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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 12 febbraio 2019


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 78 del 29 gennaio 2019

Definizione oneri di istruttoria e termini dei procedimenti. Precisazioni in ordine alla domanda di autorizzazione. L.R. n. 13/2018.

Note per la trasparenza

Il provvedimento definisce gli oneri di istruttoria per i procedimenti previsti dalla nuova normativa sulle cave, aggiornando i riferimenti normativi per quanto riguarda i termini dei procedimenti medesimi e formula alcune precisazioni in ordine alla presentazione della domanda di autorizzazione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, pubblicata sul BUR n. 27 del 16.03.2018, è stata riformata la normativa sull’attività di cava nella Regione del Veneto, precedentemente rappresentata dalla L.R. 7 settembre 1982, n. 44, che è stata contestualmente abrogata.

La nuova legge 13/2018 prevede l’adozione da parte della Giunta Regionale di indirizzi e direttive, utili a darne piena operatività e applicazione.

Con la presente deliberazione vengono stabiliti, in applicazione del comma 7 dell’art. 10 della citata legge regionale, gli oneri che il richiedente deve versare ai fini delle spese riferite alle specifiche istruttorie, e vengono aggiornati i riferimenti normativi per i termini di conclusione dei procedimenti riguardanti la disciplina dell’attività di cava.

Il comma 7 dell’art. 10 della L.R. 13/2018 ha stabilito che la Giunta regionale individua la misura degli oneri che il richiedente deve versare ai fini delle spese riferite alle specifiche istruttorie e fissa eventuali modalità e disposizioni operative.

Si tratta quindi di determinare e aggiornare gli importi relativi alle spese sostenute dalla Regione per le fasi istruttorie nei vari procedimenti, comprensive dei costi di cancelleria, di corrispondenza, di pubblicazione e di eventuali sopralluoghi.

I procedimenti contemplati dalla L.R. 13/2018 sui quali si esplica l’attività istruttoria regionale sono riconducibili alle seguenti tipologie:

  • Rilascio di autorizzazione per l’apertura di nuova cava, l’ampliamento di cava e la modifica sostanziale al progetto di coltivazione;
  • Rinnovo dell’autorizzazione;
  • Proroga dei termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale);
  • Approvazione di modifiche, in variante non sostanziale, al progetto di coltivazione;
  • Estinzione parziale o totale della cava, compresi gli stralci di porzioni dell’area di cava;
  • Nulla osta al trasferimento dell’autorizzazione;
  • Nuova intestazione dell’autorizzazione;
  • Svincolo o rideterminazione del deposito cauzionale.

Ad essi vanno aggiunti altri procedimenti che fanno riferimento a normative sovra ordinate e che comunque sono correlati all’attività di cava, quali:

  • Rilascio di autorizzazione paesaggistica;
  • Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione;
  • Autorizzazione di struttura di deposito di rifiuti di estrazione;
  • Autorizzazione di scavi in avvicinamento a strutture e/o manufatti, in deroga alle distanze di riferimento.

Il criterio da adottare per la determinazione degli importi consiste nel valutare i procedimenti sulla base della loro complessità, distinguendo, in particolare, quelli finalizzati al rilascio di autorizzazione, compreso il rinnovo, che comportano un iter istruttorio più articolato, con approfondimenti, verifiche, acquisizione di pareri da parte di organi tecnici quali la C.T.R.A.E. e altri Enti e/o strutture regionali, e quelli che, di norma, seguono una procedura più semplificata.

Per quanto attiene i soli procedimenti di autorizzazione e di rinnovo, si ritiene di operare un’ulteriore suddivisione tra le tipologie di materiale di interesse estrattivo, differenziando gli importi tra i materiali di rilevante interesse pubblico, appartenenti al Gruppo A (sabbie e ghiaia, materiale detritico e calcari per costruzioni), come classificati all’art. 4 della L.R. 13/18, e tutte le altre tipologie, appartenenti al Gruppo B.

In particolare, si propone di fissare l’importo delle spese istruttorie in € 500,00 per i procedimenti di autorizzazione e di rinnovo per i materiali di Gruppo A, limitando l’importo a € 300,00 per i medesimi procedimenti relativi ai materiali di Gruppo B.

L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese anche di quelle relative ad eventuali sub procedimenti.

Gli oneri istruttori vanno corrisposti anticipatamente, allegando alla domanda l’attestazione dell’avvenuto versamento.

Gli importi per spese istruttorie nei vari procedimenti sono riportati nell’Allegato A al presente provvedimento e sono comprensivi di tutte le fasi necessarie al rilascio del provvedimento finale.

In presenza di più procedimenti di tipologia diversa, va applicato l’importo massimo tra quelli previsti.

Relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti riguardanti la disciplina dell’attività di cava, con D.G.R. n. 600 del 08.05.2017 è stato approvato l'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con indicazione dei relativi termini di conclusione e della giustificazione per quelli con una durata compresa tra 91 e 180 giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della L. 241/1990.

Al riguardo, in attesa di un nuovo provvedimento generale da parte della Giunta regionale, si ritiene necessario confermare i tempi dei procedimenti in materia estrattiva, sostituendo il riferimento alla abrogata L. R. 7 settembre 1982, n. 44 con la vigente L.R. 16 marzo 2018, n. 13.

Da ultimo, si formulano alcune precisazioni in ordine alla domanda di autorizzazione.

A mente di quanto previsto dalle procedure di V.I.A. e dalle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n.13/2018, occorre distinguere tra il caso in cui il proponente abbia richiesto sul progetto la pronuncia di compatibilità ambientale e il caso in cui il proponente abbia richiesto la sola verifica di assoggettamento a VIA.

Nel caso di progetto da sottoporre a V.I.A. per il quale il proponente abbia richiesto il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.lgs.152/2006, la relativa domanda ha effetti anche ai fini del procedimento autorizzatorio ai sensi della L.R.13/2018 e del PRAC approvato con D.C.R. n. 32/2018, con particolare riferimento al comma 6 dell’art. 8, comma 6 dell’art. 11 e comma 6 dell’art. 12 delle N.T.A. del Piano.

Nel caso in cui il proponente abbia presentato istanza di verifica di assoggettamento a V.I.A., tale istanza non ha effetti ai fini del procedimento di autorizzazione di cava e pertanto si procede come segue.

Qualora la verifica di assoggettabilità abbia portato alla esclusione del progetto dalla procedura di VIA, il proponente, una volta emesso il relativo provvedimento, può presentare alla struttura competente per le attività estrattive domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 13/2018 e detta domanda ha effetti ai fini del procedimento autorizzatorio ai sensi della L.R. 13/2018 e del P.R.A.C.

Nel caso in cui, a seguito di verifica di assoggettabilità, il progetto debba essere sottoposto a procedura di VIA, il proponente, una volta emesso il relativo provvedimento, può presentare domanda di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art.27 bis del D.lgs.152/2006 e detta domanda ha effetti anche ai fini del procedimento per l’autorizzazione di cava ai sensi della L.R.13/2018 e del PRAC.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

VISTO l’art. 95 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13;

VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;

VISTA la D.G.R. n. 600 del 08.05.2017

VISTO il documento allegato A alla presente deliberazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

  1. di determinare, per i motivi di cui in premessa, gli importi delle spese di istruttoria per i diversi procedimenti di cui alla L.R. 13/2018, come definiti nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare le disposizioni di cui in premessa, relativamente alle spese di istruttoria sui procedimenti in materia di cave;
  3. di aggiornare, per quanto attiene i soli riferimenti normativi che vanno correlati alla vigente L.R. 16 marzo 2018, n. 13, i procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e i relativi termini di conclusione di cui alla D.G.R. n. 600 del 08.05.2017 e afferenti la disciplina sull’attività estrattiva di cava, confermando la durata degli stessi già prevista dalla suddetta deliberazione;
  4. di approvare le disposizioni di cui in premessa, relativamente alla presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 13/2018 e del PRAC;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  7. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

78_AllegatoA_387553.pdf

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