Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 07 agosto 2018
Patrocinatura e difesa del Parco Regionale dei Colli Euganei. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Veneto ed Ente parco Dei Colli Euganei ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), legge regionale 16 agosto 2001, n. 24.
Trattasi di autorizzare la stipulazione di apposita convenzione tra Regione Veneto e Parco Regionale dei Colli Euganei al fine di assicurare la patrocinatura e l'assistenza in giudizio di quest'ultimo da parte dell’Avvocatura regionale.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei ha dichiarato in data 21.6.2018 prot. n. 6012 e 27.7.2018 prot. n.7133, in qualità di ente della Regione del Veneto istituito con l.r. 10 ottobre 1989, n. 38, che intende avvalersi di quanto previsto dall'art.11, comma 8 bis, del D.L. 8 aprile 2013 n.35, convertito con modificazioni in l. 6 giugno 2013, n. 64, presentando richiesta di poter beneficiare del patrocinio legale dell’Avvocatura regionale ai sensi della normativa regionale in vigore.
L'art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 prevede, infatti, che l'Avvocatura Regionale, previa convenzione, possa patrocinare e difendere enti, società, aziende e agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interesse anche potenziali con la Regione. Tale facoltà ora è riconosciuta anche a livello di normativa nazionale dall’art. 11, comma 8 bis, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35.
Lo schema di convenzione che si propone prevede che il patrocinio in giudizio sia assicurato dall’Avvocatura regionale per tutte le cause che riguardano le funzioni e le attività amministrative attribuite dalla Regione Veneto all'Ente Parco. Tale patrocinio sarà reso gratuitamente mentre resteranno a carico dell’Ente le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico conferito e gli oneri fiscali relativi ai giudizi. Le spese di lite in caso di esito favorevole spetteranno alla Regione, mentre in caso di soccombenza saranno a carico del Parco Regionale dei Colli Euganei.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54; - vista la L.R. 16 agosto 2001, n. 24; - visto l’art. 11, comma 8 bis, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 convertito in l. 6 giugno 2013, n. 64.
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro