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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1831 del 04 dicembre 2018
Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR). L.R. 44/1982.
Trattasi dell’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “CORTE BETLEMME” e sita in Comune di Sommacampagna (VR).
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. (P.IVA O3436140234), con sede a S. Bonifacio (VR) in via Camporosolo n. 198, con nota in data 15.02.2012, acquisita al prot. n. 74519 del 15.02.2012, aveva presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (ora art. 11 della L.R. n. 4/2016), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CORTE BETLEMME” e sita in Comune di Sommacampagna (VR).
L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito in parte la procedura di cui alla L.R. n. 44/1982, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione della domanda.
A tale riguardo, infatti, nell’ambito della procedura di V.I.A., la domanda di coltivazione in ampliamento della cava era stata pubblicata in data 15.02.2012 sul quotidiano “Il Gazzettino” e in data 05.03.2012 i contenuti del progetto erano stati presentati al pubblico. Nel corso dell’istruttoria erano pervenute le osservazioni e pareri formulati da:
L’area di cava oggetto di ampliamento dista oltre 5 Km dall’area S.I.C denominata “Fiume Adige tra Brentino Belluno e Verona Ovest” ed individuata dal codice IT3210043.
Al riguardo, è stata acquisita, con nota prot. n. 180316 del 29.04.2013, la Relazione Istruttoria Tecnica della Struttura competente in materia di V.INC.A., con la quale si è preso atto della Dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza ambientale presentata dalla ditta, attestando che la medesima è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.
A seguito delle verifiche effettuate dalle strutture competenti relativamente al rispetto dei limiti di cui all’art. 13 della L.R. 44/82, era emerso che il progetto, come presentato, eccedeva il limite del 3% della superficie della zona E comunale come definita dallo strumento urbanistico approvato.
La ditta con nota acquisita in Regione al prot. n. 254687 in data 28.06.2017, aveva quindi presentato una variante volontaria, di adeguamento e riduzione del progetto originario, per rispettare il limite del 3% di cui all’art. 13 della L.R. 44/82, per creare un ambito di tutela nei confronti della corte rurale denominata “CORTE CEOLARA” e per ottemperare alle distanze di rispetto dalle zone territoriali omogenee diverse dalla zona E agricola.
La documentazione aggiornata era stata pubblicata sul quotidiano “Il Gazzettino” e in data 06.07.2017 i relativi contenuti erano stati presentati al pubblico.
Nel corso dell’istruttoria era pervenuto il parere contrario del Comune di Sommacampagna, espresso con D.C.C. n. 43 del 20.07.2017, acquisita in Regione al prot. n. 353053 del 18.08.2017.
Con nota prot. n. 365628 del 31.08.2017 la Struttura competente in materia di V.INC.A. aveva trasmesso, sul progetto modificato, la propria Relazione Tecnica Istruttoria n. 203/2017, con la quale aveva preso atto della Dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza ambientale presentata dalla ditta, attestando che era stata verificata l’effettiva non necessità di valutazione di incidenza ambientale e ponendo alcune prescrizioni.
Sempre nel corso dell’istruttoria V.I.A. era stato acquisito il parere della C.T.P.A.C. di Verona la quale, nella seduta del 25.10.2017 aveva espresso parere favorevole con prescrizioni e subordinatamente:
Al riguardo, si rammenta che, come stabilito dall’art. 24 della L.R. 30.01.2004 n. 1, fino all’approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l’ampliamento di quelle esistenti, è obbligatorio e vincolante.
Espletati tutti gli adempimenti istruttori, l’istanza e relativo progetto erano stati sottoposti alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, con parere n. 18 del 06.12.2017, si era espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.
La Direzione Commissioni Valutazioni, in osservanza delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 1461/2016, aveva quindi trasmesso il parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 18/2017 alla Direzione Difesa del Suolo per l’acquisizione del parere di natura mineraria.
La domanda e il relativo progetto sono stati quindi sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 20.04.2018, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta né a vincolo paesaggistico ambientale nè a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (Allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Tra le altre, la prescrizione di cui alla lettera h) prevedeva che “la ditta potrà condurre gli scavi alla distanza prevista in progetto dal traliccio presente all’interno dell’area di cava solo previo parere dell’Ente gestore del manufatto che dovrà essere acquisito, su richiesta della Direzione Difesa del Suolo, prima della redazione del provvedimento autorizzativo, che dovrà contenere esplicita prescrizione anche relativamente alla conduzione dei lavori in riferimento all’eventuale presenza ed influenza di campi elettromagnetici nocivi. Diversamente, la ditta dovrà mantenere una distanza pari a 20 metri dal basamento del traliccio in oggetto qualora l’Ente gestore ritenesse tale distanza congrua;”.
