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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 12 ottobre 2018


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1423 del 02 ottobre 2018

Disposizioni operative e procedurali per la classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19, comma 1 e articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti attuate dalle imprese agrituristiche riconosciute, nonché l’adozione dell’immagine coordinata regionale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.

L'Assessore Federico Caner di concerto con l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’articolo 9, comma 2, della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 recante “Disciplina dell’agriturismo” prevede, per una maggiore trasparenza ed uniformità del rapporto tra domanda ed offerta di servizi agrituristici, la definizione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale determinati unitamente alle modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali nell’attuazione degli stessi.

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”, sono stati emanati i criteri di classificazione omogenei delle aziende agrituristiche, con un sistema articolato in cinque categorie, ed è stato approvato il marchio nazionale dell’agriturismo italiano identificato dal simbolo del girasole. 

L’articolo 2 del suddetto Decreto ministeriale, in particolare, prevede la possibilità per le Regioni di adattare alle specifiche realtà territoriali ed alla propria normativa regionale, i criteri di classificazione nazionali, sulla base di una metodologia unitaria prestabilita, previo parere dello stesso Ministero.

Con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5964 del 3 giugno 2014 sono state emanate le modalità di applicazione del marchio nazionale dell’agriturismo.

La Regione del Veneto, all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013 n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28"  ha previsto che la Giunta Regionale dia attuazione alla classificazione delle imprese agrituristiche che svolgono le attività di ospitalità di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), operanti nel territorio regionale, stabilendo altresì che tale sistema di classificazione risponda ai criteri omogenei determinati per l’intero territorio nazionale con il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 marzo 2013, n. 54 ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Nel recepire i criteri nazionali omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche di cui al decreto ministeriale n. 1720 del 13 febbraio 2013, si è ritenuto opportuno prevedere alcuni adattamenti alla realtà regionale.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del sopracitato DMiPAAF n. 1720/2013, la Regione del Veneto, con nota protocollo n. 131931 del 9 aprile 2018, ha notificato al MiPAAF le modifiche proposte ai criteri nazionali. Con lettera del 18 aprile 2018, prot. n. 145472, il MiPAAF ha comunicato che le modifiche apportate non contrastano con le indicazioni contenute nell’allegato B al DMiPAAF n. 1720/2013.

Con il presente provvedimento si provvede, quindi, all’attivazione del sistema di classificazione delle aziende agrituristiche attive che offrono le attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti come definite dagli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 28/2012 e ss.mm.ii.

A tal fine, si propone di approvare:

- l'Allegato A concernete i "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità";
- l'Allegato B concernete la “Tabella per il calcolo della categoria di classificazione” che consente alle aziende di autodeterminare la propria categoria di classificazione.

In attuazione dell’art. 2, comma 5, della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 830 dell’8 giugno 2018, ha stabilito che le funzioni non fondamentali già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in materia di turismo e agriturismo, continuino ad essere eserciate, in regime transitorio, da tali Enti, sino al 31 dicembre 2018.

Si propone quindi di prevedere che la domanda di classificazione, per le aziende agrituristiche in attività, debba essere presentata entro e non oltre 180 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, tramite SUAP, alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31 dicembre 2018 e, successivamente a tale data, tramite SUAP, agli uffici regionali che saranno individuati con successivo provvedimento.

Si propone inoltre, in coerenza con le strutture turistico ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, di ritenere che la classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio salvo l’ipotesi di sopravvenuta modifica dei requisiti che impone la presentazione di una nuova domanda di classificazione e fatta salva l’ipotesi di modifica d’ufficio del livello di classificazione a seguito di controlli a campione.

L’articolo 20 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28, prevede che le aziende agrituristiche adottino il marchio turistico regionale di cui alla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, articolo 5, e alle disposizioni come da ultimo assunte con DGR n. 2078 del 14 dicembre 2017, associato ai criteri richiamati dal DMiPAAF n. 1720/2013 e con la modalità previste dal DMiPAAF n. 5964/2014. Al fine di ottemperare a predette prescrizioni nonché agli obblighi previsti dall’articolo 25 comma 1 lettera b) della L.R. n. 28/2012, entro e non oltre 180 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, le aziende agrituristiche sono tenute a presentare domanda di utilizzo del Marchio agriturismo italia, associato al simbolo identificativo del turismo veneto. Alla scadenza dei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, le aziende agrituristiche sono tenute ad esporre la “Targa di riconoscimento” che contraddistingue l’attività esercitata.    

