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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 12 febbraio 2019


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 29 gennaio 2019

Disposizioni attuative dell'art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", per le opere di miglioramento fondiario con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, così come definite dalla DGR del 10 settembre 2018, n.1300: determinazione contributi.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto stabilito dell’art. 19 della L.R. 13/2018 , per le opere di miglioramento fondiario, così come definite dalla DGR del 10 settembre 2018, n. 1300, si provvede a definire il valore unitario del contributo da versare al Comune ed a stabilire il criterio di riparto tra i Comuni confinanti  della quota del contributo ad essi spettante, conseguente alla partecipazione dei soggetti titolari di autorizzazioni, ai costi sostenuti dalla comunità locale.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, recante “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, al comma 2, dell’art. 3, ha definito gli ambiti operativi degli interventi di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo del materiale di risulta inferiore a 5.000 mc/ha.

Successivamente, con la DGR del 10 settembre 2018, n. 1300, si è provveduto a definire in modo preciso e analitico che cosa s’intende con miglioramento fondiario al fine di distinguerlo dall’attività di cava anche per disciplinarne l’iter autorizzatorio.

In coerenza con tale prospettiva, è necessario ricordare che cosa s’intende con miglioramento fondiario, al fine di distinguerlo dall’attività di cava.

Per miglioramento fondiario si intende qualsivoglia investimento duraturo di capitale e di lavoro che comporta la valorizzazione del capitale fondiario nel suo complesso e attraverso il miglioramento della produttività e redditività di un fondo agricolo, che si realizza con l’aumento della fertilità dei terreni e della sua funzione di abitabilità e nutrizione per le coltivazioni agrarie.

Diversa è l’attività di cava, la cui finalità è la sistematica coltivazione di giacimenti di materiali classificati, industrialmente utilizzabili e che nulla ha a che fare con il miglioramento dell’attitudine produttiva di un fondo agricolo e l’incremento della sua redditività agronomica.

Ne consegue che, mentre un fondo rustico oggetto di miglioramento esprime gli esiti dello stesso attraverso un incremento del valore fondiario, nel caso di una cava si riscontra una progressiva perdita di valore nel tempo della cava stessa e del fondo su cui viene esercitata, in relazione alla progressiva asportazione del materiale che costituisce il relativo giacimento. Inoltre, ad avvenuto esaurimento, la cava sfruttata, in forza dell’applicazione della normativa regionale, deve essere restituita alla originaria destinazione agro-forestale, con onerosi costi diretti e indiretti per le opere di ripristino.

Per completezza di trattazione serve ricordare come la nuova legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, oltre a riconoscere all’art. 3, comma 2, l’istituto dei miglioramenti fondiari, definisce all’articolo 22 il ruolo di vigilanza dei Comuni nel territorio di propria competenza, in armonia con gli strumenti di pianificazione vigenti.

La nuova legge sulle cave ha assegnato infatti ai Comuni l’esercizio primario delle funzioni di vigilanza, compresa l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, stabilendo, altresì, la partecipazione delle Ditte che verranno autorizzate ai costi sostenuti dalla comunità locale. E’ previsto infatti il versamento di una somma parametrata al tipo e alla quantità di materiale estratto e industrialmente utilizzato, che il soggetto titolare dell’autorizzazione riconosce al Comune, ai fini di contribuire al miglioramento ambientale e alla manutenzione delle infrastrutture, compreso un risarcimento ai disturbi arrecati dai lavori anche per i comuni confinanti ai siti interessati da opere di miglioramento fondiario.

A tal proposito, come prescritto all’articolo 19, comma 6, della LR n. 13/2018, “La Giunta regionale definisce i valori unitari del contributo da versare ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di materiale estratto, aggiornandoli ogni cinque anni”.

Proprio con riferimento alla concreta distinzione e dissomiglianza esistente tra l’Istituto dei Miglioramenti Fondiari e l’attività di Cava, è necessario delineare una netta diversificazione dei criteri di definizione del valore unitario del contributo da versare al Comune, nonché dei principi di riparto, tra i Comuni confinanti, della quota del contributo ad essi spettante a seconda che trattasi di miglioramenti fondiari o attività di cava.

E’ da rilevare come i siti dove vengono autorizzate le attività di cava rappresentino per il territorio in cui sorgono i cantieri di estrazione dei materiali industrialmente utilizzabili, disagio e difficoltà, che può durare anche oltre i trent’anni, nei confronti degli ambiti ambientali finitimi alle cave e sulla popolazione ai margini residente.

Non solo, infatti, a diversificare le attività estrattive dalle opere di miglioramento fondiario concorre l’esistenza di una serie di esternalità negative che l’attività estrattiva, per sua natura, comporta, quali: alterazione del contesto paesaggistico-ambientale, interferenza con il tessuto insediativo, creazione di disturbi dovuti al rumore, alle polveri e al traffico indotto che tali attività generano.

