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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 12 febbraio 2019


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 29 gennaio 2019

Disposizioni attuative dell'art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto stabilito dell’art. 19 della L.R. 13/2018 relativamente alla partecipazione dei soggetti titolari di autorizzazioni di cava ai costi sostenuti dalla comunità locale, si provvede a definire i valori unitari del contributo da versare al Comune per tipologia di materiale estratto, a stabilire il criterio di riparto tra i Comuni confinanti della quota del contributo ad essi spettante, nonché a determinare le modalità del passaggio dal sistema dei contributi previsto dall’art. 20 dell’abrogata L.R. n. 44/1982 e dall’abrogato art. 95 della L.R. 30/2016 a quello introdotto con la legge regionale n. 13/2018

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, pubblicata sul BUR n. 27 del 16.03.2018, è stata riformata la normativa sull’attività di cava nella Regione del Veneto, precedentemente rappresentata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 44, che è stata contestualmente abrogata.

La nuova legge 13/2018 prevede l’adozione da parte della Giunta Regionale di indirizzi e direttive, utili a darne piena operatività e applicazione.

Con la presente deliberazione vengono definiti in particolare i criteri per la determinazione dei contribuiti che i titolari di autorizzazioni di cava devono versare annualmente in base alla tipologia dei materiali utili estratti dalla cava.

Tale aspetto è normato dall’art. 19 della L.R. 13/2018 “Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale”, il quale stabilisce che “il soggetto titolare dell’autorizzazione di cava partecipa alla spesa per gli interventi di carattere generale finalizzati al miglioramento della fruibilità dell’area o dei lotti, nonché alla conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio” mediante versamento al Comune in un’unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, di una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato nell’anno precedente e, nel caso in cui vi siano più comuni interessati, la somma è suddivisa in ragione dei volumi estratti nel territorio di ciascun Comune.

Il comma 3 dell’articolo 19 stabilisce che, di tale somma “una quota, non superiore al trenta per cento, viene versata ai comuni confinanti con i comuni sul cui territorio insiste la attività di coltivazione di cava”, demandando, con il successivo comma 4, alla Giunta regionale “il criterio per il riparto fra i comuni confinanti della quota di cui al comma 3 sulla base di parametri che considerano gli effetti indotti sui rispettivi territori dalla attività di coltivazione di cava”.

Il comma 6 dello stesso articolo pone in capo alla Giunta regionale la determinazione dei valori unitari del contributo da versare al Comune, distinti per tipologia di materiale estratto.

Infine, il comma 7 stabilisce che “per tutta la durata dell’estrazione, il titolare dell’autorizzazione, entro il 28 febbraio di ogni anno, versa alla Regione una ulteriore somma pari al 15 per cento di quanto versato” ai Comuni.

Ciò premesso, con il presente provvedimento, in attuazione di quanto stabilito al citato art. 19 della L.R. 13/2018, si provvede a stabilire:

  • i valori unitari del contributo da versare al Comune per tipologia di materiale estratto;
  • il criterio di riparto tra i Comuni confinanti della quota del contributo, ad essi spettante;
  • le modalità del passaggio dal sistema dei contributi previsto dall’art. 20 dell’abrogata L.R. n.44/1982 e dall’abrogato art. 95 della L.R. 30/2016 a quello introdotto con la legge regionale n.13/2018;
  • i tempi e modalità di versamento del contributo.

Determinazione dei valori unitari del contributo da versare al Comune per tipologia di materiale estratto

Per quanto concerne la determinazione del valore unitario del contributo da versare ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L.R. 13/2018, parametrato al tipo di materiale, si rimanda ai contenuti dell’allegato A alla presente deliberazione.

L’elaborazione dei valori unitari è stata condotta con l’obiettivo di tutelare gli interessi ambientali della collettività ai quali partecipa il titolare dell’autorizzazione di cava mediante il versamento del contributo previsto dalla legge, senza però penalizzare la competitività degli operatori di settore, cercando cioè di evitare distorsioni di mercato rispetto alle realtà territoriali appartenenti alle regioni limitrofe.

Come meglio illustrato nell’allegato, si è operato raggruppando i materiali di cava in categorie principali secondo elementi distintivi dei potenziali impatti, basati sulla resa utile e sui quantitativi estratti.

Nell’ambito di ciascuna categoria inoltre sono stati individuati i valori unitari del contributo per i principali materiali, in funzione del prezzo di vendita e del costo di produzione.

Partendo dalla tariffa individuata ai sensi della precedente normativa (ultimo aggiornamento del 1995), tenuto conto dell’andamento nel periodo del prezzo di vendita e del costo di produzione dei materiali, è stato individuato il valore unitario del contributo aggiornato alla situazione attuale.

La rivalutazione è stata condotta sulla base degli elementi acquisiti dalla statistica mineraria regionale. I valori unitari del contributo sono contenuti nella tabella finale riportata nell’allegato.

