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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 21 agosto 2018


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1097 del 31 luglio 2018

Approvazione del progetto di disposizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il progetto di disposizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità “Qualità Verificata” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari e incarica la struttura regionale competente di notificarlo alla Commissione europea, secondo la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE. Le disposizioni oggetto di approvazione costituiscono regola tecnica della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001 sono stati notificati alla Commissione europea (di seguito: Commissione), secondo la procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

La Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Si rende necessario, adesso, notificare alla Commissione un altro progetto di regola tecnica della L.R. n. 12/2001, costituito dalle disposizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità “Qualità Verificata” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari (di seguito: Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV), di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tali disposizioni hanno per oggetto le condizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità QV della L.R. n. 12/2001 nei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari identificati dal marchio QV e le modalità per chiedere alla Giunta regionale l’autorizzazione per l’uso di tali riferimenti nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti uno o più prodotti QV o che sono ottenuti dalla trasformazione di un prodotto non trasformato QV.

La struttura regionale competente, accogliendo la richiesta di alcuni concessionari del marchio QV, ha predisposto il progetto di regola tecnica, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, ispirandosi, nei contenuti, ai seguenti atti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali:

  1. “Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato” (applicabili alle denominazioni di origine protette o alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari);
  2. “Criteri per l’utilizzo del riferimento ad una denominazione d’origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato” (applicabili alle denominazioni di origine protette o alle indicazioni geografiche protette dei vini e alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose).

Il progetto di Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV è stato presentato alle organizzazioni professionali agricole e ai concessionari del marchio QV in occasione di una riunione che si è svolta il 31 agosto 2017.

I motivi per cui la Giunta regionale intende adottare le Disposizioni per l’uso dei riferimenti QV, sottoponendole alle preventive valutazioni della Commissione, vanno individuati nell’intento di favorire ulteriori sbocchi di mercato ai prodotti del sistema di qualità QV e, al contempo, permettere la corretta informazione in merito ai prodotti alimentari che contengono prodotti QV o che sono stati ottenuti dalla trasformazione di prodotti QV, per una maggiore tutela dei consumatori.

La Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, deve essere incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento delle seguenti attività relative alla procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva:

  1. predisporre la richiesta di notifica al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (MISE) e trasmetterla, con la documentazione allegata, secondo le modalità stabilite dalla Legge 21/06/1986, n. 317 e successive modificazioni;
  2. predisporre la risposta ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato, provenienti dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri;
  3. apportare al progetto di regola tecnica notificato le eventuali modifiche richieste dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri, in attuazione della citata procedura;
  4. preparare la proposta di deliberazione per l’approvazione del testo definitivo della regola tecnica notificata, nella versione eventualmente modificata, decorso il periodo di differimento previsto dall’articolo 6 della Direttiva;
  5. trasmettere al MISE, per il successivo inoltro alla Commissione, il testo definitivo della regola tecnica notificata e gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) della relativa deliberazione di approvazione.

Occorre differire, inoltre, l’efficacia del presente provvedimento e condizionarla all’esito delle preventive valutazioni della Commissione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva.

Considerato che il provvedimento è ad efficacia differita, se ne prevede la pubblicazione nel BUR omettendo l’allegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (codificazione);

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26 settembre 2016;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il progetto di disposizioni per l’uso dei riferimenti al sistema di qualità “Qualità Verificata” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la successiva notifica alla Commissione europea nell’ambito della procedura d’informazione di cui all’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE;
  3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  4. di differire l’efficacia del presente provvedimento e condizionarla all’esito delle preventive valutazioni della Commissione europea, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’Allegato A.

Allegato (omissis)



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