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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 29 gennaio 2019


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2041 del 28 dicembre 2018

Istanze di accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani non autosufficienti e disabili: conclusione procedimenti. DGR 1861 del 25/11/2016.(L.R. n. 22/2002).

Note per la trasparenza

con questo provvedimento si concludono i procedimenti relativi ad alcune domande di accreditamento e di aumento posti da accreditare per l’anno 2019 presentate dagli enti gestori di unità di offerta socio sanitarie area anziani non autosufficienti e disabili.
La conclusione prevede il diniego sulle domande che non sono risultate coerenti con le scelte di programmazione sociosanitaria e quindi prive della condizione preliminare prevista dall’art. 16 della LR. 16 agosto 2002, n. 22.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell’ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante “Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22” è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto “accreditamento provvisorio” o “preaccreditamento” riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR 16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22" è stato individuato, con decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002.

Con DGR n. 1438 del 5/09/2017 è stato ribadito che l’inserimento di una unità di offerta socio sanitaria nel Piano di Zona non costituisce l’unico elemento in base al quale rilasciare il provvedimento di accreditamento e quest’ultimo non si caratterizza esclusivamente come sistema di qualità, ma anche come strumento di programmazione e sostenibilità dell’offerta regionale.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di aumento posti si è espresso il Direttore dei Servizi Sociosanitari e Sociali di ciascuna Azienda ULSS competente per territorio sulla base della previsione contenuta nella programmazione locale Piani di Zona.

Nell’ambito della commissione regionale CRITE nella seduta del 30 ottobre 2018, su ciascuna domanda è stato espresso il parere di coerenza con la programmazione regionale e le posizioni per le quali si è espresso il parere negativo sono di seguito elencate:

-ALBA Società Cooperativa Sociale (02470820271) per aumento di 2 posti del Centro Diurno “Il Talento” per persone con disabilità di Annone Veneto (VE) sito in Via Fosson, 16 (parere Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale rilasciato con nota prot. n. 63841 del 29/10/2018, acquisito agli atti in data 29/10/2018 al prot. n. 438422). L’istanza risulta carente del requisito di cui all’art. 16 comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/02 “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale” come da parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30/10/2018 verbale prot. n. 492075 del 3/12/2018, all’esito dell’analisi tecnica svolta dalle competenti strutture regionali e agli atti degli uffici: “La proposta è stata esaminata tenendo conto della nuova programmazione regionale, in corso di approvazione, che prevede di ripensare modalità più appropriate di erogazione delle prestazioni nell’area della disabilità, nonché, con particolare riferimento alla semiresidenzialità, tenendo conto dell'attuale fase di attuazione della DGR n. 740/2015 di revisione degli standard funzionali dei centri diurni e del relativo sistema tariffario della DGR n. 739/2015 di sviluppo di progettazioni sperimentali da realizzarsi all’esterno delle attività proprie dei centri diurni, considerando, altresì, l’obiettivo volto a perseguire una equilibrata presenza sul territorio regionale di tali unità di offerta rispetto alla distribuzione della popolazione, al fine di garantire l’accessibilità ai servizi. In tale contesto evolutivo l’attuale offerta accreditata di semiresidenzialità per persone con disabilità nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, rapportata alla sua popolazione residente 18-65 anni e in relazione a tutto il territorio regionale, non risulta carente.”;

-Società Cooperativa Sociale Il Nuovo Ponte per aumento 5 posti del Centro Diurno per persone con disabilità “Il Nuovo Ponte” Via Strada Scuole Anconetta 12/2 (parere dell’Azienda ULSS n. 8 Berica nota prot. n. 108715 del 23/10/2018, acquisito agli atti al prot. n. 438138 del 29/10/2018). L’istanza risulta carente del requisito di cui all’art. 16 comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/02 “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale” come da parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30/10/2018 verbale prot. n. 492075 del 3/12/2018, all’esito dell’analisi tecnica svolta dalle competenti strutture regionali e agli atti degli uffici: “La proposta è stata esaminata tenendo conto della nuova programmazione regionale, in corso di approvazione, che prevede di ripensare modalità più appropriate di erogazione delle prestazioni nell’area della disabilità, nonché, con particolare riferimento alla semiresidenzialità, tenendo conto dell'attuale fase di attuazione della DGR n. 740/2015 di revisione degli standard funzionali dei centri diurni e del relativo sistema tariffario, della DGR n. 739/2015 di sviluppo di progettazioni sperimentali da realizzarsi all’esterno delle attività proprie dei centri diurni, considerando, altresì, l’obiettivo volto a perseguire una equilibrata presenza sul territorio regionale di tali unità di offerta rispetto alla distribuzione della popolazione, al fine di garantire l’accessibilità ai servizi. In tale contesto evolutivo l’attuale offerta accreditata di semiresidenzialità per persone con disabilità nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, rapportata alla sua popolazione residente 18-65 anni e in relazione a tutto il territorio regionale, non risulta carente”;

-Cooperativa sociale Emmanuel (01381580230) per aumento di n. 2 posti del Centro Diurno Le Vele sito in Piazza Lino Turrini n. 1° Bovolone (VR) (parere dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera con nota prot. n. 180520 del 31/10/2018, acquisita agli atti in data 31/10/2018 al prot. n. 444074). L’istanza risulta carente del requisito di cui all’art. 16 comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/02 “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale” come da parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30/10/2018 verbale prot. n. 492075 del 3/12/2018, all’esito dell’analisi tecnica svolta dalle competenti strutture regionali e agli atti degli uffici: “La proposta è stata esaminata tenendo conto della nuova programmazione regionale, in corso di approvazione, che prevede di ripensare modalità più appropriate di erogazione delle prestazioni nell’area della disabilità, nonché, con particolare riferimento alla semiresidenzialità, tenendo conto dell'attuale fase di attuazione della DGR n. 740/2015 di revisione degli standard funzionali dei centri diurni e del relativo sistema tariffario, della DGR n. 739/2015 di sviluppo di progettazioni sperimentali da realizzarsi all’esterno delle attività proprie dei centri diurni, considerando, altresì, l’obiettivo volto a perseguire una equilibrata presenza sul territorio regionale di tali unità di offerta rispetto alla distribuzione della popolazione, al fine di garantire l’accessibilità ai servizi. In tale contesto evolutivo l’attuale offerta accreditata di semiresidenzialità per persone con disabilità nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, rapportata alla sua popolazione residente 18-65 anni e in relazione a tutto il territorio regionale, non risulta carente”;

-Associazione Casa del Sole Onlus (01511720201) per aumento 5 posti del Centro Diurno per persone con disabilità Villa Dora Via Marconi, n. 10 Garda (VR) ( parere dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, con nota prot. n. 180520 del 31/10/2018, acquisita agli atti in data 31/10/2018 al prot. n. 444074). “L’istanza risulta carente del requisito di cui all’art. 16 comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/02 “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale” come da parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30/10/2018 verbale prot. n. 492075 del 3/12/2018, all’esito dell’analisi tecnica svolta dalle competenti strutture regionali e agli atti degli uffici: “La proposta è stata esaminata tenendo conto della nuova programmazione regionale, in corso di approvazione, che prevede di ripensare modalità più appropriate di erogazione delle prestazioni nell’area della disabilità, nonché, con particolare riferimento alla semiresidenzialità, tenendo conto dell'attuale fase di attuazione della DGR n. 740/2015 di revisione degli standard funzionali dei centri diurni e del relativo sistema tariffario, della DGR n. 739/2015 di sviluppo di progettazioni sperimentali da realizzarsi all’esterno delle attività proprie dei centri diurni, considerando, altresì, l’obiettivo volto a perseguire una equilibrata presenza sul territorio regionale di tali unità di offerta rispetto alla distribuzione della popolazione, al fine di garantire l’accessibilità ai servizi. In tale contesto evolutivo l’attuale offerta accreditata di semiresidenzialità per persone con disabilità nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, rapportata alla sua popolazione residente 18-65 anni e in relazione a tutto il territorio regionale, non risulta carente”;

-Associazione Opera dell’Amore per accreditamento di 25 posti letto per anziani non autosufficienti del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa Annunziata” Via Ischia, 14 Schio ( attestazione di non conformità dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n.prot. n. 84218 del 21/09/2018, agli atti al prot. n. 383797 del 21/09/2018). L’istanza risulta carente del requisito di cui all’art. 16 comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/02 “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale” come da parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30/10/2018 verbale prot. n. 492075 del 3/12/2018, all’esito dell’analisi tecnica svolta dalle competenti strutture regionali e dall’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana e agli atti degli uffici;

-Fondazione Autismo Insieme per accreditamento della Comunità Alloggio di 10 posti letto “ “La Primula”, Via Castel San Felice, 7 Verona (comunicazione dell’Azienda ULSS n. 9 prot. n. 90334 del 25/05/2018, agli atti al prot. n. 195445 del 25/05/2018). L’istanza risulta carente del requisito di cui al comma 2 dell’art. 8 e di cui all’art. 16 comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/02 “coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale” come da parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 30/10/2018 verbale prot. n. 492075 del 3/12/2018, all’esito dell’analisi tecnica svolta dalle competenti strutture regionali e dall’Azienda ULSS n. 9 Scaligera e agli atti degli uffici.

Alla luce delle risultanze istruttorie, alle strutture richiedenti la cui domanda non è stata ritenuta coerente con la programmazione regionale ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n. 22/2002, è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90.

Si evidenzia che a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90 la Fondazione Autismo Insieme, con nota acquisita agli atti in data 12/12/2018 prot. n. 507537, ha chiesto la sospensione della procedura di accreditamento relativa alla Comunità Alloggio “La Primula”.

Nessuna delle osservazioni pervenute è risultata utile a modificare le risultanze istruttorie comunicate alle stesse e a ritenere coerente con la programmazione le domande in esame.

Si propone, pertanto, a conclusione del procedimento, il recepimento delle risultanze conclusive dell’iter illustrato, sulle domande e con le motivazioni specificate nell’elenco Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

In attuazione dell’art. 19 comma 2 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, si precisa che i soggetti inseriti nell’Allegato A destinatari del diniego, non potranno inoltrare una analoga richiesta di accreditamento prima che sia decorso un anno dalla data del presente provvedimento conclusivo del procedimento.

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;

Vista la DGR n. 1438 del 5/09/2017;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di disporre, sulla base di quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, la conclusione dei procedimenti relativi alle domande di accreditamento istituzionale presentate dagli enti gestori delle unità di offerta elencate nell’Allegato A, parte integrante del presente atto;
  3. di prendere atto della richiesta della Fondazione Opera dell’Amore, agli atti in data 12/12/2018 prot. n. 507537, di sospensione del procedimento di accreditamento;
  4. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A e di darne comunicazione alle Aziende U.l.s.s. competenti per territorio;
  5. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2041_AllegatoA_385627.pdf

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