Con note del 22.03.2018 e 19.06.2018, acquisite in Regione rispettivamente al prot. n. 112622 del 23.03.2018 e al prot. n. 23660 del 19.06.2018, Terna Rete Italia, ente gestore dei sostegni di elettrodotto, ha comunicato quanto segue:
Nel medesimo parere, la C.T.R.A.E. ha contro dedotto alle osservazioni formulate dal Sig. Beniamino Sandrini nonché ha confutato le argomentazioni alla base del parere contrario espresso dal Comune di Sommacampagna con deliberazione consiliare n. 43/2017, ritenendo in conclusione che le osservazioni siano da considerarsi superate, anche alla luce delle previsioni del progetto modificato, presentato nel 2017.
Con nota prot. n. 327839 del 06.08.2018, la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 20.04.2018, ha chiesto alla ditta medesima di ottemperare alle prescrizioni imposte dalla stessa C.T.R.A.E. e propedeutiche alla stesura del provvedimento autorizzativo. In particolare è stato richiesto di presentare le analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente all’elemento Idrocarburi pesanti, come stabilito dalla prescrizione n. 3 dello stesso parere.
La ditta, con nota in data 28.08.2018, acquisita al protocollo regionale n. 362958 del 06.09.2018, ha trasmesso la documentazione richiesta che è stata esaminata dalla competente Direzione Difesa del Suolo ed è stata ritenuta esaustiva e pienamente rispondente a quanto richiesto e quindi è stata recepita e inserita negli atti del progetto.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 31.07.2018 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0037165_2080731.
Si rileva che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;
Il progetto di coltivazione in ampliamento interessa complessivamente una superficie di scavo di circa 189.497 mq, per un volume estraibile di sabbia e ghiaia pari a circa 2.256.150 mc, riferiti all’intera cava comprensiva dell’ampliamento.
Corre l’obbligo di precisare che la vigente L.R. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, all’art. 30 stabilisce: “ Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuti inizio”. Pertanto sia il parere C.T.R.A.E. del 20.4.2018 sia la presente deliberazione, quale provvedimento conclusivo di un procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore della legge regionale n.13/2018, sono coerenti e conformi alle disposizioni di cui alla previgente L.R. 44/1982.
Si precisa tuttavia che ogni azione e adempimento da porre in essere successivamente al rilascio della presente autorizzazione soggiace alle disposizioni della L.R. 13/2018, che potranno, allorché ne sarà possibile la puntuale applicazione in virtù dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, dar luogo alla necessaria modifica dei contenuti della presente deliberazione.
Tanto premesso, si propone di autorizzare la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “CORTE BETLEMME” e sita in Comune di Sommacampagna (VR) nonché di approvare il relativo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda della ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l., originariamente pervenuta in Regione ed acquisita al al prot. n. 74519 del 15.02.2012, per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CORTE BETLEMME” e sita in Comune di Sommacampagna (VR) e la documentazione progettuale allegata
VISTA la successiva documentazione progettuale presentata in Regione ed acquisita al prot. n. 254687 in data 28.06.2017, in aggiornamento di quanto depositato con l’istanza originaria;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il parere della C.T.PA.C. di Verona;
VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il parere n. 18 del 06.12.2017 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. che ha espresso il giudizio di favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota prot. n. 365628 del 31.08.2017 con la quale la struttura competente in materia di V.INC.A ha trasmesso la propria Relazione Tecnica Istruttoria n. 203/2017 con la quale ha verificato l’effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTA la L.R. 52/1978;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. espresso nella seduta del 20.04.2018 con le relative prescrizioni (Allegato A);
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. –P.IVA 03436140234 - con sede in S.Bonifacio (VR) via Camporosolo n. 198, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CORTE BETLEMME” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), di cui alla domanda in data 15.02.2012, acquisita al prot. n. 74519 del 15.02.2012, e alla documentazione progettuale presentata ed acquisita al prot. n. 254687 in data 28.06.2017 in aggiornamento di quanto depositato con l’istanza originaria, all’interno dell’area individuata con linea rossa nell’ inquadramento su mappa catastale in scala 1:2000 di cui all’elaborato n. A5 ”Inquadramento territoriale” a scale varie e facente parte della documentazione di cui sopra, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
3. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
4. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3177 del 22.10.2009 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
5. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
6. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione e sistemazione ambientale rispettivamente entro 15 anni e 20 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell’arco di temporalità assegnato;
7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione il 28.08.2018 ed acquisite al prot. n. 362958 del 06.06.2018, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
8. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un volume non superiore a 147.000 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
9. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
10. di stabilire che la Regione del Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione del Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
11. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
12. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 2.256.150 mc. E’ altresì escluso espressamente l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorchè utilizzabile ai fini produttivi;
13. di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta anche per quanto attiene ai materiali associati nonché si richiamano le statuizioni stabilite con D.G.R. n. 761/2010;
14. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
15. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
17. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
(seguono allegati)
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