Si propone quindi di demandare a successivo decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la predisposizione, in attuazione delle disposizioni contenute nell’Allegato A alla presente deliberazione e alle leggi vigenti in materia, del modello di “Targa di riconoscimento”, distinta tra imprese che svolgono servizio di ospitalità e imprese che non lo esercitano, nonché della modulistica necessaria a fini istruttori.  

Si propone, altresì di autorizzare il predetto Direttore ad apportare modificazioni ed integrazioni in termini non sostanziali agli Allegati A e B qualora si rendessero necessarie, al fine della semplificazione dell’iter procedimentale o del loro coordinamento con sopravvenute modifiche delle leggi o disposizioni riguardanti l'attività agrituristica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii. "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"; 

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 19 aprile 2016 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 5 maggio 2016 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Sostituzione Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" alla Deliberazione n. 502 del 19/04/2016. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 14 dicembre 2017 “Approvazione iniziative promozionali afferenti al Piano Turistico Annuale di promozione turistica 2017 e al Programma Promozionale settore primario anno 2017. DD.G.R. n. 70 e n. 68 del 27 gennaio 2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 830 del 8 giugno 2018 «Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell’art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità 2018”. Definizione del nuovo modello organizzativo»;

VISTO il DMiPAAF  n. 1720 del 13 febbraio 2013 recante “Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche”;

VISTO il DMiPAAF n. 5964 del 3 giugno 2014 “Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell’agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell’agriturismo”;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

  1. di considerare le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare le modalità di applicazione e la simbologia del sistema di classificazione delle attività di ospitalità in alloggi e in spazi aperti attuate dalle aziende agrituristiche operanti nella Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii., come individuate nei seguenti allegati:
  • Allegato A “Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità”;
  • Allegato B “Tabella per il calcolo della categoria di classificazione”;
  1. di stabilire che le aziende agrituristiche operanti nella Regione del Veneto presentino, entro e non oltre 180 dall’approvazione del presente provvedimento, domanda di utilizzo del Marchio Agriturismo Italia, come determinato dal DMiPAAF n. 1720/2013 e con le modalità previste dal DMiPAAF n. 5964/2014, associato al simbolo identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, articolo 5 e alle disposizioni da ultimo assunte con DGR n. 2078 del 14 dicembre 2017;
  1. di stabilire che alla scadenza dei 60 giorni successivi alla presentazione della domanda, le aziende agrituristiche sono tenute ad esporre la “Targa di riconoscimento” che contraddistingue l’attività esercitata;
  1. di disporre che le domande di classificazione delle aziende agrituristiche debbano pervenire entro e non oltre 180 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, tramite SUAP, alla Provincia/Città metropolitana competente sino al 31 dicembre 2018 e, successivamente a tale data, tramite SUAP, agli uffici regionali che saranno individuati con successivo provvedimento secondo le procedure di cui all’Allegato A e all’Allegato B;
  1. di dare atto che giusta DGR n. 830/2018, in attuazione della legge regionale n. 45/2017, sino al 31 dicembre 2018 le funzioni già conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in materia di turismo e agriturismo, continuino ad essere eserciate, in regime transitorio, previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 30/2016, da tali Enti;
  1. di stabilire che, in coerenza con le strutture turistico ricettive disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, la classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio, salvo l’ipotesi di sopravvenuta modifica dei requisiti che impone la presentazione di una nuova domanda di classificazione e fatta salva l’ipotesi di modifica d’ufficio del livello di classificazione a seguito di controlli a campione;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, nonché delle leggi vigenti in materia, il modello di “Targa di riconoscimento”, distinta tra aziende che svolgono servizio di ospitalità e aziende che non lo esercitano, e la modulistica necessaria ai fini istruttori, autorizzandolo ad apportare modificazioni ed integrazioni in termini non sostanziali agli allegati qualora si rendessero necessarie al fine della semplificazione dell’iter procedimentale o del loro coordinamento per sopravvenute modifiche delle leggi o disposizioni riguardanti l'attività agrituristica;
  1. di dare atto che, ai sensi degli articoli 19, 20 e 25 della legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii., tutte le aziende agrituristiche in attività sono obbligate ad esporre la “Targa di riconoscimento”;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1423_AllegatoA_379101.pdf
1423_AllegatoB_379101.pdf

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