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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 11 settembre 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 28 agosto 2018

Ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. Cava di calcare per industria denominata "CAMPOLONGO" in Comune di Val Liona (VI). Autorizzazione a coltivare la cava, per la parte non coltivata nell'ambito della precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, e ricomposizione complessiva della cava. L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone il rilascio di autorizzazione che ha per contenuto il completamento della coltivazione della cava di calcare per industria denominata Campolongo, in Comune di Val Liona, già rilasciata alla ditta Thiene Costruzioni con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, e la ricomposizione complessiva del sito.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 2162 del 14.07.2000 è stata autorizzata alla ditta Thiene Costruzioni S.r.l. la coltivazione, in ampliamento, della cava di calcare per industria, denominata “CAMPOLONGO” in Comune di San Germano dei Berici, ora Comune di Val Liona (VI), sostituendo le precedenti autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 2582 del 17.05.1983 e n. 2902 del 05.08.1997 e stabilendo il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione entro il 14.10.2013.

L’autorizzazione paesaggistica, rinnovata con decreto della Direzione regionale geologia e ciclo dell’acqua n. 87 del 03.05.2006, è scaduta il 03.05.2011.

Con decreto della Direzione regionale geologia e attività estrattive n. 49 del 23.03.2009 è stata estinta la parte nord della cava, prendendo atto dell’esaurimento e della ricomposizione ambientale di tale settore.

La Direzione regionale Geologia e ciclo dell’acqua, con Ordinanza n. 241 del 30.11.2006, aveva disposto la sospensione dei lavori di coltivazione della cava a seguito dell’accertata mancanza della disponibilità, da parte della ditta titolare dell’autorizzazione, dei terreni di una parte dell’area di cava. Fu avviato quindi il procedimento di decadenza dell’autorizzazione previsto all’art. 30 della L.R. 44/1982.

Tuttavia, con D.G.R. n. 1425 del 18.05.2010, prendendo atto dell’acquisizione di tutta la disponibilità dell’area di cava da parte della ditta, il procedimento di decadenza è stato interrotto ed è stata disposta la ripresa dei lavori impartendo ulteriori prescrizioni esecutive.

La ditta Thiene Costruzioni S.r.l. nel frattempo è stata posta in liquidazione e, con decreto n. 822/2010 del Tribunale di Vicenza, ha ottenuto l’omologazione del concordato preventivo al fallimento nominando il liquidatore quale commissario giudiziale.

Con istanza in data 21.10.2014, acquisita al prot. 457362 del 30.10.2014, la ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. presentava domanda per l’autorizzazione a proseguire i lavori di coltivazione della cava, allegando gli atti di acquisto per alcuni terreni della cava in argomento e gli atti preliminari di disponibilità per i terreni rimanenti. Produceva altresì la dichiarazione di nulla-osta al subentro nell’attività di coltivazione, sottoscritta dal commissario liquidatore della ditta Thiene Costruzioni S.r.l.

Con nota 535700 del 15.12.2014 la Sezione regionale Geologia e georisorse comunicava al richiedente che la domanda, ancorché relativa alla prosecuzione di un’autorizzazione scaduta, avrebbe dovuto essere sottoposta preliminarmente alla valutazione di assoggettabilità a V.I.A. (screening) in virtù delle intervenute disposizioni normative di cui all’art. 20 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e alle DD.G.R. n. 303 del 10.02.2009 e n. 327 del 17.02.2009.

Al fine di esaminare alcune problematiche relative alla riattivazione della cava, evidenziate da parte del Comune di San Germano dei Berici, con nota 241668 del 11.06.2015 la Sezione Geologia e georisorse ha indetto una riunione, che si è tenuta in data 19.06.2015 presso gli uffici regionali. Alla riunione hanno partecipato dirigenti e funzionari regionali, il Sindaco e il Vicesindaco del Comune di San Germano dei Berici, i rappresentanti della Thiene Costruzioni S.r.l. in concordato e proprietaria di parte dei terreni e i rappresentanti della ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. In tale sede sono state esaminate le problematiche segnalate, relative alla riqualificazione del sito estrattivo e alla viabilità per il trasporto del materiale.

