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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 12 febbraio 2019


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 29 gennaio 2019

Contenimento delle spese di personale degli Enti regionali. Revisione DGR 1841/2011 e s.m.i..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono fornite direttive agli Enti regionali al fine del contenimento delle spese di personale e viene previsto un percorso per il riordino degli Enti regionali.
 

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Nelle more del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali previsto dall'art. 10, L.R. 7/2011, la DGR 1841/2011 ha stabilito, in un ottica di contenimento generale della spesa e di una ottimizzazione delle risorse disponibili, che i provvedimenti in materia di risorse umane adottati dagli Enti strumentali, a decorrere dal 15.11.2011, dovessero essere preventivamente autorizzati dalla stessa Giunta regionale in relazione a:

  • modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  • assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  • individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  • assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota 15.11.2011 prot. 534540, il Segretario Generale della Programmazione ha chiesto ai Segretari regionali, cui facevano riferimento le strutture regionali competenti per la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di procedere ad impartire, per gli ambiti di propria competenza, le modalità operative a cui gli stessi devono uniformarsi al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all'adozione della Giunta regionale.

La DGR 769/2012, prorogava l'efficacia delle direttive stabilite con la DGR 1841/2011 sino al 31.12.2012.

Successivamente, la DGR 2563/2012, alla luce della normativa statale (c.d."spending review") e regionale (L.R. 47/2012) in materia di contenimento della spesa degli Enti strumentali, ha disposto in particolare quanto segue:

  1. di prorogare le disposizioni di cui alla DGR 769/2012 fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli Enti strumentali stessi e comunque non oltre sei mesi dalla adozione della presente deliberazione:
  1. sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
  2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
  3. nel caso in cui gli Enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall'art. 10, L.R. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  1. di programmare, per l'annualità 2013, da parte degli Enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione.

Con DGR 907/2013, DGR 2591/2013 e DGR 2341/2014 sono state prorogate le disposizioni della DGR 2563/2012 fino al 31.12.2015.

Al fine di integrare la DGR 2341/2014 e di semplificare l'attività di controllo preventivo in capo alla Giunta stessa degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, la DGR 233/2015, ha determinato i seguenti ulteriori criteri in merito ai provvedimenti di autorizzazione di cui sopra:

  1. la Giunta regionale provvede ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti strumentali in materia di personale, solamente quando sia previsto un aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e le Aree cui afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;
  2. in tutti gli altri casi, ove non sia previsto un aumento di spesa, viene demandato ai Direttori di Area, a cui fanno riferimento le Strutture regionali cui compete la vigilanza sugli Enti, Aziende ed Agenzie regionali, di provvedere ad autorizzare preventivamente i provvedimenti che saranno adottati dagli Enti strumentali in materia di personale, sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette.

Con successive DGR 1862/2015 e DGR 1944/2016 sono state confermate e prorogate le disposizioni di cui alla DGR 2341/2014 e alla DGR 233/2015 sino al 31.12.2017.

La DGR 1944/2016 ha anche modificato le prescrizioni di cui alla lettera a), punto 1, DGR 2563/2012 come segue:

  • sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 165/2001.

Con la DGR 2097/2017 sono state confermate e prorogate le disposizioni di cui alla DGR 1944/2016 sino al 31.12.2018 ed è stato stabilito che per effetto dell'approvazione della L.R. 39/2017 il provvedimento non si applicasse alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) per le quali, quanto al personale, restavano ferme le disposizioni dettate in via transitoria, fino alla nomina dei rispettivi Consigli di Amministrazione, dalla DGR 1815/2017.

Da quanto rappresentato, considerata la sovrapposizione tra loro di alcune delle disposizioni sopra richiamate, dovuta al diverso momento di origine delle stesse e tenuto conto delle modifiche intervenute al sistema di controllo degli atti apportate dalla L.R. 42/2018, rispetto alla quale sono stati adottati indirizzi operativi con DGR 1771/2018, data appare necessario procedere ad un riordino delle direttive fornite dalla Giunta agli Enti regionali in materia di personale.

Si propone, inoltre, considerato il lasso di tempo trascorso dal primo provvedimento citato (DGR 1841/2011) di precisare il novero degli Enti destinatari di tali direttive.

