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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 28 agosto 2018
Ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. Cava di calcare per industria denominata "CAMPOLONGO" in Comune di Val Liona (VI). Autorizzazione a coltivare la cava, per la parte non coltivata nell'ambito della precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, e ricomposizione complessiva della cava. L.R. 44/1982.
Il provvedimento dispone il rilascio di autorizzazione che ha per contenuto il completamento della coltivazione della cava di calcare per industria denominata Campolongo, in Comune di Val Liona, già rilasciata alla ditta Thiene Costruzioni con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, e la ricomposizione complessiva del sito.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 2162 del 14.07.2000 è stata autorizzata alla ditta Thiene Costruzioni S.r.l. la coltivazione, in ampliamento, della cava di calcare per industria, denominata “CAMPOLONGO” in Comune di San Germano dei Berici, ora Comune di Val Liona (VI), sostituendo le precedenti autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 2582 del 17.05.1983 e n. 2902 del 05.08.1997 e stabilendo il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione entro il 14.10.2013.
L’autorizzazione paesaggistica, rinnovata con decreto della Direzione regionale geologia e ciclo dell’acqua n. 87 del 03.05.2006, è scaduta il 03.05.2011.
Con decreto della Direzione regionale geologia e attività estrattive n. 49 del 23.03.2009 è stata estinta la parte nord della cava, prendendo atto dell’esaurimento e della ricomposizione ambientale di tale settore.
La Direzione regionale Geologia e ciclo dell’acqua, con Ordinanza n. 241 del 30.11.2006, aveva disposto la sospensione dei lavori di coltivazione della cava a seguito dell’accertata mancanza della disponibilità, da parte della ditta titolare dell’autorizzazione, dei terreni di una parte dell’area di cava. Fu avviato quindi il procedimento di decadenza dell’autorizzazione previsto all’art. 30 della L.R. 44/1982.
Tuttavia, con D.G.R. n. 1425 del 18.05.2010, prendendo atto dell’acquisizione di tutta la disponibilità dell’area di cava da parte della ditta, il procedimento di decadenza è stato interrotto ed è stata disposta la ripresa dei lavori impartendo ulteriori prescrizioni esecutive.
La ditta Thiene Costruzioni S.r.l. nel frattempo è stata posta in liquidazione e, con decreto n. 822/2010 del Tribunale di Vicenza, ha ottenuto l’omologazione del concordato preventivo al fallimento nominando il liquidatore quale commissario giudiziale.
Con istanza in data 21.10.2014, acquisita al prot. 457362 del 30.10.2014, la ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. presentava domanda per l’autorizzazione a proseguire i lavori di coltivazione della cava, allegando gli atti di acquisto per alcuni terreni della cava in argomento e gli atti preliminari di disponibilità per i terreni rimanenti. Produceva altresì la dichiarazione di nulla-osta al subentro nell’attività di coltivazione, sottoscritta dal commissario liquidatore della ditta Thiene Costruzioni S.r.l.
Con nota 535700 del 15.12.2014 la Sezione regionale Geologia e georisorse comunicava al richiedente che la domanda, ancorché relativa alla prosecuzione di un’autorizzazione scaduta, avrebbe dovuto essere sottoposta preliminarmente alla valutazione di assoggettabilità a V.I.A. (screening) in virtù delle intervenute disposizioni normative di cui all’art. 20 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e alle DD.G.R. n. 303 del 10.02.2009 e n. 327 del 17.02.2009.
Al fine di esaminare alcune problematiche relative alla riattivazione della cava, evidenziate da parte del Comune di San Germano dei Berici, con nota 241668 del 11.06.2015 la Sezione Geologia e georisorse ha indetto una riunione, che si è tenuta in data 19.06.2015 presso gli uffici regionali. Alla riunione hanno partecipato dirigenti e funzionari regionali, il Sindaco e il Vicesindaco del Comune di San Germano dei Berici, i rappresentanti della Thiene Costruzioni S.r.l. in concordato e proprietaria di parte dei terreni e i rappresentanti della ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. In tale sede sono state esaminate le problematiche segnalate, relative alla riqualificazione del sito estrattivo e alla viabilità per il trasporto del materiale.
Dall’incontro è emerso che la ripresa dei lavori di coltivazione avrebbe potuto essere autorizzata alla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. in quanto detentrice della disponibilità dei terreni della cava, in parte per acquisizione diretta da terzi e in parte per effetto di un preliminare di acquisto dalla Thiene Costruzioni S.r.l., posto che la prosecuzione della coltivazione, che comporta l’estrazione di un volume residuo di calcare stimato in circa 200.000 mc., doveva essere principalmente finalizzata alla sistemazione ambientale del sito, rimanendo valide le caratteristiche progettuali morfologiche e vegetazionali del progetto di sistemazione autorizzato nel 2000.
