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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 12 febbraio 2019


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 29 gennaio 2019

Approvazione del testo definitivo delle Disposizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari, a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. DGR n. 1097 del 31 luglio 2018. L.R. 31 maggio 2001, n. 12.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il testo definitivo delle Disposizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità “Qualità Verificata” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari, a conclusione della procedura d’informazione alla Commissione europea prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (Notifica n. 2018/0486/I). Il progetto di tali disposizioni, notificato alla Commissione europea, è stato approvato con la deliberazione n. 1097 del 31 luglio 2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

L’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva) obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 1097 del 31 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato il progetto di Disposizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità “Qualità Verificata” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari (di seguito: Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV), di cui all’allegato A. Anche le Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV, in quanto regola tecnica della L.R. n. 12/2001, sono soggette alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva.

Con nota prot. n. 351443 del 29 agosto 2018, come rettificata dalla nota prot. n. 352334 del 29 agosto 2018, la struttura regionale competente ha inviato il citato progetto di Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV al Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendone la notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2018/0486/I. 

Durante il periodo di differimento della messa in vigore delle regole tecniche non sono state presentate osservazioni o pareri circostanziati, riguardanti il progetto di Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV notificato, da parte della Commissione o di altri Stati membri. Il contributo presentato dall'associazione europea Tea & Herbal Infusions Europe (THIE) mediante il sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche TRIS è stato valutato non rilevante da parte della struttura regionale competente.

Per concludere la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva si rende necessario approvare il testo definitivo delle Disposizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità “Qualità Verificata” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

La Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, deve essere incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, con riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:

  1. trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, per il successivo inoltro alla Commissione, il testo definitivo della regola tecnica notificata e gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del presente provvedimento;
  2. approvare il modello di domanda di autorizzazione per l’uso dei riferimenti QV, previsto dal punto 2 del paragrafo 7.1 delle Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV, di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1097 del 31 luglio 2018;

VISTE le note della Direzione Agroalimentare prot. n. 351443 del 29 agosto 2018 e prot. n. 352334 del 29 agosto 2018;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26 settembre 2016;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il testo definitivo delle Disposizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità “Qualità Verificata” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

74_AllegatoA_387551.pdf

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