Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 29 gennaio 2019


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2020 del 28 dicembre 2018

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, per il triennio 2018-2021, dell'Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezioni Animali - Sezione di Mira", con sede a Mira (VE), Via Maestri del Lavoro n.101, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60 del 28.12.1993.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si provvede alla conferma dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2018-2021 dell’Associazione in oggetto indicata.
Non sono previste spese a carico del bilancio regionale.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d’affezione e della prevenzione del randagismo, istituendo altresì l’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono state inoltre fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell’art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti al precitato Albo Regionale, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell’iscrizione, pena la cancellazione automatica dall’Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa Legge Regionale e dalla Circolare regionale di cui sopra.

Con deliberazione n.2722 del 15 settembre 2009 veniva iscritta al sopraccitato Albo Regionale (e successivamente riconfermata ogni tre anni), l’Associazione denominata "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Mira", che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti richiesti.

Ciò premesso, essendo quindi di prossima scadenza la validità dell’iscrizione all’Albo Regionale dell'Associazione in parola, (v. DGR. n.1897 del 23 dicembre 2015), la Presidente e Legale Rappresentante della stessa ha presentato opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2018-2021, pervenuta in data 17 dicembre 2018 agli uffici regionali, ed acquisita con numero di protocollo 513083. Tutta la documentazione è presente agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: “L.R. 28 dicembre 1993, n.60”;

VISTA la Delibera n.2722 del 15 settembre 2009 di iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell’Associazione in oggetto e successivi atti di conferma;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”,

delibera

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre, per i motivi indicati in premessa, la conferma, per il triennio 2018-2021, dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, dell’Associazione denominata “E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezioni Animali - Sezione di Mira", con sede a Mira (VE), Via Maestri del Lavoro n.101, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.60/1993 e della Circolare regionale n.11/1994;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, dell’esecuzione del presente provvedimento;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro