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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 123 del 11 dicembre 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1771 del 27 novembre 2018

Indicazioni operative per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti degli enti regionali in attuazione della L.R. 42/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in riferimento alle modifiche introdotte alla L.R. 53/1993, si definiscono le linee di indirizzo necessarie a garantire continuità ed efficienza all’attività di controllo e vigilanza della Regione che dovrà essere espletata dalle strutture regionali competenti per materia.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi, della L.R. 53/1993, esercita il controllo sugli atti e il controllo sugli organi degli enti amministrativi regionali secondo le modalità ivi prescritte.

Con L.R. 42/2018, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 20 novembre 2018 e che entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, sono state apportate importati modifiche alla citata L.R. 53/1993, finalizzate a razionalizzare ed a migliorare, sotto il profilo dell’efficacia ed efficienza, l’attività di vigilanza e controllo sugli enti regionali. La stessa legge, circoscrivendo la tipologia degli atti da controllare, ne valorizza il ruolo di programmazione delle linee politiche di indirizzo generali e consente, nel contempo, una costante e continua verifica della loro attuazione, anche in relazione al rispetto dei limiti di spesa che i vincoli di finanza impongono alle Amministrazioni pubbliche.

Nulla è innovato per quanto concerne invece il controllo sugli organi degli enti strumentali la cui attività continua ad essere disciplinata dagli artt. 10 e seguenti della L.R. 53/1993.

La ratio della L.R. 42/2018 è finalizzata, in particolare, alla valorizzazione dell’attività di controllo quale strumento fondamentale per la verifica del rispetto, da parte degli enti strumentali, degli indirizzi ed obiettivi ad essi assegnati; in quest’ottica viene attribuita alle strutture regionali competenti per materia la funzione di verifica della coerenza con la programmazione regionale dell’azione svolta dagli enti nonché di monitoraggio dell’efficienza, efficacia ed economicità.

Sotto quest’ultimo aspetto si evidenzia come la norma in esame rappresenti la concreta risposta di questa Amministrazione alle sollecitazioni rivoltele dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, laddove, in sede di “giudizio sul rendiconto generale della Regione Veneto per il 2017” sollecitava un intervento regionale al fine di migliorare la governance da parte della Regione sugli enti strumentali.

Punto focale della legge di riforma riguarda la nuova formulazione dell’art. 2, L.R. 53/1993 che individua l’elenco degli enti regionali assoggettati alla normativa e dell’art. 7, L.R. 53/1993 che specifica la tipologia degli atti e definisce un nuovo iter procedurale, responsabilizzando le strutture regionali competenti per materia alle quali viene attribuita l’attività tecnico-operativa di controllo, in eventuale rapporto dialettico con gli enti.

In particolare, ai sensi del nuovo art. 2, L.R. 53/1993 sono soggetti a vigilanza e controllo i seguenti enti:

  1. l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario;
  2. Veneto Lavoro;
  3. l'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV);
  4. gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;
  5. le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER);
  6. l'Ente parco regionale dei Colli Euganei, l'Ente parco naturale regionale Fiume Sile, l’Ente parco regionale Delta del Po, l’Ente parco naturale regionale della Lessinia;
  7. l’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
  8. i Consorzi di bonifica di primo e secondo grado.

Gli atti da assoggettare a controllo sono individuati dal nuovo art. 7, comma 2, L.R. 53/1993, trattasi di atti di particolare rilevanza e precisamente:

  1. gli statuti, i regolamenti di organizzazione e del personale, le dotazioni organiche e relative modificazioni; b) i programmi annuali e pluriennali di attività;
  2. i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico;
  3. gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
  4. gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;
  5. gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

Per i consorzi di bonifica di primo e secondo grado, sono inoltre assoggettati a controllo i piani annuali di riparto dei Consorzi di bonifica, contestualmente al bilancio di previsione e l’individuazione delle fasce di rappresentanza per l’elezione dell’Assemblea dei Consorzi di bonifica.

L’art. 7, commi 1 e 2, prevede che i citati atti debbano essere trasmessi entro venti giorni dall’adozione, al direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, il quale effettuerà il controllo preventivo finalizzato a supportare la Giunta regionale nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sull’attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e di vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale degli enti.

Si propone di individuare le strutture regionali competenti per la materia oggetto dell’attività propria di ciascun ente, ai sensi del disposto del succitato art. 7, come riportate nella tabella 1, Allegato A.

Quanto alla procedura di controllo, l’art. 7, comma 4, prevede che gli atti soggetti a controllo diventano efficaci qualora entro trenta giorni dalla ricezione degli stessi, la struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente non comunichi alcun tipo di prescrizione. Infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 6, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’istruttoria, il direttore della struttura regionale competente, riscontri la non coerenza degli atti con gli indirizzi, le direttive e gli obiettivi della programmazione regionale, invia all’ente interessato una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L’atto deve essere ritrasmesso.

Nell’ipotesi in cui l’ente ritrasmetta l’atto oggetto di osservazioni, anche con eventuali controdeduzioni, l’atto diviene efficace qualora il direttore della struttura regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento, non attivi il procedimento di cui all’art. 9, L.R. 53/1993, ovvero la diffida ad adempiere entro un determinato termine con nomina da parte della Giunta regionale, in caso di mancato adempimento, di un Commissario ad acta.

Qualora invece la struttura regionale competente, richieda all’ente dei meri chiarimenti, ciò comporta la sola interruzione del termine di trenta giorni per concludere l’istruttoria, termine che riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti. L’ente è tenuto a fornire riscontro alla richiesta di chiarimenti entro novanta giorni, decorsi i quali, l’atto si intende non approvato. (art. 7, comma 5, L.R. 53/1993).

Novità sostanziale dell’iter consiste, nella circostanza che la struttura regionale competente nella materia in cui opera l’ente, svolge direttamente l’attività di vigilanza e controllo sugli atti elencati dall’art. 7; nell’esercizio di tale attività essa, può essere supportata, nei casi di criticità adeguatamente motivati, dalla struttura specializzata nella materia afferente la questione oggetto della criticità.

L’art. 7, comma 8, L.R. 53/1993 prevede espressamente che il direttore della struttura regionale competente all’attività di controllo, ove verifichi la non coerenza degli atti soggetti a controllo agli indirizzi, alle direttive regionali o agli obiettivi della programmazione regionale, oppure in caso di criticità anche sollevate dal collegio dei revisori o dal revisore unico dell’ente, può chiedere alla struttura specializzata in materia di controllo sugli enti regionali ed alla struttura regionale di riferimento per la questione oggetto di criticità, un parere di supporto.

Nella tabella 2 dell’Allegato A, sono indicate le strutture regionali di riferimento in relazione alle materie per le quali, in casi di criticità adeguatamente motivati, è possibile chiedere un parere di supporto.

A tal proposito si evidenzia che con DGR 2100/2017 è stata istituita la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, alla quale, con avvio operativo a partire dal 1° maggio 2018, sono state assegnate “funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti regionali”.

La Direzione Partecipazione Societarie ed Enti regionali svolgerà il ruolo di coordinamento delle strutture regionali anche attraverso la raccolta delle segnalazioni di criticità non sanate e provvederà ad informare tempestivamente la Giunta regionale, affinché quest’ultima possa esercitare le funzioni di vigilanza e controllo, conformemente a quanto disposto dall’art. 7, comma 10, L.R. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018. La Giunta regionale, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:

  1. invitare gli enti a produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto agli obiettivi della programmazione regionale;
  2. ordinare sopralluoghi, ispezioni anche locali, inchieste, richiedere perizie e verifiche di cassa;
  3. formulare specifiche richieste al collegio dei revisori o al revisore unico dell’ente.

Con decreto del direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, sono apportate le eventuali modifiche al contenuto delle tabelle dell’Allegato A che si rendano necessarie a seguito di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale.

Al fine di illustrare in maniera chiara il nuovo iter procedurale dell’attività di controllo, si allega una rappresentazione grafica, Allegato B, che illustra i termini e i passaggi della nuova procedura.

L’art. 8, L.R. 42/2018 detta disposizioni transitorie per consentire il passaggio al nuovo regime dei controlli sugli atti in conseguenza delle modifiche apportate alla L.R. 53/1993, prevedendo che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 42/2018 saranno conclusi facendo applicazione delle disposizioni regionali vigenti prima delle modifiche apportate da tale legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 18.12.1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2017, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 42 “Modifiche della Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e disposizioni di Coordinamento”;

VISTA la DGR del 19.12.2017, n. 2100  “Strutture di progetto. Determinazioni”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse, compreso gli Allegati A e B, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la ripartizione delle competenze afferenti l’attività di vigilanza e controllo di cui alla L.R. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018 in capo alle strutture regionali, come riportato nell’Allegato A, incaricando il direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di apportare le eventuali modifiche al contenuto delle tabelle dello stesso Allegato A che si rendano necessarie a seguito di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
  3. di incaricare la Direzione Partecipazione Societarie ed Enti regionali al coordinamento delle strutture regionali, ex DGR 2100/2017, anche attraverso la raccolta delle segnalazioni di criticità non sanate, di cui provvederà ad informare tempestivamente la Giunta Regionale, affinché quest’ultima possa esercitare le funzioni di vigilanza e controllo, conformemente a quanto disposto dall’art. 7, comma 10, L.R. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018;
  4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, L.R. 42/2018, ai procedimenti di controllo in corso alla data di entrata in vigore della medesima e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 53/1993 e quelle previste dalle leggi istitutive degli enti soggetti a controllo, nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla L.R. 42/2018;
  5. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dell’esecuzione del presente atto;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1771_AllegatoA_383245.pdf
1771_AllegatoB_383245.pdf

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