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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 89 del 28 agosto 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1164 del 07 agosto 2018

Ditta Bagnara Roberto. Autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1596 del 13.05.1998 a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "SALINE MELAGON 4", in Comune di Asiago (VI). Dichiarazione di decadenza. L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Il provvedimento riguarda la dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione a coltivare la cava di marmo SALINE MELAGON 4 in Comune di Asiago, per perdita dell’idoneità tecnico-economica della ditta titolare.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 1596 del 13.05.1998,  la ditta Colpo Lidio e Figli S.n.c. è stata autorizzata ad ampliare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “SALINE MELAGON 4” in terreni in disponibilità del Comune di Asiago (VI), secondo un progetto di coltivazione comprendente gli ambiti delle precedenti autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 2117 del 22.04.1980 e n. 4044 del 03.08.1982, e revocando quindi queste ultime.

Con decreto della Direzione regionale Geologia e Ciclo dell’Acqua, n. 140 del 30.04.2004, l’autorizzazione è stata intestata alla ditta Bagnara Roberto e con decreto n. 155 del 28.07.2006 la Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive ha rinnovato l’autorizzazione paesaggistica fino al 03.01.2010.

A seguito del rinvenimento di una grotta carsica, denominata “Abisso Rolling Stones”, nella zona est della cava, con Ordinanza n. 244 del 19.10.2007, la Direzione regionale competente ha sospeso, in via cautelare, i lavori di coltivazione per un raggio di 50 m dall’ingresso della grotta.

La ditta Bagnara Roberto, con istanza acquisita al prot. 311491 del 13.06.2008, ha chiesto la proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori di coltivazione.

Con nota n.137611 del 11.03.2010, è stato chiesto alla ditta di integrare la domanda di proroga, sprovvista di documentazione, presentando anche un progetto di variante non sostanziale alla coltivazione della cava, che tenesse conto della grotta rinvenuta e del fatto che la Federazione Speleologica Veneta ne ha proposto l’apertura al pubblico.

Con Ordinanza n. 58 del 18.04.2011 la Direzione Geologia e Georisorse ha disposto la sospensione di tutti i lavori di estrazione per difformità accertate dalla Provincia nella conduzione dei lavori di coltivazione della cava.

La documentazione di variante è stata poi presentata dalla ditta e acquisita al prot. 179533 del 17.04.2012. Le indagini geomeccaniche condotte con l’ausilio di georadar per la redazione della variante hanno evidenziato, in corrispondenza della cavità carsica, uno spessore di roccia mediamente di 5 m e, in alcuni punti, di 1,5 – 2 m, dove si presenta anche intensamente fratturata. Tale situazione comporta l’instabilità della copertura rocciosa nell’area orientale della cava, tanto da non poter aggiungere ulteriori carichi né apportare il materiale previsto per la ricomposizione morfologica né utilizzare macchine operatrici.

L’ambito della grotta deve perciò essere interdetto agli accessi mediante apposite recinzioni e deve essere oggetto di specifico monitoraggio. Gli unici interventi ammissibili in tale zona consistono nel riporto di uno strato di terreno vegetale dello spessore non superiore a 30 cm e nella semina a prato.

Preso atto quindi di quanto emerso dalle indagini geomeccaniche svolte, con Ordinanza n. 59 del 18.04.2012 la Direzione regionale Geologia e Georisorse ha fatto obbligo al direttore responsabile della cava di interdire l’accesso alle aree più pericolose.

Su tali presupposti, la variante presentata prevede di limitare l’impiego del materiale associato al rimodellamento e ricostituzione dei profili morfologici della sola porzione occidentale della cava, nella quale non è ancora conclusa la coltivazione del banco di marmo, quantificato in circa 8.900 mc di materiale utile, mentre nella zona orientale prevede gli interventi di minima come sopra descritti (riporto massimo di 30 cm di terreno vegetale e semina a prato).