Dall’incontro è emerso che la ripresa dei lavori di coltivazione avrebbe potuto essere autorizzata alla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. in quanto detentrice della disponibilità dei terreni della cava, in parte per acquisizione diretta da terzi e in parte per effetto di un preliminare di acquisto dalla Thiene Costruzioni S.r.l., posto che la prosecuzione della coltivazione, che comporta l’estrazione di un volume residuo di calcare stimato in circa 200.000 mc., doveva essere principalmente finalizzata alla sistemazione ambientale del sito, rimanendo valide le caratteristiche progettuali morfologiche e vegetazionali del progetto di sistemazione autorizzato nel 2000.

Nel corso della riunione si è convenuto sulla necessità che:

  • i lavori siano articolati in tre fasi estrattive e di ricomposizione, procedenti dall’alto verso il basso,  subordinando l’inizio della terza fase alla completa ricomposizione ambientale (comprensiva del rinverdimento) della prima fase, previa verifica da parte del Comune;
  • non potranno essere apportati in cava materiali dall’esterno, fatto salvo il terreno vegetale per le quantità strettamente necessarie alle esigenze della ricomposizione che sarà oggetto di apposita autorizzazione nell’ambito dei lavori della terza fase;
  • al fine di ridurre l’impatto sulla viabilità locale, i lavori dovranno essere diluiti in un arco temporale di circa 10 anni, prevedendo a tal fine un quantitativo di materiale da trasportare non superiore a 20.000 mc annui;
  • l’inizio dei lavori di coltivazione debba essere subordinato alla presentazione di una convenzione fra la ditta esecutrice e il Comune riguardo ai percorsi dei mezzi di trasporto del materiale, alla limitazione del numero dei viaggi e alla definizione degli orari.

Successivamente la ditta ha presentato al protocollo regionale n. 400012 del 18.10.2016 istanza di verifica di assoggettabilità a VIA con relativo progetto di coltivazione, costituito dal completamento del progetto già autorizzato modificato nella sequenza operativa come concordato nella riunione sopra citata. Con nota presentata dalla ditta e acquisita al prot. 178126 del 08.05.2017 è stato specificato che tale istanza era da intendersi presentata anche ai sensi dell’art. 13 della intervenuta L.R. 4/2016 in base a quanto stabilito dalla DD.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016.

In particolare, la D.G.R. 1979/2016 stabilisce che le autorizzazioni da rilasciare nel caso di riattivazione di cava senza che sia stata presentata domanda di proroga dei termini stabiliti per la conclusione dei lavori, come nel caso di specie, qualora il progetto di coltivazione non sia modificato o sia oggetto di varianti non sostanziali, sono soggette all’art. 13 della L.R. 4/2016 e trovano applicazioni le modalità procedurali della D.G.R. 1020/2016. Quest’ultima prevede la presentazione della domanda alla competente struttura regionale in materia di V.I.A. contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione.

Con decreto n. 47 del 18.12.2017, la Direzione regionale Commissioni valutazioni, preso atto del parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 06.12.2017, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

  1. “tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
  2. in fase autorizzativa dovrà essere prodotta una relazione acustica di approfondimento circa il livello di pressione sonora determinati dall'attività presso il recettore R5;
  3. dovranno essere recepite le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nella relazione tecnica istruttoria n. 218/2017 del 30/08/2017 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, trasmessa agli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. con nota in data 31/08/2017 protocollo 365758 […];
  4. non dovrà essere utilizzato l'esplosivo in fase estrattiva;
  5. si dovrà verificare la compatibilità tra i mezzi di trasporto previsti e le condizioni delle infrastrutture viarie esistenti;
  6. al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
  7. in considerazione delle previsioni di durata dell'attività in questione (10 anni) e della volumetria annua di materiale estratto (non superiore a 20.000 mc/anno), il numero di mezzi per il trasporto del materiale in entrata/uscita della cava non dovrà essere superiore a quanto previsto in progetto (una media di 12 viaggi/giorno)”.

