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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 29 gennaio 2019


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2032 del 28 dicembre 2018

Fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2018. Legge regionale n. 31 del 4.10.2018 di armonizzazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti provenienti dalle province e dalla Città Metropolitana. Impugnazione avanti alla Corte Costituzionale. Misure conseguenti.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale, nelle more della definizione del contenzioso costituzionale promosso dal Governo in ordine al presunto conflitto con gli artt. 3 e 117 Cost. della L.R. n. 31/2018, volta ad armonizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017, il trattamento economico del personale trasferito dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto nei propri ruoli a decorrere dall’1 gennaio 2016, dà atto della non necessità di utilizzare l’incremento previsto dalla legge regionale medesima fino alla prima scadenza stabilita dal contratto collettivo decentrato di parte normativa per il pagamento del salario accessorio, e cioè maggio 2019.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 aveva stabilito che "...al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche… ...con quello del personale delle amministrazioni di destinazione… ...a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

Sulla base di tale presupposto normativo, in considerazione della necessità di uniformare concretamente il trattamento economico accessorio di tutti i propri dipendenti, anche alla luce della disapplicazione, dal 1° gennaio del corrente anno, della norma di cui al succitato articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014 e considerando il ritardo nell’emanazione del DPCM previsto nella normativa statale, la Giunta regionale ha predisposto un disegno di legge di propria iniziativa avente ad oggetto “Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Sul DDL in questione, il Consiglio regionale, previo esame in Prima Commissione Consiliare, ha unanimemente espresso il proprio voto favorevole, approvando la legge regionale n. 31 del 27 settembre 2018.

L’articolato normativo, puntualmente accompagnato da una relazione illustrativa dove venivano descritte in modo analitico ed esaustivo le modalità di calcolo – rispettose in ogni loro passaggio delle indicazioni fornite dal succitato comma 800 dell’articolo 1 della legge n. 205/2018 – ha determinato in complessivi € 20.739.637,32 la parte stabile del nuovo fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto della Giunta regionale, con un conseguente incremento di € 1.491.502,97 di quella che poteva essere considerata la sommatoria del previgente fondo destinato al personale già regionale (rimasto assolutamente immutato sul punto) e dei n. 7 singoli fondi al tempo trasferiti da ciascun ente di Area Vasta.

In esito al Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018 veniva però deciso dallo stesso di impugnare la normativa regionale adducendo, tra le altre, le seguenti motivazioni: “…Il provvedimento in esame agli articoli 1, 2, 3 e 4 detta alcune disposizioni volte all'armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale. L'intervento viene adottato in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede che "… a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75". In proposito si ricorda che i parametri di cui alla sezione sopra evidenziata devono essere definiti in apposito DPCM e sono riferiti alle seguenti poste: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In merito, si evidenzia che l'adozione del citato DPCM - e la puntuale declinazione dei parametri che il legislatore definisce in termini generali - rappresenta la condizione indispensabile per l'applicazione della norma. In particolare, in assenza dello stesso, la lettera a) dell'art. 23 risulta priva di contenuti, non essendo definita la percentuale indicativa di una situazione di virtuosità finanziaria. Conseguentemente, in assenza del DPCM, il comma 800 non può legittimamente essere richiamato dalle regioni come presupposto per la loro legislazione autonoma. Giova, altresì, evidenziare che, ai sensi del citato comma 800, le amministrazioni possono incrementare i fondi, anche del personale dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall' art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 75/2017, limitatamente alla differenza fra il numero delle unità di ex provinciali trasferito e il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio, mentre le norme in esame si limitano a una nuova quantificazione del fondo in valore assoluto, senza che sia consentito verificare le modalità di calcolo e il rispetto dei presupposti della disposizione. In assenza delle condizioni sopra rappresentate, la normativa regionale recata dagli articoli 1,2,3, e 4 nel porsi in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, che rappresenta una cornice di regolazione in materia di contrattazione integrativa che tutte le pubbliche amministrazioni devono rispettare, confligge con l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile. Si riscontra, altresì, un contrasto con il principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto il personale delle altre pubbliche amministrazioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti…”.

Nel ribadire l’assoluta convinzione che la norma regionale sia pienamente conforme alla disciplina di riferimento e vada esente da dubbi di legittimità, perseguendo, anzi, in modo assolutamente equilibrato, ineludibili esigenze di parità di trattamento del personale regionale, in ipotesi di mancato incremento del fondo destinato a subire un pregiudizio, e nel demandare, mediante apposita deliberazione, alla competenze Avvocatura regionale la costituzione nel giudizio di costituzionalità, evidenziando anche che la Regione presenta i requisiti di virtuosità specificati nello schema di DPCM approvato dalla conferenza unificata del 21.11.2018 e che pertanto, sussistono anche i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione da parte del Governo, tenuto conto,, peraltro, dei consolidati orientamenti della giurisprudenza contabile in tema di tempistiche per l’adozione formale – entro l’anno solare di riferimento – dei provvedimenti di approvazione del fondo stesso, si ritiene opportuno, a tutela dell’ente rispetto a contestazioni di applicazione di leggi impugnate, dare atto che la legge regionale in esame non richiede e non avrà alcuna applicazione sostanziale fino alla scadenza del termine fissato per il pagamento del saldo del salario accessorio, termine fissato dall’art. 15 contratto decentrato integrativo per il personale del comparto – parte normativa- aggiornamento CCDI 2017-2019 a CCNL 21.05.2018, sottoscritta il 16.10.2018, in maggio 2019. Analogo termine vale per la dirigenza. Non risulta necessario l’utilizzo dell’incremento, relativo alla sola parte stabile del trattamento accessorio, in quanto la prima tranche del trattamento, erogata ad agosto 2018, è stata coperta con il fondo corrispondente alle previsioni anteriori a quelle della legge regionale. La deliberazione n. 1522 del 22 ottobre 2018, di recepimento dell’ipotesi di accordo sindacale può, quindi, trovare applicazione, fino al termine predetto, senza necessità di utilizzazione dell’incremento del fondo disposto con la legge regionale in discussione, quantificato in € 1.491.502,97.

Qualora nelle more del previsto utilizzo di dette risorse per la corresponsione nel mese di maggio 2019 del saldo della produttività alla generalità dei dipendenti regionali non si siano superati i problemi di costituzionalità della norma, con successivo provvedimento della Giunta regionale saranno adottate le opportune misure finalizzate comunque a garantire il rispetto dei principi fondamentali della gestione del rapporto di lavoro, primo fra tutti il principio di parità di trattamento, per il quale il personale regionale non può subire pregiudizi costituiti da riduzioni del trattamento laddove altri dipendenti vedano tutelata la posizione retributiva per disposto di legge quale il comma 800 della l. 205/17 relativamente al personale proveniente dagli enti intermedi.

In tale quadro, entro la chiusura del corrente esercizio, non si procederà ad iscrivere la somma sopra riportata di € 1.491.502,97 nel competente capitolo del fondo pluriennale vincolato del bilancio regionale per l’anno 2019, rinviandosi ogni pertinente operazione contabile, anche in questo caso, alla definizione della materia controversa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO l’art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) così come modificato dall’art. 14, comma 7 del Decreto Legge n. 78/2010;

VISTE le Leggi regionali n. 31/1997, n. 54/2012 e n. 14/2016;

VISTA la Legge regionale n. 31/2018;

VISTO il D.Lgs n. 75/2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1522 del 22 ottobre 2018;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di dare atto che fino al termine di scadenza del pagamento del saldo del salario accessorio, fissata per il comparto e per la dirigenza, per la mensilità retributiva di maggio 2019, non è necessario e comunque deve intendersi non autorizzato l’utilizzo dell’incremento della parte stabile del fondo del trattamento accessorio per comparto e dirigenza, pari a complessivi € 1.491.502,97;
  2. di stabilire sin d’ora che, qualora nelle more del previsto utilizzo di dette risorse per la corresponsione nel mese di maggio 2019 del saldo della produttività alla generalità dei dipendenti regionali come da punto precedente, non si siano superati i problemi di costituzionalità della norma, con successivo proprio provvedimento sarà definita la disciplina della erogazione del saldo predetto nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme di legge sul trattamento giuridico ed economico del personale;
  3. di stabilire che entro la chiusura del corrente esercizio non si procederà ad iscrivere la somma sopra riportata di € 1.491.502,97 nel competente capitolo del fondo pluriennale vincolato del bilancio regionale per l’anno 2019, rinviandosi ogni pertinente operazione contabile alla definizione della materia controversa;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  6. pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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