Al riguardo si deve tener presente che:

  • il valore unitario del contributo va applicato al volume del materiale a giacimento, cioè misurato in posto, e non a quello smosso ed è riferito al volume di materiale estratto industrialmente utilizzato e non impiegato per la ricomposizione ambientale;
  • il contributo è dovuto anche per il materiale associato al materiale principale della cava qualora venga asportato dalla cava, e deve essere riferito alla tipologia di materiale costituente l’associato;
  • il contributo deve essere versato direttamente dalla ditta, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Comune in cui è ubicata la cava e ai Comuni confinanti, nelle modalità di cui al punto successivo, e deve riferirsi alla totalità del volume di materiale asportato dalla cava nell’anno precedente. Entro la stessa scadenza deve essere versato anche il contributo dovuto alla Regione.

Criterio di riparto tra i Comuni confinanti della quota del contributo, ad essi spettante.

Per quanto concerne la determinazione del criterio per il riparto del contributo fra i comuni confinanti a quello di ubicazione della cava, come previsto dal comma 3 dell’art. 19 della L.R. 13/2018, vale quanto riportato nell’allegato B alla presente deliberazione.

Si rammenta che il contributo destinato ai Comuni confinanti non può superare il 30% di quello dovuto al Comune di ubicazione della cava ed è parte di quest’ultimo.

Il criterio individuato contiene una valutazione generale degli effetti indotti sul territorio dei comuni confinanti sulla base:

  1. della tipologia dell’attività di cava, sostanzialmente dipendente dal tipo di materiale estratto;
  2. della distanza dalla cava del margine del territorio del comune confinante.

In tale ottica, le attività di cava sono state suddivise in due gruppi principali: cave ad alto impatto e cave a basso impatto.

Come attività di cava ad alto impatto sono state considerate quelle per l’estrazione dei materiali di gruppo A dell’art. 4 della L.R. 13/2018 e quelle per la coltivazione dei materiali di gruppo B costituiti da calcari per usi industriali, quali produzione di cemento, calce, granulati e similari e da basalti e materiali vulcanici.

Per le cave ad alto impatto si è ritenuto che la quota di contributo da ripartire tra i Comuni confinanti sia la massima, cioè il 30%, secondo due fasce di distanza:

  • una prima fascia fino a 500 m cui compete, a favore dei Comuni i cui territori vi ricadano per almeno il 5% dell’area della fascia, al massimo i 2/3 della quota massima prevista del contributo, in ragione della percentuale di interessamento con i loro territori della fascia suddetta;
  • una seconda fascia, da 500 a 2.000 metri, cui compete, a favore dei Comuni che vi ricadono, 1/3 della quota del contributo. Per il riparto del contributo tra i Comuni che ricadono in questa seconda fascia, si considera lo sviluppo chilometrico dei percorsi potenziali del traffico di materiale di cava, secondo i dati che ciascuna ditta dovrà fornire.

Per le attività di cava a basso impatto, per l’estrazione dei materiali diversi da quelli delle cave ad alto impatto, si è ritenuto che la quota di contributo da ripartire tra i Comuni confinanti sia al massimo pari al 20% del contributo destinato al Comune di ubicazione della cava.

La quota della misura massima da ripartire fra Comuni confinanti i cui territori ricadano entro la fascia di 500 m dalla cava, per almeno il 5% dell’area della fascia, è calcolata in ragione del grado di interessamento con i loro territori della suddetta fascia.

Il riparto tra i Comuni avviene in proporzione al territorio con cui ciascuno di essi occupa la fascia medesima.

La ripartizione del contributo riguarderà solo i Comuni appartenenti alla Regione del Veneto i cui territori, ricadenti nelle fasce sopra descritte, sono confinanti con quello del Comune in cui è ubicata la cava.

Qualora una cava ricada in più di un Comune, il contributo viene versato a ciascun Comune in ragione del volume di materiale estratto nella porzione di cava ricadente nel territorio di quel Comune. Al contributo così calcolato a favore del Comune di ubicazione della cava, si applicano le disposizioni per la quota dovuta ai Comuni con lo stesso confinanti. 

Modalità del passaggio dal previgente sistema dei contributi sul materiale estratto a quello di cui alla L.R. n.13/2018.

Al fine di non incidere negativamente sulle previsioni di bilancio delle imprese e dei Comuni destinatari del contributo, appare opportuno stabilire che i nuovi valori unitari del contributo e il riparto fra i Comuni entrino in vigore il 01.01.2019 e pertanto i primi versamenti secondo il nuovo sistema dovranno avvenire entro il 28.02.2020.

Fino al 31.12.2018 rimane in vigore il regime esistente sia per quanto concerne il valore unitario che corrisponde alle tariffe stabilite dalla D.G.R. 4606/1995 sia per quanto attiene i Comuni destinatari del contributo e i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro il 28.02.2019.