Con nota n. 66668 del 20.02.2018 la Direzione Difesa del suolo ha quindi avviato il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione di cava ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta di produrre la documentazione di approfondimento prescritta dal DDR n. 47/2017 ed in particolare di fornire:

  • la verifica della compatibilità del trasporto del materiale, organizzato su una media di circa 20.000 mc/anno corrispondente a una media di 12 viaggi/giorno (tra piene e vuoto), con le infrastrutture viarie presenti;
  • una relazione acustica di approfondimento circa il livello di pressione sonora determinato dall’attività presso il recettore R5 dell’elaborato PE01_07 “valutazione acustica” allegato alla domanda.

Con la medesima nota è stato inoltre chiesto al Comune di Val Liona (nato dalla fusione del Comune di San Germano dei Berici  con il Comune di Grancona):

  • di conoscere la situazione relativa ai versamenti dei contributi ex art. 20 della L.R. 44/1982, da parte della precedente ditta titolare, in ottemperanza della convenzione in data 23.02.2000 rep. 195 del Comune di San Germano dei Berici stipulata fra la Thiene Costruzioni S.r.l. e il Comune medesimo, tenuto conto che, secondo detta convenzione, i contributi dovevano essere completamente versati entro il 2005 in ragione della cubatura del giacimento, indipendentemente dai tempi di effettiva estrazione dello stesso;
  • di pubblicare l’istanza all’Albo pretorio al fine di acquisire eventuali opposizioni od osservazioni.

In risposta, il Comune di Val Liona, con nota 2151 del 20.03.2018 acquisita al prot. 107911 del 21.03.2018, ha inviato osservazioni e opposizioni alla riattivazione del cava con riguardo ai seguenti aspetti:

  • in relazione al rapporto traffico/infrastrutture, l’accordo di massima raggiunto nell’incontro del giugno 2015 con l’Amministrazione sarebbe da ritenersi inefficace poiché successivamente ad esso, con deliberazione di Giunta comunale del 28.11.2016, veniva ribadita la contrarietà alla riattivazione della cava;
  • le infrastrutture presenti sul territorio risultano mutate rispetto al passato, compreso il costante e progressivo invecchiamento delle stesse, e pertanto viene richiesto alla ditta di produrre, a proprie spese, materiale tecnico atto a verificare l’effettiva portata delle strade e dei ponti interessati dal trasporto del materiale di cava;
  • sul tema impatti, viene sottolineata la ripercussione psicofisica su tutta la cittadinanza della riattivazione della cava rispetto alla radicata percezione che l’attività di cava sia conclusa, comprovata anche dalla ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale sito all’uscita della cava.

Con riferimento agli adempimenti in capo alla ditta precedente titolare della cava, circa il versamento dei contributi in ragione del materiale estratto ai sensi dell’art. 20 della LR 44/1982, il Comune ha comunicato che a seguito di atto di transazione, approvato con delibera del Consiglio comunale di San Germano dei Berici n. 36 del 21.11.2007, la ditta Thiene Costruzioni S.r.l., come previsto dalla relativa convenzione, ha saldato quanto dovuto all’Amministrazione comunale per il materiale complessivamente autorizzato ancorché non ancora estratto. Il Comune ha anche segnalato che la ditta non ha realizzato il tronco stradale previsto all’art. 14 della medesima convenzione.

Con prot. 144307 del 17.04.2018 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. sulla verifica della compatibilità del trasporto del materiale con le infrastrutture viarie presenti e la relazione acustica di approfondimento, come richieste con nota 66668 del 20.02.2018.

Con nota 160077 del 02.05.2018 la Direzione Difesa del suolo ha comunicato alla ditta che la documentazione acquisita risultava inadeguata e insufficiente per quanto riguarda la parte relativa alla verifica della compatibilità del movimento dei veicoli per il trasporto del materiale di cava con le infrastrutture viarie esistenti ed è stato quindi chiesto di produrre almeno i seguenti elementi:

  • ricognizione dei tracciati viari previsti per il trasporto del materiale derivante dalla riattivazione della cava, documentati con apposito rilievo fotografico, grafici ecc. e corredati da descrizione sulle caratteristiche delle strade e dei ponti interessati;
  • relazione che evidenzi la presenza di eventuali criticità dei percorsi in rapporto alle caratteristiche dei mezzi di trasporto del materiale e della frequenza degli stessi, con relative valutazioni sulla compatibilità del tracciato ovvero proposte di eventuali accorgimenti per minimizzare le situazioni di conflitto.

