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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 13 novembre 2018


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1584 del 30 ottobre 2018

"Azienda agricola Sant'Anna s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Bagnoli di Sopra (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), rilasciata alla società “Azienda Agricola Sant’Anna S.S.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 1676 del 18 ottobre 2011 - <<“Azienda Agricola Sant’Anna S.S.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Bagnoli di Sopra (PD). Enel - Divisine Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica.>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

 L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

 La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

 In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

 Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

 Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

 Con deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 18 ottobre 2011 e smi (decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 59 del 12 giugno 2012) la società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” (CUAA 02202840282), con sede legale in via Garibaldi, 83 – Comune di Bagnoli di Sopra (PD) e operativa (sede impianto) in via Mameli – Comune di Bagnoli di Sopra (PD), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Bagnoli di Sopra (PD), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – per un totale di 17.520 t/anno tal quali, pari al 100% del totale in peso della biomassa conferita), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

 Con la medesima DGR n. 1676/2011 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

 Il giorno 21 novembre 2011 l’impianto di produzione di energia assentito alla società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” è entrato formalmente in esercizio.

 In data 20 novembre 2017 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1676/2011 e smi, prevedendo in sintesi:

- la traslazione e il ridimensionamento della platea denominata “postazione di pompaggio del digestato”;

- la rotazione di 90° del locale quadri controllo, con incremento della superficie coperta dello stesso;

- l’unione in un unico manufatto della vasca di prima pioggia e della vasca dei percolati, con incremento di volume delle stesse;

- l’inserimento, tra i manufatti a disposizione dell’impianto, di una trincea già esistente e precedentemente autorizzata, per lo stoccaggio della frazione solida del digestato;

- la modifica della viabilità interna all’impianto e incremento delle superfici pavimentate, nonché modifiche al tracciato della recinzione dell’impianto di biogas;

- la traslazione della scala esterna del vano pompe.

 Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria alla medesima data di inoltro dell’istanza, ha avviato l’iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.

 A seguito dell’informativa trasmessa dalla Società agricola, con nota protocollo n. 485025 del 20 novembre 2017, si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo – DGR n. 1676/2011.

 Ravvisando l’ipotesi di infrazione al comma 3, dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha attivato, nei confronti della società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” la contestazione della violazione alla prescrizione n. 11., contenuta nell’allegato alla più volte citata DGR n. 1676/2011.

 Contestualmente, il responsabile del procedimento regionale, constatata la necessità di acquisire dei pareri in sanatoria delle opere e strutture già realizzate, formalizzava la proposta di indizione della Conferenza di servizi in modalità asincrona. 

 A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 22 dicembre 2017, protocollo n. 537374, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il medesimo, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola, un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha completato la trasmissione della documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 84654 del 5 marzo 2018, n. 196416 del 28 maggio 2018 e n. 286344 del 9 agosto 2018);

- AVEPA – Sportello unico agricolo di Padova, con nota acquisita a protocollo regionale n. 19041 del 17 gennaio 2018 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;

- l’Amministrazione Comunale di Bagnoli di Sopra (PD) ha espresso parere favorevole alle opere di variante (protocollo regionale n. 22640 del 19 gennaio 2017);

- l’Azienda ULSS n. 6 Euganea ha confermato il precedente parere favorevole (protocollo regionale n. 5654 dell’8 gennaio 2018);

- il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha confermato il precedente parere favorevole (protocollo regionale n. 46328 del 6 febbraio 2018).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e smi (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della LR 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1676/2011 e smi (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 59 del 12 giugno 2012);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e smi Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e smi”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della P.O. Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

CONFERMATO che:

- con atto pubblico del 6 maggio 2002, voltura n. 5908.1/2005 in atti dal 3 maggio 2005, protocollo n. PD0110144, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Milano il 21/05/2002 al n. 5368, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Milano, come da atto notarile a firma del dott. Paolo Lovisetti, notaio in Milano (Rep. n. 265568 e Racc. n. 32129), risulta che la società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia – Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 15, particelle n. 7, 10, 19 e foglio 11, particella n. 113;

- con atto di costituzione del 29 giugno 2007, n. 3077.1/2007 in atti dal 29 giugno 2007, protocollo n. PD0250245, e rispettiva variazione nel classamento del 10 ottobre 2008, n. 24211.1/2008 in atti dal 10 ottobre 2008, protocollo n. PD0275525, risulta che la società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia – Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 15, particella n. 73 e n. 62;