Nel corso della riunione si è convenuto sulla necessità che:
Successivamente la ditta ha presentato al protocollo regionale n. 400012 del 18.10.2016 istanza di verifica di assoggettabilità a VIA con relativo progetto di coltivazione, costituito dal completamento del progetto già autorizzato modificato nella sequenza operativa come concordato nella riunione sopra citata. Con nota presentata dalla ditta e acquisita al prot. 178126 del 08.05.2017 è stato specificato che tale istanza era da intendersi presentata anche ai sensi dell’art. 13 della intervenuta L.R. 4/2016 in base a quanto stabilito dalla DD.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016.
In particolare, la D.G.R. 1979/2016 stabilisce che le autorizzazioni da rilasciare nel caso di riattivazione di cava senza che sia stata presentata domanda di proroga dei termini stabiliti per la conclusione dei lavori, come nel caso di specie, qualora il progetto di coltivazione non sia modificato o sia oggetto di varianti non sostanziali, sono soggette all’art. 13 della L.R. 4/2016 e trovano applicazioni le modalità procedurali della D.G.R. 1020/2016. Quest’ultima prevede la presentazione della domanda alla competente struttura regionale in materia di V.I.A. contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione.
Con decreto n. 47 del 18.12.2017, la Direzione regionale Commissioni valutazioni, preso atto del parere del Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 06.12.2017, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:
Con nota n. 66668 del 20.02.2018 la Direzione Difesa del suolo ha quindi avviato il procedimento di rinnovo dell’autorizzazione di cava ai sensi della L.R. 44/1982, chiedendo alla ditta di produrre la documentazione di approfondimento prescritta dal DDR n. 47/2017 ed in particolare di fornire:
Con la medesima nota è stato inoltre chiesto al Comune di Val Liona (nato dalla fusione del Comune di San Germano dei Berici con il Comune di Grancona):
In risposta, il Comune di Val Liona, con nota 2151 del 20.03.2018 acquisita al prot. 107911 del 21.03.2018, ha inviato osservazioni e opposizioni alla riattivazione del cava con riguardo ai seguenti aspetti:
Con riferimento agli adempimenti in capo alla ditta precedente titolare della cava, circa il versamento dei contributi in ragione del materiale estratto ai sensi dell’art. 20 della LR 44/1982, il Comune ha comunicato che a seguito di atto di transazione, approvato con delibera del Consiglio comunale di San Germano dei Berici n. 36 del 21.11.2007, la ditta Thiene Costruzioni S.r.l., come previsto dalla relativa convenzione, ha saldato quanto dovuto all’Amministrazione comunale per il materiale complessivamente autorizzato ancorché non ancora estratto. Il Comune ha anche segnalato che la ditta non ha realizzato il tronco stradale previsto all’art. 14 della medesima convenzione.
Con prot. 144307 del 17.04.2018 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. sulla verifica della compatibilità del trasporto del materiale con le infrastrutture viarie presenti e la relazione acustica di approfondimento, come richieste con nota 66668 del 20.02.2018.
Con nota 160077 del 02.05.2018 la Direzione Difesa del suolo ha comunicato alla ditta che la documentazione acquisita risultava inadeguata e insufficiente per quanto riguarda la parte relativa alla verifica della compatibilità del movimento dei veicoli per il trasporto del materiale di cava con le infrastrutture viarie esistenti ed è stato quindi chiesto di produrre almeno i seguenti elementi:
La ditta ha fatto pervenire al prot. 177394 del 15.05.2018 la documentazione integrativa richiesta, dalla quale risulta che:
Stante ciò, si ritiene che la verifica della compatibilità tra i mezzi di trasporto previsti e le condizioni delle infrastrutture viarie esistenti, come prescritta dal decreto 47/2017 di esclusione dalla procedura di VIA, possa ritenersi espletata.
Considerato quanto concordato nella citata riunione del 19.06.2015 e tenuto conto delle ultime precisazioni del Comune sul tema traffico e viabilità, risulta necessario prescrivere che l'inizio dei lavori sia subordinato alla presentazione di una convenzione fra ditta e Comune riguardo i percorsi dei mezzi di trasporto del materiale, la limitazione del numero di viaggi, le caratteristiche di portata dei mezzi e la definizione degli orari.
Per quanto attiene l’approfondimento sul livello di pressione sonora determinato dall'attività presso il recettore R5, prescritto dal decreto 47/2017, la ditta, con la documentazione acquisita al prot. n. 144307 del 17.04.2018, ha evidenziato il rispetto dei limiti acustici.
In relazione agli effetti psicofisici negativi sulla cittadinanza lamentati dal Comune, si osserva che l’intervento è stato escluso dalla procedura di VIA, proprio in ragione del fatto che non vengono generati impatti significativi sull'ambiente. Inoltre, considerata la modesta entità dell’intervento, che prevede una volumetria annua di materiale estratto non superiore a 20.000 mc, e viste le finalità di completamento della ricomposizione ambientale del sito estrattivo, ora in condizioni di degrado, si ritiene che i timori manifestati dal Comune siano infondati.
Ricadendo la cava in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, l’U.O Geologia e la Direzione Pianificazione territoriale hanno redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che la riattivazione dell’attività estrattiva risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.
La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota 89392 in data 08.03.2018, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004.
Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi. Essendo trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004.
Nell’ambito della verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stata valutata la compatibilità dell’intervento in relazione agli aspetti intervenuti successivamente all’autorizzazione. In particolare il progetto ha ottenuto parere favorevole con prescrizioni dalla competente U.O. regionale VAS VINCA NUVV nei confronti del SIC IT3220037 “Colli Berici” ed è risultato compatibile anche rispetto al Piano d’area dei Monti Berici.
In data 16.03.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 13 recante norme per la disciplina dell’attività di cava, la quale dispone all’art. 30 che ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui hanno avuto inizio, quindi nel caso specifico trova ancora applicazione al L.R. 44/1982.
Trattandosi di intervento che ripropone fedelmente il progetto inizialmente autorizzato alla ditta Thiene Costruzioni s.r.l., i pareri favorevoli a suo tempo espressi da Comune, C.T.P.A.C. e C.T.R.A.E. conservano immutata la loro validità.
Conseguentemente, è possibile procedere direttamente con il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione a completare i lavori a suo tempo autorizzati, senza necessità di ulteriori pareri oltre a quelli precedentemente citati.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 01.02.2018, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda.
In considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta, è quindi possibile rilasciare alla ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. il rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava di calcare per industria, denominata “CAMPOLONGO” in Comune di Val Liona (VI), già autorizzata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, secondo il progetto di coltivazione allora autorizzato, come modificato dalla documentazione progettuale acquisita al prot. 400012 del 18.10.2016, recependo le prescrizioni stabilite nel decreto n. 47 del 18.12.2017 della Direzione regionale commissioni valutazioni e le considerazioni sopra riportate.
Il presente provvedimento assorbe e sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2162 del 17.07.2000, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale in sostituzione di quello a suo tempo presentato dalla ditta Thiene Costruzioni S.r.l.
Sulla base dei lavori ancora da eseguire e del computo metrico estimativo del progetto, verificato sulla base del prezziario regionale, risulta congruo un deposito cauzionale dell’importo di € 280.000,00.
Si evidenzia infine che, trattandosi di autorizzazione rilasciata ad una ditta diversa dalla precedente, dovrà essere applicato l’art. 20 della L.R. 44/1982 per il versamento dei contributi in ragione del materiale estratto mediante la sottoscrizioni di una nuova convenzione con il Comune di Val Liona ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell’atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A), anche se, come risulta dalla comunicazione dello stesso Comune, i contributi sono stati già completamente versati dalla ditta precedente in ragione dell’intero volume del giacimento autorizzato alla coltivazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la D.G.R. n. 2162 del 14.07.2000 di autorizzazione, in ampliamento, della cava di calcare per industria, denominata “CAMPOLONGO”;
VISTO il decreto della Direzione regionale geologie e attività estrattive n. 49 del 23.03.2009 di estinzione parziale della cava;
VISTA la domanda in data 21.10.2014, acquisita al prot. 457362 del 30.10.2014, della ditta Granzon Antonio & Figli S.n.c. per il rinnovo dell’autorizzazione a riattivare la cava di calcare per industria denominata “CAMPOLONGO”;
VISTO il decreto n. 47 del 18.12.2017 della Direzione regionale commissioni valutazioni che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;
VISTA la documentazione progettuale della cava autorizzata con D.G.R. 2162/2000 e la documentazione progettuale acquisita al prot. . 400012 del 18.10.2016;
VISTE la L.R. 16.03.2018 n. 13 e la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e smi;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;
delibera
(seguono allegati)
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