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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1501 del 16 ottobre 2018
Ditta S.E.L.C. s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata "BOAROL" sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) e modificazione del piano di coltivazione della residuale area di coltivazione originaria. L.R. 44/1982.
Trattasi dell’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) nonché della modificazione del piano del piano di coltivazione della parte residuale area della cava originariamente autorizzata.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta S.E.L.C. s.r.l. (C.F. 00222720237), con sede a Grezzana (VR) in via Domenico da Lugo n. 12, con nota in data 11.03.2014, acquisita al prot. n. 112855 del 14.03.2014, aveva presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonchè dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 308/2009 e D.G.R. n. 327/2009), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata “BOAROL” sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) nonché di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
In particolare, l’area di cava richiesta in ampliamento ricade interamente in Comune di Negrar (VR).
L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito in parte la procedura di cui alla L.R. n. 44/1982, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione della domanda.
A tale riguardo, infatti, nell’ambito della procedura di V.I.A., la domanda di coltivazione in ampliamento della cava era stata pubblicata in data 28.03.2014 sul quotidiano “Corriere del Veneto”e in data 09.04.2014 i contenuti del progetto erano stati presentati al pubblico. Nel corso dell’istruttoria erano pervenute le osservazioni formulate da:
A seguito delle citate osservazioni, dei pareri pervenuti nonché del parere negativo espresso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici con nota prot. n. 0020621 CL. 34.19.07/8, la ditta S.E.L.C. s.r.l., con nota in data 15.09.2015 acquisita al prot. n. 367804 del 15.09.2015, aveva trasmesso alla Struttura competente per la V.I.A. la documentazione progettuale relativa ad un progetto integralmente sostitutivo di quello allegato all’istanza originaria del 11.03.2014.
Espletati tutti gli adempimenti istruttori, l’istanza e relativo progetto erano stati quindi sottoposti alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, con parere n. 11 del 13.09.2017, si era espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.
La Direzione Commissioni Valutazioni, in osservanza delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 1461/2016, aveva quindi trasmesso il parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 11/2017 alla Direzione Difesa del Suolo per l’acquisizione del parere di natura mineraria.
In fase di istruttoria V.I.A., il Comune di Negrar, con deliberazione del Consiglio n. 60 del 17.04.2014, aveva espresso motivato parere contrario al progetto originario di ampliamento del 2014 mentre non si è mai espresso sul progetto sostitutivo di cui alla documentazione acquisita in Regione al prot. n. 367804/2015.
Sempre nel corso dell’istruttoria V.I.A. era stato acquisito il parere della C.T.P.A.C. di Verona la quale, nella seduta del 14.07.2016 aveva espresso parere favorevole subordinatamente “alla positiva verifica di compatibilità ambientale e all’esito positivo della valutazione di incidenza ambientale” e con la seguente prescrizione: “per quanto riguarda gli imbocchi sia per la fase di gestione sia al termine dei lavori di coltivazione dovranno essere rispettate le indicazioni regionali di cui al punto 5 dell’allegato A della D.G.R.V. n. 652 del 20 marzo 2007”.
Come stabilito dall’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all’approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell’ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l’ampliamento delle esistenti, è obbligatorio e vincolante.
L’area di intervento è sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di bosco (art. 42, lettera g, del D.lgs. n. 42/2004) nonché più genericamente per gli effetti della L. 1497/39.
Proprio in ordine al vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sull’area di cava, nel corso dell’istruttoria V.I.A., era stato acquisito il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che, in data 04.02.2016, si era espresso favorevolmente.
L’area di cava oggetto di ampliamento e di modificazione del piano di coltivazione nella parte residuale dell’area originaria dista circa 2,9 Km dall’area S.I.C./Z.P.S.denominata “Monti Lessini:Ponte di Veja, Vajo della Marciora” ed individuata dal codice IT3210006 .
Al riguardo, è stato acquisito il parere in data 20.05.2014 della Struttura competente in materia di V.INC.A., con il quale è stata verificata l’effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, come dichiarato dalla ditta che riteneva l’intervento riconducibile alla fattispecie di esclusione prevista all’allegato A paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014, tenuto anche conto che gli interventi in variante si sviluppano interamente in sotterraneo.