Per quanto sopra rappresentato si propone, pertanto, considerato l'impatto finanziario ed organizzativo rivestito da alcuni importanti atti afferenti alla gestione del personale, di adottare la seguente modalità di verifica preventiva ed i seguenti indirizzi:

  1. gli atti degli Enti regionali comportanti in via diretta una spesa, quali le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, l'individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e lo schema degli atti della contrattazione integrativa dei singoli enti, l'assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico, i quali non rientrano tra quelli considerati dall'art. 7, lett. f), comma 2, L.R. 53/1993, devono essere trasmessi alla struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente secondo quanto previsto dalla DGR 1771/2018, ai fini della verifica della legittimità degli stessi e della compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali attinenti all'attività dell'ente strumentale;
  2. nel caso di ritenuta illegittimità o di contrasto con i suddetti parametri di valutazione, la struttura regionale competente ai sensi della lett. a), sentita la struttura competente in materia di personale, comunica il divieto di adozione dell'atto entro 15 giorni dal ricevimento da parte della Regione dello schema predisposto dall'ente strumentale; il termine può essere interrotto per una volta per richiesta di chiarimenti, riprendendo un pari periodo di 15 giorni dal ricevimento dei chiarimenti;
  3. decorsi i termini di cui sopra, l'atto può essere perfezionato;
  4. le assunzioni a tempo indeterminato dovranno avvenire prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 165/2001. Nel caso tali modalità non fossero percorribili, le assunzioni avverranno attraverso appositi concorsi o selezioni, secondo le previsioni di legge;
  5. le strutture regionali competenti nelle materie in cui operano gli enti informano la Giunta regionale ogni sei mesi degli atti pervenuti e di quelli divenuti efficaci, che potrà comunque sempre intervenire nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo prevista dallo Statuto regionale e dalla citata L.R. 53/1993.

Per quanto concerne l'individuazione degli Enti a cui saranno indirizzate tali direttive, si propongono i seguenti Enti:

  • Consorzi di Bonifica di primo e secondo grado;
  • Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura A.V.E.P.A.;
  • Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.);
  • Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
  • Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto A.R.P.A.V.;
  • Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario E.S.U.;
  • Ente Regionale Veneto Lavoro;
  • Parco Regionale dei Colli Euganei;
  • Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
  • Parco Regionale del Delta del Po;
  • Parco Regionale Dolomiti d'Ampezzo;
  • Parco della Lessinia.

Come già accennato, tenuto conto che sono state apportate con la LR 42/2018 importanti modifiche alla L.R. 53/1993, finalizzate a razionalizzare ed a migliorare, sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza, l'attività di vigilanza e controllo sugli enti regionali, che hanno anche circoscritto la tipologia degli atti da controllare, valorizzando il ruolo di programmazione delle linee politiche di indirizzo generali, si propone, inoltre, ai fini del riordino e della razionalizzazione dei sopra citati Enti di incaricare gli Assessori competenti per materia, in sinergia con i Direttori di Area di afferenza, di provvedere all'effettuazione di una ricognizione presso le associazioni di categoria di tali Enti, Università e Istituti di ricerca, volta ad acquisire dati economici e gestionali significativi, riferiti anche agli omologhi organismi di altre Regioni.

A seguito della ricognizione, verrà costituito un tavolo tecnico con le strutture competenti nelle materie in cui operano gli Enti che, sulla base di un'analisi dei dati raccolti, dovrà rinvenire indicatori economici e parametri gestionali ottimali per la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli Enti regionali.

I risultati dell'attività del tavolo tecnico, comprensivi di una valutazione sugli Enti regionali che metta in risalto i possibili ambiti di intervento per ridurre i costi di gestione e ottimizzare i servizi resi, verranno presentati alla Giunta regionale entro la fine del corrente anno.

Si propone, infine, a seguito di quanto sopra, di dare indicazione all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione di valutare l'inserimento, tra gli obiettivi assegnati alle Strutture competenti nelle materie in cui operano gli Enti regionali, di uno relativo al miglioramento dell'efficienza di questi ultimi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito con modificazioni dalla L. 30.07.2010, n. 122;

VISTO il D.L. 95/2012, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito dalla L. 7.08.2012, n. 135;

VISTO l'art. 10, L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";

VISTA la L.R. 21.12.2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla L. 07.12.2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

VISTA la L.R. 03.11.2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la DGR 27.01.2017, n. 79 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni, nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..";

VISTA la DGR 08.11.2011 n. 1841 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011'', art. 10: ''Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto''. Avvio dell'attività ricognitiva.";

VISTA la DGR 02.05.2012 n. 769 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011'', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. Dgr n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni.";