- con contratto preliminare di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto registrato all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova 2 il 13 settembre 2011 al n. 15540, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 14 settembre 2011, al Registro generale n. 33898 e Registro particolare n. 21055, come da atto notarile del 25 agosto 2011 a firma del dott. Elena Bressan, notaio in Conselve (Rep. n. 23095) e autenticato in data 13 settembre 2011 dal dott. Stefano Zanellato, notaio in Conselve (Rep. n. 34425 e Racc. n. 17162), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 11, mappale n. 113;

- con contratto preliminare di costituzione di servitù di elettrodotto per cabina elettrica, registrato all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova 2 il 13 settembre 2011 al n. 15541, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 14 settembre 2011, al Registro generale n. 33899 e Registro particolare n. 21056, come da atto notarile del 25 agosto 2011 a firma del dott. Elena Bressan, notaio in Conselve (Rep. n. 23096) e autenticato in data 13 settembre 2011 dal dott. Stefano Zanellato, notaio in Conselve (Rep. n. 34426 e Racc. n. 17163, la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 15, mappale n. 73);

- con contratto preliminare di costituzione di servitù di passaggio, registrato all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova 2 il 13 settembre 2011 al n. 15541, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 14 settembre 2011, al Registro generale n. 33987 e Registro particolare n. 21116, come da atto notarile del 25 agosto 2011 a firma del dott. Elena Bressan, notaio in Conselve (Rep. n. 23096) e autenticato in data 13 settembre 2011 dal dott. Stefano Zanellato, notaio in Conselve (Rep. n. 34426 e Racc. n. 17163, la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità di passaggio pedonale e carraio al fabbricato ad uso cabina elettrica (Comune di Bagnoli di Sopra (PD) foglio 15, mappale n. 73);

- con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0272296 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;

PRESO ATTO che:

- con atto “tipo mappale”, presentato all’Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. PD0237728 del 18 giugno 2007, la società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia – Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 15, particella n. 74;

- con atto “tipo mappale, presentato all’Ufficio provinciale di Padova, protocollo n. PD0235454 del 5 settembre 2012 gli originari mappali n. 7 19, foglio 15, catasto terreni, Comune di Bagnoli di Sopra, risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 84, stesso Comune;

- con atto di compravendita di immobile condotto in locazione finanziaria registrato all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Padova 2 il 29 dicembre 2017 al n. 22665 serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova il 2 gennaio 2018 al Registro generale n. 226 e Registro particolare n. 168, come da atto notarile del 28 dicembre 2017 a firma del dott. Giuseppe marcolini, notaio in Montegrotto terme (PD) (Rep. n. 22.718 e Racc. n. 8.907, la società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” ha la disponibilità delle superfici interessate alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia e della cabina elettrica (Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 15, particelle n. 80 e 84 (ex 7 e 19); 

- con nota protocollo n. 352343 del 18 agosto 2017, la società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.”, conformemente alla DGR n. 453/2010, ha trasmesso nuova perizia di stima, asseverata dal geom. Fabio Scudellaro, iscritto all’albo dei geometri della provincia di Padova al n. 2936 e giurata presso il Tribunale di Rovigo il 4 aprile 2017, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 302.704,27 (euro trecentoduemilasettecentoquattro/27);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 18 ottobre 2011, il completamento della costruzione di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla fermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), per un totale di 17.520 tonnellate/anno tal quali, pari al 100 % del totale in peso della biomassa conferita;

3. di confermare in capo alla società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” (P.IVA 02202840282), con sede legale in via Garibaldi, n. 83 – Comune di Bagnoli di Sopra (PD) e operativa in via Mameli – Comune di Bagnoli di Sopra (PD), l’autorizzazione unica delle opere e impianti di cui al precedente punto 2., catastalmente individuati nel Comune di Bagnoli di Sopra (PD), foglio 15, mappali n. 74 e 84 (ex 7 e 19), il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 307312 del 28 giugno 2011, n. 361961 del 28 luglio 2011, n. 381455 del 10 agosto 2011, n. 400274 del 26 agosto 2011, n. 430853 del 19 settembre 2011 e n. 485025 del 20 novembre 2011;

4. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato con il punto n. 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1676 del 18 ottobre 2011 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2. nonché dei dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della DGR n. 1676/2011;

5. di approvare, in sostituzione del punto 10. del dispositivo della Giunta Regionale n. 1676 del 18 ottobre 2011, l’importo euro 302.704,27 (euro trecentoduemilasettecentoquattro/27) quale nuovo ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti n. 3., 5. e 6. della deliberazione della Giunta regionale n. 1676 del 18 ottobre 2011, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

6. di comunicare, alla società “Azienda agricola Sant’Anna s.s.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1584_AllegatoA_381129.pdf

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