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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 23 ottobre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1455 del 08 ottobre 2018

Approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio accreditate: Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale - D.lgs n. 502/1992 art. 8 quinquies e l.r. n. 22/02 art. 17 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si definisce uno schema tipo di  accordo contrattuale per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Ulss e gli erogatori di prestazioni di cure intermedie nell’ambito dell’Ospedale di Comunità e dell’Unità Riabilitativa Territoriale.  

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Piano Socio-Sanitario della Regione del Veneto-PSSR, approvato con legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012,  definisce lo sviluppo dell'assistenza intermedia un obiettivo strategico regionale, da realizzarsi per il tramite di due specifiche unità di offerta: l'Ospedale di Comunità-ODC e l'Unità Riabilitativa Territoriale-URT.

La cornice normativa nella quale si è esplicata l’azione della Regione del Veneto per dare attuazione alle disposizioni in materia di assistenza intermedia contenute nel PSSR è definita dalla legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

In ossequio alla suddetta disciplina la Giunta Regionale ha definito con DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, con DGR n. 2108 del 10 novembre 2014 e con DGR n. 433 del 6 aprile 2017 - per quanto attiene alla specificazione del requisito ODC.1.11. “deve essere garantita l’assistenza medica” - i requisiti minimi e di qualità necessari per conseguire l'autorizzazione all'esercizio e alla realizzazione. Successivamente, con DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014, con il fine di concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale, ha definito gli "ulteriori requisiti tecnici di qualificazione”  necessari, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, al conseguimento dell’accreditamento istituzionale.

Normata la parte “autorizzativa” si rende necessario definire, ai sensi dell’art. 17 comma 4 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 lo schema tipo di accordo contrattuale necessario alla regolamentazione dei rapporti tra l’ente pubblico e i soggetti accreditati.

L’accreditamento delle strutture sanitarie attribuisce ai soggetti accreditati la qualifica istituzionale di gestori del servizio pubblico, ma non consente l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario regionale se non previa conclusione di appositi accordi. L’art. 17  comma 1 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002,  in materia,  precisa che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazione sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente".

Il richiamo effettuato dall’art. 17 comma 1 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 al livello di spesa annualmente definito, rappresenta evidenza dell’obbligo disposto in capo all’amministrazione regionale di contemperare le proprie scelte in materia di apprestamento dei servizi sanitari con le effettive disponibilità finanziarie. Al fine di garantire il tendenziale obbligatorio mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario in sede di programmazione sanitaria, è dunque necessario intervenire al fine di garantire da una parte l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e dall’altra l’efficientamento nell’uso delle risorse pubbliche.

Nel caso di specie, considerato che la prestazione coincide con la singola giornata di degenza, la quantità massima di prestazioni potenzialmente erogabili nella singola struttura di ricovero intermedio è data dal numero massimo di giornate di degenza a disposizione degli utenti nell’ambito dei posti letto accreditati con delibera di Giunta Regionale. La remunerazione delle prestazioni a carico dell’Azienda Ulss è stabilita applicando alle giornate di degenza una tariffa di importo non superiore al valore stabilito con DGR n. 433 del 6 aprile 2017, entro il limite massimo delle risorse individuate dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale. 

Per quanto rappresentato nel presente provvedimento, ai sensi dell’art. 17 comma 3 della l.r. n. 22 del 16 agosto 2002 che attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare i rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.,  si propone di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale di cui all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, precisando che in ordine ai contenuti del suddetto accordo contrattuale sono stati sentiti, il giorno 12 luglio 2018, i soggetti gestori di ODC e URT.

L’Allegato A disciplina i rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Ulss e gli erogatori di prestazioni di cure intermedie nell’ambito dell’Ospedale di Comunità e dell’Unità Riabilitativa Territoriale, ed esplica la sua efficacia dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Ai sensi dell’art. 17, comma 4 della l.r. n. 22 del 16 agosto 2002 competente alla stipula degli accordi contrattuali è il Direttore Generale dell’Azienda Ulss territorialmente competente.

Spetta all’Azienda Ulss di ubicazione territoriale, nella figura del Direttore di Distretto o suo delegato il compito di effettuare l’attività di verifica sull’applicazione del presente accordo tramite il proprio personale.

Si riportano, infine, delle disposizioni tese al governo della fase di sottoscrizione dell’accordo contrattuale di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e di governo delle criticità connesse alla conclusione dei futuri procedimenti di rinnovo di accreditamento istituzionale, nei termini di seguito esposti:

  • gli accordi contrattuali già sottoscritti ed in vigore a seguito del conseguimento dell’accreditamento istituzionale di ODC e URT, vanno ricondotti ai contenti dello schema tipo di accordo contrattuale di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  • per quanto attiene alle strutture con accordo contrattuale in essere ed iter di rinnovo di accreditamento istituzionale avviato - con oneri di accreditamento versati  -  ma non concluso  per cause non imputabili alla struttura medesima,  si dispone la prosecuzione dell’attività erogata per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio nelle more della conclusione del procedimento avviato, nel rispetto della rispondenza alla programmazione regionale  e dei vincoli economico-finanziario del SSR.

Per fini di monitoraggio le Aziende Ulss dovranno inviare alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, copia degli accordi contrattuali sottoscritti secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

In coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto e Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3 aprile 2012 e ss.mm.ii. e successivi aggiornamenti, le Aziende ULSS dovranno acquisire idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione degli accordi contrattuali di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il d.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002;

VISTA la legge regionale n. 23 del 29 giugno 2012;

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016;

VISTA la DGR n. 2718 del 24  dicembre  2012;

VISTA la DGR n. 537 del 3 aprile 2012;

VISTA la DGR n. 2108  del 10 novembre  2014;

VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014;

VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016;

VISTA la DGR n. 433 del 6 aprile 2017;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
  2. di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale per le strutture di ricovero intermedio – Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale - di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto accreditato e dal direttore generale dell’Azienda Ulss di ubicazione territoriale;
  3. di stabilire che la data di entrata in vigore dello schema tipo di accordo contrattuale di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, coincide con la data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  4. di stabilire che gli accordi contrattuali in vigore fra le Aziende Ulss e i soggetti accreditati per le funzioni di Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali, dovranno essere ricondotti ai contenuti dello schema tipo di accordo contrattuale di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, entro 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  5. di stabilire per le strutture con accordo contrattuale vigente, sottoscritto ai sensi dell’odierno provvedimento, con iter di rinnovo di accreditamento avviato - e oneri di accreditamento versati - non concluso per cause non imputabili alla struttura medesima, la prosecuzione dell’attività erogata per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio nelle more della conclusione del procedimento avviato, nel rispetto della rispondenza al fabbisogno e dei vincoli economico-finanziario del SSR;
  6. di stabilire che, per fini di monitoraggio, le Aziende Ulss  dovranno inviare alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, copia degli accordi contrattuali sottoscritti secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
  7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – LEA all’esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1455_AllegatoA_379546.pdf

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