Diverso invece è l’impatto ed il disagio arrecato dalle opere di miglioramento fondiario che in uno o due anni si concludono, a seconda dell’ampiezza dell’intervento realizzato e dove le maggiori difficoltà sono rappresentate dal traffico veicolare dei camion impiegati per l’allontanato del materiale di risulta per i quali, peraltro, in accordo con i Comuni vengono sempre studiati dei percorse favorevoli ad evitare disturbi alla viabilità.

Va inoltre tenuto conto che, con specifico riguardo alla tipologia di miglioramenti fondiari in oggetto, le disposizioni previgenti all’entrata in vigore della nuova L.R. n. 13/2018 avevano escluso tali autorizzazioni dal pagamento di oneri che, diversamente, trovano ora riconoscimento stante l’attribuzione delle nuove funzioni assegnate dall’art. 22 della L.R. 13/2018 ai Comuni, nonché a ristoro del potenziale disagio arrecato alla comunità locale.

Sulla scorta delle precedenti valutazioni viene disposto che ogni soggetto titolare di autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario nel territorio della Regione del Veneto, sia obbligato a corrispondere al Comune e/o ai Comuni confinanti interessati un contributo di euro 0,10 per metro cubo di materiale di risulta alienato dal fondo agricolo interessato da opere di miglioramento fondiario con asporto e utilizzo di materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro, così come definito dalla DGR del 10 settembre 2018, n. 1300.

In definitiva, dunque, nello stesso decreto di autorizzazione dovrà essere indicata la somma che il titolare dell’autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario dovrà versare al Comune e/o ai Comuni confinanti interessati, prima dell’inizio dei lavori, producendo alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, titolare del decreto di autorizzazione, copia della ricevuta del versamento fissato.

Sempre alla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca spetta, in fase di rilascio dell’autorizzazione, compiere le necessarie valutazioni sull’incidenza dei disagi provocati dai mezzi, proporzionalmente ai percorsi stradali comunali interessati dall’alienazione dei materiali di risulta, al fine di definire il contributo, che non dovrà superare il trenta per cento, come stabilito per legge, spettante ai Comuni confinanti alle opere di miglioramento fondiario autorizzate.

A conclusione di quanto sin qui considerato viene confermato che l’autorizzazione rilasciata per compiere opere di miglioramento fondiario dalla Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca, ai sensi del comma 2, dell’art. 3, della LR n. 13/2018, debba essere revocata se il titolare della stessa autorizzazione, entro 90 giorni dalla data del rilascio del provvedimento autorizzativo non presenti la quietanza di pagamento effettuato al Comune e/o ai Comuni del contributo prescritto al comma 2, dell’articolo 19, della LR n. 13/2018.

Si ricorda, per ultimo, che ai fini della verifica della regolarità del versamento dei contributi in argomento, il Comune territorialmente competente, titolare della funzione di vigilanza ai sensi dell’art.22 della L.R. 13/2018, può effettuare ogni azione di controllo sulla veridicità del dato sul materiale estratto comunicato dalla ditta, anche avvalendosi di ARPAV.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, “Norme per la disciplina dell’attività di cava” ed in particolare il comma 2 dell’articolo 3 – Miglioramenti fondiari;

VISTA la DGR del 10 settembre 2018, n. 1300 “Disposizioni attuative per le procedure di autorizzazione dei miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta industrialmente utilizzabile, inferiore a 5.000 metri cubi per ettaro. Art. 3, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13“Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", con particolare riferimento ai compiti dirigenziali di cui agli articoli 4 e 13;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area
medesima.

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni contenute nelle premesse e in conformità a quanto disposto  dall’art. 19 della L.R. 13/2018, un unico valore unitario del contributo da versare al Comune e/o ai Comuni confinanti interessati dai disagi derivati, pari a 0,10 euro per metro cubo, a prescindere dalla tipologia del materiale industrialmente utilizzato alienato dal fondo agricolo, che i titolari di autorizzazioni a compiere opere di miglioramento fondiario, ai sensi del comma 2, dell’art. 3, della LR n. 13/2018, sono vincolati a liquidare prima dell’inizio dei lavori;
  2. di disporre che i titolari di autorizzazione a compiere opere di miglioramento fondiario, ai sensi del comma 2, dell’art. 3, della LR n. 13/2018, devono corrispondere l’importo indicato nel provvedimento autorizzatorio  prima dell’inizio dei lavori;
  3. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente Caccia e Pesca  a determinare il riparto tra i Comuni confinanti della quota del contributo ad essi spettante, ai sensi del comma 3, dell’art. 19, della L.R. n. 13/2018, confermandone gli importi nel decreto di autorizzazione;
  4. di stabilire che il mancato pagamento, entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, del contributo da versare al Comune e/o ai Comuni confinanti interessati, il cui valore deve essere riportato nel provvedimento autorizzativo, comporterà la decadenza della stessa autorizzazione;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca  all’esecuzione del presente atto;;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

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