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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 21 agosto 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1231 del 14 agosto 2018

Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento si provvede all'approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi in sostituzione dell'Allegato B della DGR 1438 del 2017, stante l'intervenuta intesa con le OOSS nell'ambito dei lavori di cui alla Commissione regionale composta da rappresentanti della Regione, delle Aziende ULSS e delle OOSS costituita con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 3 del 17/1/2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con l'approvazione dei provvedimenti DGR n. 1336 del 16/8/2017 e DGR n. 1438 del 5/9/2017, nell'ambito della riorganizzazione avviata con LR n. 23 del 2012 (Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016) e con LR n. 19 del 2016, sono stati definiti i criteri e le modalità con cui viene garantita l'assistenza medica nelle strutture residenziali.

Tali provvedimenti erano stati preceduti dalla costituzione di un Tavolo tecnico sui criteri e modalità con cui assicurare l'assistenza medica in strutture residenziali nel progetto di sviluppo delle cure primarie, d'intesa con le OO.SS. della medicina Generale - FIMMG, SNAMI, INTESA Sindacale e SMI. Il Tavolo tecnico, ha approvato preliminarmente molti punti senza però giungere alla sottoscrizione di un documento condiviso a causa di rivendicazioni delle OOSS non inerenti la materia trattata.

Stante la necessità di addivenire, comunque, alla definizione di alcuni aspetti organizzativi e programmatori che non potevano restare privi di definizione pena importanti responsabilità regionali inerenti alla mancata assicurazione dei servizi sanitari e sociosanitari, si è provveduto all'adozione dei due provvedimenti regionali. Al riguardo si sottolinea come l'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 stabilisca espressamente come l'organizzazione degli uffici per l'erogazione del servizio sia esclusivo compito regionale, sottratto a forme di negoziazione con le controparti sindacali.

Inoltre, sempre l'art. 40 al comma 3-ter prevede che "nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede tra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo".

Una volta approvati i provvedimenti DGR n. 1336 del 2017 e DGR n. 1438 del 2017, in adesione alla richiesta formulata dalle OOSS della medicina generale, con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 3 del 17/1/2018 è stata costituita una Commissione regionale permanente composta da rappresentanti della Regione, delle Aziende ULSS e delle OOSS con funzioni propositive e di monitoraggio sulle modalità con cui assicurare l'assistenza medica nelle strutture residenziali e nelle strutture di ricovero intermedie (ospedale di comunità, Hospice e URT) nel progetto di Sviluppo delle Cure Primarie al fine "di formulare alla Giunta regionale proposte integrative e/o migliorative delle DGR n. 433 del 2017, n. 1336 del 2017 e n. 1438 del 2017".

Nel corso dei lavori della Commissione è emerso come le OOSS reclamassero, principalmente, una modifica dell'Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017, ponendo la rielaborazione dell'articolo 5 "Assistenza medica", del citato Allegato, quale questione pregiudiziale alla possibilità di accordo.

Alla luce di quanto sopra riportato, con l'odierno provvedimento, tenuto conto delle risultanze dei lavori della Commissione di cui ai verbali delle sedute del 7 febbraio 2018, 28 febbraio 2018, 29 maggio 2018 e 20 giugno 2018 e, in particolare, la nuova formulazione dell'articolo 5 dell'Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017 condivisa e sottoscritta dalle stesse OOSS, si propone l'approvazione dell'Allegato A contenente il nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria e l'Ente gestore del Centro di Servizi ai sensi e per gli effetti della LR n. 22 del 2002 (articolo 17, comma 3), così come disposto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (articolo 8 quinques).

Lo schema tipo di accordo contrattuale come da Allegato A al presente provvedimento, è da intendersi sostitutivo dell'Allegato B, approvato con DGR n. 1438 del 2017.

Si conferma quanto già stabilito con DGR n. 1438 del 2017 in tema di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizio per cui le disposizioni contenute nel paragrafo "Assistenza programmata di ospiti non autosufficienti in Case di Riposo, RSA ed altre Strutture Protette" dell'Allegato A alla DGR n. 4395 del 2005 ed ogni altra disposizione connessa sono superate e non più applicabili.

Si ritiene di ribadire che sono esclusivamente i soggetti accreditati, individuati tra quelli già autorizzati "tenuto conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture ..., in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti" (art. 15 della LR n. 22 del 2002), che possono erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario regionale unicamente nell'ambito di accordi contrattuali sottoscritti con le aziende ULSS di riferimento.

Per quanto concerne le strutture con accordo contrattuale in essere è prevista la prosecuzione delle attività nelle more del completamento dell'iter di conferma dell'accreditamento nel rispetto della rispondenza al fabbisogno e dei vincoli economico-finanziari di sistema al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, superando quanto diversamente indicato dalla DGR n. 1438 del 2017.

Si conferma la sospensione dell'accordo contrattuale per giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità erogativa del servizio.

Si rammenta che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 9/1/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto e Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/4/2012 e successivi aggiornamenti, le aziende ULSS dovranno acquisire idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione degli accordi contrattuali di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR n. 22 del 16/8/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la DGR n. 3856 del 3/12/2004 "L. n. 5 del 3/2/1996, art. 13. Erogazione prestazioni sanitarie: Approvazione schema tipo convenzione tra aziende ULSS e Centri di Servizi";

RICHIAMATA la DGR n. 1303 del 3/7/2012 "LR n. 22 del 16/8/2002 - Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - art. 1, commi 3 e 5: Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture sociosanitarie e sociali accreditate (artt. 8-quinquies e 8-sexies, D.Lgs. n. 502 del 1992; art. 11, legge n. 328 del 2000)";

RICHIAMATA la DGR n. 1860 del 25/11/2016 "Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16/8/2002";

RICHIAMATA la DGR n. 1861 del 25/11/2016 "Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR n. 84 del 16/1/2007 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR n. 2067 del 3/7/2007 per le strutture socio sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. LR n. 22 del 16/8/2002";

RICHIAMATA la DGR n. 1336 del 16/8/2017 "Indicazioni alle aziende ULSS della Regione del Veneto sui criteri e modalità con cui garantire l'assistenza medica nelle strutture residenziali in attuazione alla riorganizzazione avviata con LR n. 23 del 2012 (Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016) e con L.R. n. 19 del 2016";

RICHIAMATA la DGR n. 1438 del 5/9/2017 "Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e L.R. n. 22 del 16/8/2002";

RICHIAMATA la DGR n. 5 del 5/1/2018 "Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex articolo 50 legge n. 326 del 24/11/2003. Ulteriori disposizioni ed applicazioni";

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 3 del 17/1/2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della LR n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto e che si intende sostitutivo dell'Allegato B, approvato con DGR n. 1438 del 5/9/2017;

3. di confermare quanto già stabilito con DGR n. 1438 del 2017 in tema di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizio per cui le disposizioni contenute nel paragrafo "Assistenza programmata di ospiti non autosufficienti in Case di Riposo, RSA ed altre Strutture Protette" dell'Allegato A alla DGR n. 4395 del 2005 ed ogni altra disposizione connessa sono superate e non più applicabili;

4. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale l'introduzione di eventuali integrazioni tecniche finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale;

5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Servizi Sociali e la Direzione programmazione sanitaria per quanto di rispettiva competenza;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1231_Allegato A_376739.pdf

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