Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 28 agosto 2018


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1192 del 14 agosto 2018

Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62. Autorizzazione ad accettare la rinuncia al mandato da parte dell'avv. prof. Luca Antonini

Note per la trasparenza

Si tratta di accettare la rinuncia al mandato da parte dell’avv. prof. Luca Antonini nel ricorso avanti la Corte Costituzionale proposto dalla Regione Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 190 del 20.02.2018 è stata autorizzata la proposizione del ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 37, 70, 71, 499, 679, 682, 683, 778, 1072, 1079 e 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62, per violazione degli articoli 3, 32, 38, III e IV comma, 81, 97, 117, II, III e IV comma, 118, 119 Cost., nonché 5 e 120 Cost. per violazione del principio di leale collaborazione.

Con la suddetta DGR n. 190/2018 il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è stato affidato all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all’avv. prof. Luca Antonini del Foro di Treviso e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Successivamente in data 20 luglio 2018 l’avv. prof. Luca Antonini ha comunicato la sua rinuncia al mandato a seguito della sua elezione in data 19 luglio 2018 a Giudice della Corte Costituzionale.

Si rende con questo necessario prendere atto della rinuncia per incompatibilità manifestata dall’avv. prof. Luca Antonini e si conferma tuttavia il mandato già precedentemente autorizzato agli avv.ti Ezio Zanon e Luigi Manzi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visti gli articoli 33, comma 3, lett. m), e 54 dello Statuto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m), l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

- vista la DGR n. 2472 del 23 dicembre 2014.

delibera

  1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, ad accettare la rinuncia al mandato dell’avv. prof Luca Antonini, per incompatibilità sopravvenuta, nel ricorso proposto avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 37; 70; 71; 499; 679; 682; 683; 778; 1072; 1079 e 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62, per violazione degli articoli 3, 32, 38, III e IV comma, 81, 97, 117, II, III e IV comma, 118, 119 Cost., nonché 5 e 120 Cost. per violazione del principio di leale collaborazione;
  1. di confermare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;
  1. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall’art. 2230 del codice civile e dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell’Avvocato Coordinatore;
  1. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro