Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 124 del 14 dicembre 2018


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1821 del 04 dicembre 2018

Integrazioni alla disciplina dell'Albo delle imprese forestali - articolo 23/bis della Legge Regionale 13 settembre 1978, n. 52 - DGR n. 296 del 15 marzo 2016.

Note per la trasparenza

A due anni dall’istituzione dell’Albo regionale delle imprese forestali, adottato con DGR n. 296/2016, ai sensi di quanto previsto all’articolo 23 bis della l.r. n. 52/1978, vengono adottate alcune integrazioni della disciplina originaria dell’albo in conseguenza delle indicazioni del Gruppo di lavoro interregionale per il mutuo riconoscimento dei patentini di idoneità tecnica, che garantiscono una miglior efficacia applicativa in riferimento al controllo e monitoraggio che la Regione Veneto effettua sui corsi di formazione per operatori ed istruttori forestali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il 26 febbraio 2016 le Regioni dell’arco alpino – e tra queste il Veneto – hanno sottoscritto l’Accordo interregionale sul prelievo legnoso in ambito boschivo e sulla filiera legno, il quale, tra gli obiettivi individuati, persegue l’adeguamento della normativa regionale sulla formazione degli operatori boschivi e il mutuo riconoscimento dei patentini di idoneità tecnica rilasciati dalle realtà territoriali.

Con la Deliberazione n. 296 del 15 marzo 2016 la Giunta regionale ha istituito l’Albo regionale delle imprese forestali per il Veneto, secondo quanto previsto all’art. 23 bis della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come introdotto con legge regionale 4 agosto 2006, n. 15, al fine di promuovere la crescita e la professionalità di coloro che operano nel settore forestale.

La DGR n. 296/2016 prevede che l’iscrizione all’Albo sia obbligatoria nel caso di utilizzazioni forestali eseguite su aree di proprietà pubblica, qualora richiesto dall’Amministrazione medesima, indipendentemente quindi dalla dimensione della tagliata, e sia consentita solo a quelle imprese il cui rappresentante legale e/o i responsabili della conduzione dei cantieri boschivi siano in possesso del patentino di idoneità tecnica (articolo 8 della deliberazione). Tale patentino viene rilasciato dall’Autorità forestale competente per territorio agli operatori forestali che hanno portato a termine un percorso formativo di complessive 80 ore, strutturato secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della disciplina approvata dalla DGR 296/2016.

L’articolo 9, oltre a dettagliare i contenuti minimi dei corsi di formazione, definisce le caratteristiche che devono possedere gli organismi preposti alla formazione degli operatori forestali nella Regione Veneto e la modalità di verifica dell’equipollenza degli attestati rilasciati da organismi formativi di altre Regioni o Stati dell’Unione Europea.

Ai sensi di quanto definito all’articolo 11 della DGR n. 296/2016, che demanda al Direttore della Struttura forestale competente l’emanazione di decreti attuativi di dettaglio della normativa medesima, si sono succeduti alcuni decreti che hanno definito taluni aspetti tecnici, quali il DDR n. 46/2016 che ha approvato la modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo e il DDR n. 84/2016 che ha inserito la procedura di verifica da parte della Regione Veneto sui corsi di formazione proposti.

Nel corso del 2016 e del 2017 le Regioni sottoscrittici dell’Accordo interregionale del 2016 - Regione Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento - hanno proseguito il confronto, pervenendo alla definizione di criteri per il riconoscimento dell’equivalenza tra i percorsi formativi per operatori forestali adottati dalle Amministrazioni medesime. I criteri sono stati recepiti tramite due Decreti del Direttore della Struttura forestale regionale: il DDR n. 5/2017, che prevede che un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale presieda alle prove finali degli esami teorico-pratici dei corsi di formazione per l’ottenimento del patentino di idoneità tecnica; il DDR n. 75/2017 che riconosce le equivalenze tra i corsi professionali nei territori delle suddette amministrazioni.

Inoltre, si ritiene utile esplicitare più chiaramente che le integrazioni proposte per i corsi per operatori forestali (articoli 8 e 9 della deliberazione) sono applicate anche ai corsi per istruttori forestali, definiti all’articolo 10, al fine di consentire da parte della Regione Veneto il controllo e monitoraggio di tutte le iniziative di formazione inerenti le attività in bosco. Anche ai corsi per istruttori forestali, dunque, vengono proposte le medesime modalità previste per i corsi per operatori forestali, in merito all’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative di formazione, al procedimento di verifica e controllo da parte della Regione e di validità dell’esame finale teorico e pratico.

Con il presente provvedimento, pertanto, al fine di fornire un quadro esaustivo agli operatori del settore, si recepiscono nell’Allegato A gli elementi suddetti in un unico testo coordinato della disciplina dell’albo regionale delle imprese forestali, già approvata con la DGR 296/2016. Gli elementi integrativi sono evidenziati in carattere corsivo.

Considerato, inoltre, che le integrazioni prefigurate non sono modificative della disciplina dell’albo in parola, se ne propone l’approvazione alla luce di quanto previsto dall’articolo 11 della disciplina di cui all’Allegato A della citata DGR 296/2016, che prevede in capo alla Giunta Regionale la facoltà di apportarvi modifiche e integrazioni al fine di garantirne una migliore efficacia applicativa, senza la necessità di acquisire il parere della competente Commissione Consiliare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii. "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l’art. 2, comma 2, della l.r. 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribu-zioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l’art. 23 bis, comma 2 della l.r. 13 settembre 1978, n. 52 e ss.mm.ii “Legge forestale regionale”;

VISTA la DGR n. 1124/2016 “Ratifica dell’Accordo interregionale sul prelievo legnoso in ambito boschivo e sulla filiera legno" tra le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, le Organizzazioni professionali agricole e varie Associazioni di filiera e portatori di interesse di settore”;

VISTA la DGR n. 296/2016 che istituisce l’Albo delle Imprese Forestali della Regione Veneto;

VISTO il DDR n. 5 del 23 gennaio 2017;

VISTO il DDR n. 75 del 27 settembre 2017;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31.07.2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa

delibera

  1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alla “Disciplina dell’Albo delle Imprese Forestali” di cui alla DGR n. 296/2016, contenente il testo coordinato comprensivo delle integrazioni riportate in carattere corsivo agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste dell’esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1821_AllegatoA_383712.pdf

Torna indietro