VISTA la DGR 11.12.2012 n. 2563 "''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011''. Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Determinazioni (lr n. 7/2011 art. 10 - Dgr n. 1841/2011 - Dgr n. 769/2012).";

VISTA la DGR 18.06.2013 n. 907 "Lr n. 7/2011: ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011'', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Dgr n. 1841 del 8.11.2011 - Dgr n. 769 del 2.5.2012 - Dgr n. 2563 dell'11.12.2012. Determinazioni.";

VISTA la DGR 30.12.2013 n. 2591 "Lr 18.3.2011, n. 7 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011'', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Dgr n. 1841 dell'8.11.2011 - Dgr n. 769 del 2.5.2012 - Dgr n. 2563 dell'11.12.2012 - Dgr n. 907 del 18.6.2013. Determinazioni successive.";

VISTA la DGR 16.12.2014 n. 2341 "Legge regionale 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011'' art. 10. Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Dgr n. 1841 dell'8.11.2011, Dgr n. 769 del 2.5.2012, Dgr 2563 dell'11.12.2012, Dgr n. 907 del 18.6.2013 e Dgr n. 2591 del 30.12.2013. Determinazioni successive.";

VISTA la DGR 3.03.2015 n. 233 "Lr 18.3.2011, n. 7: ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011'', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. Dgr 1841 dell'8.11.2011 - Dgr 769 del 2.5.2012 - Dgr 2563 dell'11.12.2012 - Dgr n. 907 del 18.6.2013 - Dgr n. 2591 del 30.12.2013 - Dgr n. 2341 del 16.12.2014. Determinazioni successive.";

VISTA la DGR 23.12.2015 n. 1862 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011'', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e DGR n. 233 del 3 marzo 2015. Determinazioni successive.";

VISTA la DGR 06.12.2016 n. 1944 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011'', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015. Determinazioni successive.";

VISTA la DGR 07.11.2017 n. 1815 "Disposizioni alle ATER del Veneto in materia di personale dipendente.";

VISTA la DGR 19.12.2017 n. 2097 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011''. Art. 10. ''Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto''. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015, DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 1944 del 06 dicembre 2016. DGR n. 1815 del 7 novembre 2017. Determinazioni successive.";

VISTA la DGR 27.11.2018, n. 1771 "Indicazioni operative per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti degli enti regionali in attuazione della L.R. 42/2018.";

delibera

1.  di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di adottare le modalità di verifica preventiva degli atti di spesa in materia di personale e gli indirizzi di cui ai punti da a) ad e) delle premesse;

3.  di precisare che gli Enti destinatari delle direttive di cui ai punti precedenti sono:

  • Consorzi di Bonifica di primo e secondo grado;
  • Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura A.V.E.P.A.;
  • Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.);
  • Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
  • Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto A.R.P.A.V.;
  • Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario E.S.U.;
  • Ente Regionale Veneto Lavoro;
  • Parco Regionale dei Colli Euganei;
  • Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
  • Parco Regionale del Delta del Po;
  • Parco Regionale Dolomiti d'Ampezzo;
  • Parco della Lessinia;

4.  di incaricare gli Assessori competenti per materia, in sinergia con i Direttori di Area di afferenza, di provvedere all'effettuazione di una ricognizione presso le associazioni di categoria di tali Enti, Università ed Istituti di ricerca, volta ad acquisire dati economici e gestionali significativi, riferiti anche agli omologhi organismi di altre Regioni;

5.  di incaricare gli Assessori di cui sopra di costituire un tavolo tecnico con le Strutture competenti nelle materie in cui operano gli Enti che, sulla base di un'analisi dei dati raccolti, dovrà rinvenire indicatori economici e parametri gestionali ottimali per la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli Enti regionali;

6.  di stabilire che i risultati dell'attività del tavolo tecnico, comprensivi di una valutazione sugli Enti regionali che metta in risalto i possibili ambiti di intervento per ridurre i costi di gestione e ottimizzare i servizi resi, verranno presentati alla Giunta regionale entro la fine del corrente anno;

7.  di dare indicazione, all'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione di valutare di inserire, tra gli obiettivi assegnati alle Strutture competenti nelle materie in cui operano gli Enti regionali, il miglioramento dell'efficienza di questi ultimi;

8.  di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell'esecuzione del presente atto, mediante comunicazione del provvedimento agli Enti strumentali ed alle Strutture deputate alla vigilanza degli stessi;

9.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.  di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.

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