La domanda e il relativo progetto sono stati quindi sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 20.04.2018, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (Allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Nel medesimo parere, la C.T.R.A.E. ha controdedotto alle osservazioni formulate dall’avv. Dalfini, dall’avv. Zantedeschi e dal sig. Ghira nonché ha confutato le argomentazioni alla base del parere contrario espresso dal Comune di Negrar con deliberazione consiliare n. 60/2014, ritenendo in conclusione che le osservazioni siano da considerarsi superate, alla luce delle previsioni del nuovo progetto presentato.
Con nota prot. n. 249675 del 29.06.2018, la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta S.E.L.C. s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 20.04.2018, ha chiesto alla ditta medesima di ottemperare alle prescrizioni imposte dalla C.T.R.A.E. e propedeutiche alla stesura del provvedimento autorizzativo.
In particolare è stata richiesta apposita documentazione per attestare la reale assenza di qualsiasi forma di escavazione nell’area di cava oggetto di stralcio (indicata con campitura a pallini blu nella planimetria a scala 1:1000 tavola n. 4 “Stato attuale-Planimetria di superficie”) e per comprovare la sussistenza di condizioni di stabilità del versante interessato dall’intervento.
La ditta, con nota in data 02.07.2018, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 267632 del 03.07.2018 ha trasmesso quanto richiesto.
La documentazione presentata dalla ditta è stata esaminata dalla competente Direzione Difesa del Suolo ed è stata ritenuta esaustiva e pienamente rispondente a quanto richiesto e quindi è stata recepita e inserita negli atti del progetto, in ottemperanza sia alla prescrizione di cui al punto n. 4 del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 11 del 13.09.2017 sia alla prescrizione di cui alla lettera j del parere della C.T.R.A.E. del 20.04.2018.
Inoltre, al punto n. 4 del parere della C.T.R.A.E. del 20.04.2018, è stato espresso parere favorevole “all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 subordinatamente all’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo ”.
Al riguardo, visto il notevole tempo trascorso dalla presentazione della domanda di ampliamento della cava, si è ritenuto opportuno, al fine di non gravare ulteriormente sui tempi di conclusione del procedimento, procedere alla stesura della presente deliberazione, rinviando ad altro provvedimento a firma del Dirigente della Difesa del Suolo l’approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, una volta che la ditta avrà prodotto le analisi richieste, fermo restando che i lavori di coltivazione non potranno essere avviati prima del rilascio del provvedimento di approvazione del Piano medesimo.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 22.12.2017 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0061150_20171222.
Con comunicazione in data 22.12.2017 il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta S.E.L.C. s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del citato D.Lgs. n. 159/2011.
Il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 24.400 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di calcare per granulati pari a circa 153.700 mc.
Corre l’obbligo di precisare che la vigente L.R. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, all’art. 30 stabilisce: “ Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuti inizio” . Pertanto sia il parere C.T.R.A.E. del 20.4.2018 sia la presente deliberazione, quale provvedimento conclusivo di un procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 13/2018, sono coerenti e conformi alle disposizioni di cui alla previgente L.R. n. 44/1982.
Si precisa tuttavia che ogni azione e adempimento da porre in essere successivamente al rilascio della presente autorizzazione, soggiace alle disposizioni della L.R. n. 13/2018, che potranno, allorché ne sarà possibile la puntuale applicazione in virtù dell’adozione dei previsti provvedimenti attuativi, dar luogo a modifiche dei contenuti della presente deliberazione.
Tanto premesso, si propone di autorizzare la ditta S.E.L.C. s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita nei Comuni di Grezzana e Negrar (VR) e di autorizzare la modifica del piano di coltivazione nella residuale area originaria di coltivazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda della ditta S.E.L.C. s.r.l., originariamente pervenuta in Regione ed acquisita al al prot. n. 112855 del 14.03.2014, per la coltivazione in ampliamento della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata “BOAROL” e sita in Comune di Grezzana e Negrar (VR) e la documentazione progettuale allegata
VISTA la successiva documentazione progettuale presentata ed acquisita al prot. n. 367804 del 15.09.2015, in sostituzione integrale di quanto depositato con l’istanza originaria;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il parere della C.T.PA.C. di Verona;
VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il parere n. 11 del 13.09.2017 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. che ha espresso il giudizio di favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
VISTO il parere in data 04.02.2016 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Veneto, acquisito al protocollo regionale n. 44381 del 04.02.2016;
VISTO il parere in data 20.05.2014. con il quale la struttura competente in materia di V.INC.A ha verificato l’effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTA la L.R. 52/1978;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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