La ditta ha fatto pervenire al prot. 177394 del 15.05.2018 la documentazione integrativa richiesta, dalla quale risulta che:

  • non sussistono particolari problematiche legate alle dimensioni dei mezzi rispetto alle caratteristiche delle strade né punti critici dal punto di vista della sicurezza e della visibilità;
  • esistono criticità non risolte e collegate alla portata dei manufatti (ponti) lungo i previsti tracciati di trasporto del materiale;
  • il rispetto delle norme del codice della strada e dei limiti di velocità, unitamente alla limitazione che la ditta si è autoimposta di 12 passaggi/giorno contro i 120 passaggi/giorno della precedente attività della Thiene Costruzioni S.r.l., consentono di ridurre i disagi;
  • per quanto riguarda i limiti di peso imposti ai vettori di trasporto del materiale, la ditta chiede un confronto con il Comune e con i gestori delle strutture viarie per la verifica della portata e per concordare con il Comune altre forme di minimizzazione degli impatti.

Stante ciò, si ritiene che la verifica della compatibilità tra i mezzi di trasporto previsti e le condizioni delle infrastrutture viarie esistenti, come prescritta  dal decreto 47/2017 di esclusione dalla procedura di VIA, possa ritenersi espletata.

Considerato quanto concordato nella citata riunione del 19.06.2015 e tenuto conto delle ultime precisazioni del Comune sul tema traffico e viabilità, risulta necessario prescrivere che l'inizio dei lavori sia subordinato  alla presentazione di una convenzione fra ditta e Comune riguardo i percorsi dei mezzi di trasporto del materiale, la limitazione del numero di viaggi, le caratteristiche di portata dei mezzi e la definizione degli orari.

Per quanto attiene l’approfondimento sul livello di pressione sonora determinato dall'attività presso il recettore R5, prescritto dal decreto 47/2017, la ditta, con la documentazione acquisita al prot. n. 144307 del 17.04.2018, ha evidenziato il rispetto dei limiti acustici.

In relazione agli effetti psicofisici negativi sulla cittadinanza lamentati dal Comune, si osserva che l’intervento è stato escluso dalla procedura di VIA, proprio in ragione del fatto che non vengono generati impatti significativi sull'ambiente. Inoltre, considerata la modesta entità dell’intervento, che prevede una volumetria annua di materiale estratto non superiore a 20.000 mc, e viste le finalità di completamento della ricomposizione ambientale del sito estrattivo, ora in condizioni di degrado, si ritiene che i timori manifestati dal Comune siano infondati.

Ricadendo la cava in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, l’U.O Geologia e la Direzione Pianificazione territoriale hanno redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che la riattivazione dell’attività estrattiva risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.

La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota 89392 in data 08.03.2018, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi. Essendo trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Nell’ambito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stata valutata la compatibilità dell’intervento in relazione agli aspetti intervenuti successivamente all’autorizzazione. In particolare il progetto ha ottenuto parere favorevole con prescrizioni dalla competente U.O. regionale VAS VINCA NUVV nei confronti del SIC IT3220037 “Colli Berici” ed è risultato compatibile anche rispetto al Piano d’area dei Monti Berici.

In data 16.03.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 13 recante norme per la disciplina dell’attività di cava, la quale dispone all’art. 30 che ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui hanno avuto inizio, quindi nel caso specifico trova ancora applicazione al L.R. 44/1982.

Trattandosi di intervento che ripropone fedelmente il progetto inizialmente autorizzato alla ditta Thiene Costruzioni s.r.l., i pareri favorevoli a suo tempo espressi da Comune, C.T.P.A.C. e C.T.R.A.E. conservano immutata la loro validità.

Conseguentemente, è possibile procedere direttamente con il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione a completare i lavori a suo tempo autorizzati, senza necessità di ulteriori pareri oltre a quelli precedentemente citati.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 01.02.2018, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.

In considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta, è quindi possibile rilasciare alla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. il rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava di calcare per industria, denominata “CAMPOLONGO” in Comune di Val Liona (VI), già autorizzata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, secondo il progetto di coltivazione allora autorizzato, come modificato dalla documentazione progettuale acquisita al prot. 400012 del 18.10.2016, recependo le prescrizioni stabilite nel decreto n. 47 del 18.12.2017 della Direzione regionale commissioni valutazioni e le considerazioni sopra riportate.

Il presente provvedimento assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale in sostituzione di quello a suo tempo presentato dalla ditta Thiene Costruzioni S.r.l.

Sulla base dei lavori ancora da eseguire e del computo metrico estimativo del progetto, verificato sulla base del prezziario regionale, risulta congruo un deposito cauzionale dell’importo di € 280.000,00.

Si evidenzia infine che, trattandosi di autorizzazione rilasciata ad una ditta diversa dalla precedente, dovrà essere applicato l’art. 20 della L.R. 44/1982 per il versamento dei contributi in ragione del materiale estratto mediante la sottoscrizioni di una nuova convenzione con il Comune di Val Liona ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell’atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A), anche se, come risulta dalla comunicazione dello stesso Comune, i contributi sono stati già completamente versati dalla ditta precedente in ragione dell’intero volume del giacimento autorizzato alla coltivazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la D.G.R. n. 2162 del 14.07.2000 di autorizzazione, in ampliamento, della cava di calcare per industria, denominata “CAMPOLONGO”;

VISTO il decreto della Direzione regionale geologie e attività estrattive n. 49 del 23.03.2009 di estinzione parziale della cava;

VISTA la domanda in data 21.10.2014, acquisita al prot. 457362 del 30.10.2014, della ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. per il rinnovo dell’autorizzazione a riattivare la cava di calcare per industria denominata “CAMPOLONGO”;

VISTO il decreto n. 47 del 18.12.2017 della Direzione regionale commissioni valutazioni che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;

VISTA la documentazione progettuale della cava autorizzata con D.G.R. 2162/2000 e la documentazione progettuale acquisita al prot. . 400012 del 18.10.2016;

VISTE la L.R. 16.03.2018 n. 13 e la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e smi;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;