L’esito dell’istruttoria sull’istanza di proroga e sul progetto di variante, con le indicazioni sopra evidenziate, ha dimostrato che l’intervento è ammissibile anche sotto il profilo paesaggistico, in quanto ritenuto necessario e funzionale alla ricomposizione del sito e alla valorizzazione dell’emergenza carsica riscontrata. Al riguardo, trattandosi di cava inserita in zona paesaggisticamente vincolata, in data 05.09.2013 è stato chiesto il parere alla Soprintendenza. Trascorso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004 senza che sia pervenuto il parere, lo stesso si intende formalmente acquisito per silenzio assenso.

Nel corso dell’istruttoria, il Tribunale di Bassano del Grappa con sentenza n. 14/2013 del 02.05.2013 ha dichiarato il fallimento della ditta individuale Bagnara Roberto, avverso il quale la ditta ha presentato reclamo presso la Corte d’Appello di Venezia che, con sentenza 2125/2013 del 23.07.2013, ne ha disposto il rigetto.

Con comunicazione della Sezione regionale Geologia e Georisorse n. 257601 del 17.06.2013, è stato avviato il procedimento di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 30 della L.R. 44/1982  in quanto la procedura fallimentare ha fatto venir meno l’idoneità tecnico-economica della ditta a proseguire i lavori della cava.

Allo scopo di procedere ad una eventuale insinuazione nel fallimento, è stata eseguita una prima determinazione dei costi per il completamento della ricomposizione ambientale, sulla base della documentazione tecnica presentata per la variante non sostanziale in istruttoria e tenuto conto del prezziario regionale. Detti costi sono stati quantificati, con decreto della Direzione Geologia e Georisorse n. 12 del 21.01.2013, in € 596.988,37.

Il deposito cauzionale agli atti è costituito da polizza fideiussoria n. 5009022231647 della Fata Assicurazioni Danni S.p.a. per l’importo di € 246.322,40.

Con nota n. 251701 del 16.06.2013 è stato comunicato all'Avvocatura regionale di procedere con l'insinuazione al passivo del fallimento per la differenza fra l'importo determinato con il citato decreto n. 12/2013 e il deposito cauzionale in essere.

Con nota n. 383097 del 07.10.2016, preso atto della sentenza n. 2125/2013 della Corte d’Appello di Venezia, comunicata dal Curatore fallimentare con nota acquisita al prot. 29281 del 22.1.2014, della cancellazione della ditta dalla Camera di Commercio e della procedura fallimentare in corso, la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto alla C.T.P.A.C. di Vicenza il parere ai sensi del V e VI comma dell’art. 43 della L.R. 44/1982 per l’adozione delle determinazioni di cui agli articoli 30 e 27 della medesima legge.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 e 43 della L.R. 44/1982, infatti, la dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta regionale sentita la C.T.P.A.C. e la C.T.R.A.E..

La C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 17.11.2016 ha espresso parere favorevole alla decadenza dell’autorizzazione.

Nel corso del procedimento di decadenza, la ditta Bagnara Giuseppe, con nota acquisita al prot. 462177 del 25.11.2016, ha trasmesso:

  • una comunicazione del Comune di Asiago dell’anno 2011, inerente l’istruttoria relativa al passaggio definitivo della disponibilità dei terreni della cava alla ditta Bagnara Giuseppe;
  • una comunicazione dell’anno 2015 dell’allora Curatore fallimentare della ditta Bagnara Roberto, relativa a un nullaosta al subentro della ditta Bagnara Giuseppe nella coltivazione della cava;
  • il nullaosta preventivo al trasferimento dell’autorizzazione a favore della ditta Bagnara Giuseppe, rilasciato con decreto  della Direzione Geologia e Attività Estrattive n. 94 del 15.07.2010.

Riguardo a quanto comunicato dalla ditta Bagnara Giuseppe, si evidenzia che il trasferimento dell’autorizzazione non era stato poi perfezionato per mancanza della necessaria documentazione. Inoltre il Comune di Asiago, con nota acquisita al prot. 417914 del 02.08.2010,  aveva evidenziato un inadempimento contrattuale della ditta cedente Bagnara Roberto, che si configurava come elemento ostativo al definitivo cambio di titolarità della disponibilità delle aree di cava.