Occorre precisare che il comma 11 dell’art. 95 della L.R. 30/2016 stabiliva che il titolare di autorizzazioni di cave di sabbia e ghiaia doveva corrispondere alla Regione una somma pari al 20% di quanto corrisposto al Comune ai sensi dell’art. 20 della L.R. 44/1982.

La vigente L.R. 16.03.2018 n. 13 ha abrogato sia la L.R. 44/1982 sia l’art. 95 della L.R. 30/2016 e pertanto, fino al 16.03.2018, per le cave di ghiaia, è dovuto il versamento alla Regione del 20% del contributo destinato al Comune.

Dal 17.3.2018, il contributo dovuto alla Regione è pari al 15 % di quello dovuto al Comune, per le cave di tutte le tipologie di materiale.

Poiché appare difficoltoso quantificare a posteriori le quantità di materiale estratte fino al 16 marzo 2018 da quelle estratte successivamente, si ritiene di stabilire, riguardo al versamento del contributo a favore della Regione, quanto segue:

  • per le cave di sabbia e ghiaia, il contributo per l’anno 2018 a favore della Regione, va calcolato in misura pari al 20% del contributo dovuto al Comune sui 3/12 del volume estratto nel corso del 2018 e nella misura del 15% sui 9/12 del medesimo volume;
  • per le cave degli altri materiali, il contributo per il 2018 dovuto alla Regione è pari al 15% del contributo a favore del Comune, sui 9/12 del volume di materiale estratto nel 2018.

Per tutti i conteggi si utilizzeranno le tariffe unitarie previgenti, come stabilite dalla D.G.R. 4606/1995.

Per i volumi estratti nel 2018, nulla è dovuto ai Comuni confinanti.

Tempi e modalità del versamento del contributo

Il versamento del contributo dovuto al Comune nel cui territorio ricade la cava e ai Comuni confinanti, deve avvenire in un’unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno, in relazione al volume di materiale estratto nell’anno precedente.

Si precisa che con la nuova L.R. 13/2018 non è più prevista la convenzione fra il titolare dell’autorizzazione di cava e il Comune, per regolamentare il versamento del contributo.

Le convenzioni già in essere mantengono la loro validità, tranne per quanto attiene le tariffe del materiale che andranno adeguate alle presenti disposizioni.

In caso di trasferimento di autorizzazione, la ditta subentrante deve subentrare anche nella convenzione con il Comune.

Ai fini della verifica della regolarità del versamento dei contributi, il Comune territorialmente competente, titolare della funzione di vigilanza ai sensi dell’art.22 della L.R. 13/2018, può effettuare ogni azione di controllo sulla veridicità del dato sul materiale estratto comunicato dalla ditta, anche avvalendosi di ARPAV.

Entro il 31 marzo di ogni anno, tutti i Comuni dove sono ubicate cave in attività, devono comunicare alla Regione il volume e la tipologia di materiale estratto dalla cava nell’anno precedente, come dichiarato dalla ditta per il calcolo del contributo dovuto. Ciò al fine di consentire alla Regione il controllo sulla regolarità dei contributi ad essa dovuti.

In caso di omesso versamento o versamento parziale del contributo, i Comuni in cui ricadono le cave e i Comuni confinanti che hanno diritto alla corresponsione del contributo, devono quanto prima darne comunicazione alla Regione al fine dell’avvio della procedura per il prelievo sostitutivo dal deposito cauzionale, come previsto al comma 11 dell’art. 19 della L.R. 13/2018.

In caso di comunicazione di omesso o parziale versamento, gli Uffici regionali, prima di prelevare l’importo dal deposito cauzionale, provvedono a richiedere alla ditta titolare dell’autorizzazione i necessari chiarimenti, da fornire nel termine di 30 giorni. Se del caso, gli Uffici possono procedere con verifiche dirette sulla corretta quantificazione del contributo.

Tutte le presenti disposizioni sono applicate sia alle nuove autorizzazioni di cava sia alle cave già autorizzate ai sensi della previgente L.R. 44/1982.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 95 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la L.R. 16 maro 2018, n. 13;

VISTE le DD.G.R. n. 1886 del 12.04.1983, n. 222 del 19.01.1984, n. 3227 del 29.05.1990 e n. 4606 del 05.09.1995;

VISTI i documenti allegato A e allegato B alla presente deliberazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare, relativamente alla determinazione dei valori unitari del contributo da versare al Comune per tipologia di materiale estratto ai sensi dell’art. 19 della L.R. 13/2018, le disposizioni di cui in premessa nonché l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare, relativamente al criterio di riparto tra i Comuni confinanti della quota del contributo ad essi spettante ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 13/2018, le disposizioni di cui in premessa nonché l’allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
  3. di approvare le disposizioni di cui in premessa, relativamente alle modalità del passaggio dal previgente sistema dei contributi a quello di cui alla L.R. n.13/2018 e ai tempi e modalità del versamento del contributo;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul B.U.R. del Veneto.

(seguono allegati)

79_AllegatoA_387554.pdf
79_AllegatoB_387554.pdf

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