delibera

  1. di autorizzare la ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c.  (C.F. 02002050280), con sede a Vo (PD) in via Vo di Sotto n. 312, a coltivare la cava calcare per industria denominata “CAMPOLONGO” in Comune di Val Liona (VI), in conformità al progetto acquisito al prot. 400012 del 18.10.2016  ed escluso dalla procedura di VIA con DDR n. 47/2017 e con le prescrizioni di seguito indicate;
  2. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di completamento della coltivazione della cava in relazione al vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistente sull’area di cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all’art. 16 della L.R. 44/1982;
  3. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
  4. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con deliberazione n. 2162 del 17.07.2000;
  5. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da calcare per industria per un volume ancora da estrarre pari a circa 200.000 mc;
  6. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 10 anni dalla consegna del presente provvedimento;
  7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
    1. presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 280.000,00 (duecentoottantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
    2. presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, i titoli relativi alla disponibilità dell’area della cava, regolarmente registrati, almeno per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;
    3. stipulare con il Comune di Val Liona, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, la convenzione di cui all’art.20 della L.R. 44/1982 secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione (allegato A) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
    4. presentare, prima di iniziare i lavori, alla Direzione regionale Difesa del suolo una convenzione con il Comune riguardo i percorsi dei mezzi di trasporto del materiale, la limitazione del numero di viaggi, le caratteristiche di portata dei mezzi e la definizione degli orari, in relazione a quanto previsto alla successiva lettera i;
    5. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area di cava con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell’area medesima o posti in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il la U.O. regionale Forestale Ovest, riportando le monografie di ciascun cippo di delimitazione in coordinate assolute, verificabili con GPS;
    6. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l’area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a m 1,5 e muniti di cartelli ammonitori di pericolo;
    7. non utilizzare l'esplosivo in fase estrattiva;
    8. utilizzare, al fine di limitare le emissioni gassose e le emissioni di polveri durante le attività di coltivazione, automezzi per il trasporto del materiale estratto con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
    9. limitare l’asporto dalla cava del materiale estratto ad un quantitativo non superiore a 20.000 mc/anno e conseguentemente il numero di mezzi per il trasporto del materiale in entrata/uscita della cava non dovrà essere superiore a quanto previsto in progetto (una media di 12 viaggi/giorno di cui 6 in uscita e 6 in entrata);
    10. subordinare l’inizio della terza fase estrattiva, prevista dal progetto acquisito al prot. 400012 del 18.10.2016, alla verifica da parte del Comune di Val Liona della completa ricomposizione ambientale (comprensiva del rinverdimento) della prima fase;
    11. non asportare dalla cava il materiale associato di scarto e di scopertura che dovrà essere impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica della cava;
    12. è consentito, soltanto durante la terza fase dei lavori, l’utilizzo di terreno vegetale proveniente dall’esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, previa specifica autorizzazione da richiedere alla competente Direzione regionale e purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito;
    13. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area della cava;
    14. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione della U.O. Forestale regionale Ovest relativa all’attecchimento delle essenze arboree;
    15. rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia;
  8. di fare obbligo alla ditta di osservare inoltre le seguenti prescrizioni e raccomandazioni in relazione agli habitat e alle specie tutelate dal SIC IT3220037 “Colli Berici” nel quale ricade la cava:
    1. mantenere invariata, per l'intero periodo di coltivazione e ricomposizione dell'area di cava, l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per le specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
    2. eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase di stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;
    3. utilizzare per il rinverdimento delle aree interessate dalla realizzazione delle opere sementi o fiorume di provenienza locale (nel caso in cui miscugli commerciali presentino entità alloctone). La ricomposizione ambientale mediante l'impatto arboreo-arbustivo (di specie legnose autoctone e di origine certificata) sia orientato alla realizzazione delle cenosi della serie "della bassa Pianura Padovana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmentum)" e che la gestione e manutenzioni dei suddetti rimboschimenti, e relativo corredo nemorale, proceda fino all'accertamento dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stagionalmente pertinente di tale serie. Tale accertamento sia effettuato rifacendosi preferibilmente alle modalità indicate nel manuale ISPRA n. 142/2016 "Manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat", con frequenze da definirsi in funzione dell'affermazione dei caratteri diagnostici di ciascun elemento stazionalmente pertinente di tale serie, e comunque fino a quando non risulta accertato l'instaurarsi di dinamiche sufficienti al mantenimento nel lungo periodo delle suddette cenosi;
    4. trasmettere la reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione degli interventi previsti per la coltivazione e ricomposizione di ciascun lotto. Le informazioni sull'accertamento di cui sopra andranno fornite nel rispetto delle disposizioni ripotate nella D.G.R. n. 1066/2007;
    5. comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e la conclusione delle fasi di coltivazione e ricomposizione di ciascun lotto, del cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressone e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
    6. adeguare sulla scorta delle indicazioni di cui alle precedenti lettere e successivamente trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza, del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 del documento di valutazione di incidenza a corredo del progetto presentato al prot. 400012 del 18.10.2016 ;
    7. trasmettere, all'autorità competente per l'approvazione dello studio per la valutazione di incidenza debitamente firmato, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. n. 2299/2014), la dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilata e firmata (allegato G alla D.G.R. n. 2299/2017);
    8. comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti di ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;
  9. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 7 lettera a. del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000 per l’importo di € 830.000,00 (ottocentotrentamila/00) (polizza n. D40.552.405 in data 26.07.2006 della Sasa assicurazioni riassicurazioni S.p.a.– ordine di costituzione n. 360/2007) nonché di restituire alla ditta Thiene Costruzioni S.r.l., in concordato preventivo, i relativi atti di garanzia;
  10. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale competente potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evoluzione della situazione presente sull’area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza, anche disponendo, se del caso, l’utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
  11. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
  12. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
  13. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di € 100,00 (cento/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  14. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  15. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Val Liona, alla Provincia di Vicenza, all’U.O. regionale Forestale Ovest;
  16. di comunicare la presente autorizzazione alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
  17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  19. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  20. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto.

(seguono allegati)

1267_AllegatoA_377151.pdf

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