È stato quindi chiesto il previsto parere alla C.T.R.A.E. che, nella seduta del 15.06.2017, rilevata la situazione cha ha portato alla perdita della capacità tecnico economica della ditta titolare dell’autorizzazione, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 44/1982, alla dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1596 del 13.05.1998 e parere favorevole alla sussistenza dell’interesse minerario alla coltivazione del giacimento residuo, come da parere che si allega al presente provvedimento (Allegato A).

La Commissione regionale ha inoltre determinato di prendere atto, sulla base del progetto autorizzato e della variante che tiene conto della grotta “Abisso Rolling Stones”, della presenza in cava di circa 8.900 mc di materiale utile calcare lucidabile (marmo) e conseguentemente di attivare le procedure previste all’art. 27 della L.R. 44/1982.

Successivamente è entrata in vigore la L.R. 16.03.2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” che dispone all’art. 30 che ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cave, in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui hanno avuto inizio, quindi nel caso specifico la L.R. 44/1982.

Tanto premesso, occorre prendere atto di quanto emerso dall’istruttoria e dichiarare la decadenza dell’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1596 del 13.05.1998 e nel contempo attivare quanto stabilito all’art. 27 della L.R. 44/1982.

Tale norma infatti stabilisce, nei casi di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 30 della L.R. 44/1982, che “qualora il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta regionale invita il proprietario del fondo a presentare entro sei mesi domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro lo stesso termine, presentino domanda, con l’avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, decorso inutilmente il termine medesimo”.

In quest'ultimo caso, la Giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Risulta pertanto necessario, contemporaneamente all’adozione della dichiarazione di decadenza, invitare il Comune di Asiago, che detiene la disponibilità dell’area, a presentare entro sei mesi domanda di subentro nell’autorizzazione o a cedere la disponibilità del giacimento a ditta avente idoneità tecnica ed economica a condurre i lavori di coltivazione secondo il progetto autorizzato, avvertendo che trascorso inutilmente detto termine il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 16 marzo 2018, n. 13 recante norme per la disciplina dell’attività di cava;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1596 del 13.05.1998 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “SALINE MELAGON 4” in Comune di Asiago (VI);

VISTI i decreti regionali n. 140 del 30.04.2004, n. 155 del 28.07.2006, n. 12 del 21.01.2013;

VISTE le Ordinanze n. 244 del 19.10.2007, n. 58 del 18.04.2011, n. 59 del 18.04.2012

VISTA la comunicazione di avvio della procedura di decadenza di cui alla nota 257601 del 17.06.2013 e n. 383097 del 07.10.2016;

VISTO il parere della C.T.P.A.C. di Vicenza;

VISTO e FATTO PROPRIO il parere della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (allegato A);

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 15.06.2017 come da atto allegato alla presente deliberazione (allegato A);
  2. di dichiarare la decadenza, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 44/1982, dell’autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “SALINE MELAGON 4” in Comune di Asiago (VI), rilasciata con D.G.R. n. 1596 del 13.05.1998 e intestata con decreto n. 140 del 30.04.2004 alla ditta Bagnara Roberto;
  3. di invitare, ai sensi dell’art 27 della L.R. 44/1982, il Comune di Asiago, che detiene la disponibilità dell’area della cava, a presentare entro sei mesi domanda di autorizzazione a proprio nome a coltivare la cava secondo la variante non sostanziale in istruttoria, o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro lo stesso termine, presentino domanda di autorizzazione;
  4. di avvertire il Comune di Asiago che, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 44/1982, decorso inutilmente il termine di cui al punto 3., il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell’art. 11 della L. 16.05.1970, n. 281;
  5. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al sig. Cortese Antonio, Curatore fallimentare della ditta Bagnara Roberto, a mezzo di servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890);
  6. di provvedere alla notifica del presente provvedimento al Comune di Asiago e di trasmetterlo alla Provincia di Vicenza, all’Ente garante - Fata Assicurazioni Danni S.p.a. e all’Avvocatura regionale;
  7. di demandare alla Direzione Difesa del Suolo l’esecuzione degli adempimenti previsti dal presente provvedimento;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di incaricare la Direzione difesa del suolo all’esecuzione del presente atto;
  11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto.

(seguono allegati)

1164_AllegatoA_375986.pdf

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