. 8748 ha definito ulteriori criteri di attuazione e le modalità di accesso al fondo per l’emergenza avicola ed in particolare:

  • all’articolo 2, la concessione di aiuti, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, nell’ambito di interventi previsti dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 102/2004;
  • all’articolo 3 le disposizioni applicative degli interventi, con la definizione del termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M., per la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento e la delimitazione dei territori con gli interventi ammissibili all’aiuto tra quelli previsti dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 102/2004.

Si propone, pertanto, per l’attivazione degli interventi compensativi previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/04 finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese, di richiedere la dichiarazione della eccezionalità dell’epizoozia nelle aree territoriali soggette a restrizioni nelle attività di allevamento individuate con i provvedimenti delle competenti autorità di cui all’allegato A alla presente deliberazione.

L’allegato A definisce inoltre, unitamente alla quantificazione dei danni ai fini del riparto delle somme stanziate dal fondo per l’emergenza avicola, le disposizioni di procedura per l’accesso agli interventi.

Conseguentemente, alla pubblicazione del provvedimento di declaratoria nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le imprese agricole operanti nel settore avicolo potranno presentare, presso l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Avepa -, domanda di aiuto per gli interventi di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 102/2004, per i danni conseguenti l’esplosione di aviaria nel periodo 1 aprile 2016 -30 giugno 2018. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e, in particolare, l’articolo 5.

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTI i Piani  Assicurativi Annuali definiti ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 102/2004, relativi agli anni 2016, 2017, 2018.

VISTO l’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

VISTO il decreto interministeriale 14 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

VISTO in particolare l’articolo 26 del Reg. (UE) n. 702/2104 “Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali”.

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione del Veneto n. 7 del 24/01/2017, n. 9 del 26/01/2017, n. 14 del 17/02/2017, n. 16 del 21/02/2017, n. 20 del 01/03/2017, n. 27 del 15/03/2017, n. 31 del 23/03/2017, n. 36 del 30/03/2017, n. 44 del 13/04/2017, n. 47 del 20/04/2017, n. 132 del 25/07/2017, n. 136 del 31/07/2017, n. 137 del 03/08/2017, n. 142 del 08/08/2017, n. 147 del 22/08/2017, n. 149 del 24/08/2017, n. 150 del 24/08/2017, n. 152 del 30/08/2017, n. 156 del 14/09/2017, n. 167 del 28/09/2017, n. 170 del 10/10/2017, n. 172 del 12/10/2017, n. 173 del 20/10/2017, n. 174 del 20/10/2017, n. 196 del 14/12/2017.

VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 3833 del 15 febbraio 2017, recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – Allegato 1 – Zona di ulteriore restrizione.

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e dl turismo del 14 settembre 2018, n. 8748 concernente “Disposizioni applicative di cui all’articolo 6 comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018. Ministero della Salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Aiuti influenza aviaria” pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’11 novembre 2018 n. 263.

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima.

delibera

  1. di  considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e  del turismo ai sensi del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità dell’epizoozia aviaria nel territorio  della Regione del Veneto per le imprese che svolgono attività di allevamento nelle aree interessate ai provvedimenti di restrizione delle autorità sanitarie  individuate nell’allegato A al presente provvedimento;
  3. di individuare gli interventi ammissibili agli aiuti tra quelli previsti all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  4. di prendere atto che le domande di intervento saranno presentate ad Avepa, Sportelli Unici Agricoli delle province competenti entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria dell’esistenza di eccezionale avversità epizoozia;
  5. di prendere atto che gli interventi sono attuati in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo del 14 settembre 2018, n. 8748 concernente “Disposizioni applicative di cui all’articolo 6 comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018. Ministero della Salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Aiuti influenza aviaria” in coerenza  con l’articolo  26 del Reg.  (UE) 702/2014;
  6. di confermare, ai fini del riparto delle somme da prelevare dal fondo per l’emergenza avicola, con le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 102/2004, in  euro 30.798.122,00 l’importo dei danni indiretti e diretti a carico del  comparto avicolo veneto  nel periodo dall’1 aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018;
  7. di disporre che Avepa provveda alla predisposizione della relativa modulistica e dei relativi manuali di procedura;
  8. di subordinare e regolare la erogazione degli aiuti in base alla disponibilità e entità, delle risorse del fondo per le emergenze avicole di cui all’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel bilancio regionale;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

96_AllegatoA_387847.pdf

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