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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 24 luglio 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1033 del 17 luglio 2018

Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". DGR n. 819 del 8 giugno 2018.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede ad approvare lo schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi in  materia di politiche sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”. DGR n. 819 del 8 giugno 2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ha dettato prime disposizioni regionali in tema di riordino delle funzioni provinciali, disponendo che, nelle more dell’adozione di successivi provvedimenti legislativi in materia, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni loro conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge. 

In particolare, le funzioni in materia di politiche sociali, sono: a) assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale; b) trasporto scolastico degli alunni con disabilità; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre.

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, la quale, agli articoli 1-6, ha definito le linee di fondo per l’avvio di un ampio e complesso progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla LR n. 19/2015.

L’art. 2 della LR n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:

  1. predisposizione di uno o più disegni di legge per l’adeguamento della normativa regionale di settore;
  2. adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo connesso all’esercizio delle funzioni riallocate alla Regione in ottica di efficientamento.

Più di recente, è intervenuta la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità 2018”, che ha operato il riordino normativo in vari settori, in particolare in materia di politiche sociali (art. 46), in conformità alla riallocazione delle funzioni ex provinciali in capo alla Regione, rappresentando il primo passaggio procedurale previsto dall’art. 2 della LR n. 30/2016.

Per adempiere al secondo adempimento procedurale necessario per addivenire all’effettivo avvio della gestione regionale delle funzioni in questione, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 819 del 8 giugno 2018 di riorganizzazione diretto a definire le concrete modalità per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

La deliberazione citata ha preso atto dell’attuale distribuzione presso le Province e la Città metropolitana di Venezia del personale regionale indicato all’Allegato A dello stesso provvedimento che è assegnato a far data dal 1 agosto 2018 alle Aziende ULSS, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale.

La deliberazione citata ha inoltre disposto l’approvazione e applicazione, in via sperimentale, del modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, demandando a successivo provvedimento della Giunta regionale l’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi.

Trattasi, come già ricordato, delle seguenti funzioni:

a.  Assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale

La funzione riguarda gli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell’istruzione degli adulti.

b.  Trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap

La funzione riguarda il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

c.  Interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre

La funzione riguarda gli interventi socio-assistenziali erogati a favore di minori riconosciuti dalla sola madre che sono in condizioni provvisorie o permanenti di disagio o precarietà socio-economica, familiare, sociale, psicologica, scolastica e formativa.

A riguardo, la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità 2018” ha indicato la priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità.

L’obiettivo del nuovo modello organizzativo è riconducibile alla creazione di una modalità omogenea di gestione dei servizi che garantisca una loro maggiore efficienza ed efficacia, la continuità dell’assistenza secondo uno standard uniforme, da perseguire gradualmente, pur salvaguardando le specificità territoriali e il contenimento e la sostenibilità dei costi.

A tal riguardo, confermando che le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate sono a carico esclusivo della Regione,  con il presente provvedimento si provvede ad assegnare a ciascuna azienda ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia le risorse finanziarie per l’espletamento delle funzioni delegate. Tale trasferimento avviene per il tramite dell’Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.

Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate le aziende ULSS provvedono direttamente alla sottoscrizione dei contratti attinenti a tali funzioni ovvero subentrano nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto, procedendo in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui all’Allegato A della DGR n. 819 del 2018 all’uopo assegnato, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, presso le medesime aziende.

Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, le aziende ULSS possono valutare l’opportunità di procedere con modalità operative accentrate in capo al personale regionale assegnato, ai sensi della norma richiamata, presso una o più aziende e in possesso delle necessarie competenze.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, in forza di quanto previsto dall’art. 46, co. 5 della LR n. 45/2017, si provvede nell’ambito dello stanziamento di euro 11.000.000,00 previsto sul bilancio regionale per l’esercizio 2018. In particolare, relativamente alla fase regionale, periodo 1° agosto 2018 – 31 dicembre 2018, cosìcome previsto al predetto art. 46, co. 5, l’importo massimo degli oneri, quantificati in euro 4.000.000,00, trova copertura finanziaria per euro 3.500.000,00  sul capitolo 103613 “Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale – Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)” e per euro 500.000,00 sul capitolo 103614 “Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap – Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)” del Bilancio di previsione 2018-2020. Per l’esercizio finanziario 2019, l’importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 troverà copertura per euro 8.020.000,00  sul capitolo 103613 e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 del Bilancio di previsione 2018-2020, di cui euro 5.707.000,00 relativi all’anno scolastico 2018 – 2019 (periodo gennaio-luglio 2019). Per l’esercizio finanziario 2020, l’importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 troverà copertura per euro 8.020.000,00  sul capitolo 103613 e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 del Bilancio di previsione 2018-2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 30, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”;

VISTI gli articoli da 1 a 5 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTO l’articolo 46 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i. “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Osservatorio e dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali nella seduta congiunta del 22 maggio 2018;

VISTA la DGR n. 819 del 2018;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS per la definizione delle modalità di gestione dei servizi, relativi alle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  1. di autorizzare il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma delle convenzioni tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia per la gestione dei servizi di cui al punto 2 e indicati in premessa;
  1. di approvare il riparto delle risorse alle Aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia per la gestione dei servizi di cui al precedente punto 2, riferiti all'anno scolastico 2018/2019, come da Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, rinviando a ulteriori provvedimenti il riparto relativo alle annualità successive;
  1. di determinare in € 4.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria per euro 3.500.000,00 sul capitolo 103613 “Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale – Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)” e per euro 500.000,00 sul capitolo 103614 “Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap – Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)” del Bilancio di previsione 2018-2020, per l’esercizio 2018;
  1. di determinare, per l’esercizio finanziario 2019, l’importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 che troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 “Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale – Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)” e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 “Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap – Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)” del Bilancio di previsione 2018-2020, di cui euro 5.707.000,00 relativi all’anno scolastico 2018 – 2019 (periodo gennaio-luglio 2019);
  1. di determinare, per l’esercizio finanziario 2020, l’importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro 9.000.000,00 che troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 “Azioni regionali a favore della disabilità sensoriale – Trasferimenti correnti (art. 129, C.1 bis, L.R. 13/04/2011, n. 11)” e per euro 980.000,00 sul capitolo 103614 “Azioni regionali a favore degli alunni portatori di handicap – Trasferimenti correnti (art. 129, C 1 quater, L.R. 13/04/2011, n. 11)” del Bilancio di previsione 2018-2020;
  1. di delegare all’Azienda Zero la fase dell’erogazione alle aziende ULSS degli importi di cui al presente provvedimento;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad adottare tutti i provvedimenti necessari all’impegno a favore dell’Azienda Zero delle somme di cui all’Allegato B;
  1. di precisare che i costi del personale regionale di cui all’Allegato A della DGR n. 819 del 2018 assegnato, ai sensi dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, trova copertura negli appositi stanziamenti previsti per il personale dipendente della Regione sul bilancio regionale per l’esercizio 2018 e successivi;
  1. di demandare alla Direzione regionale Servizi Sociali l’adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
  1. di dare atto che la spesa per la quale si prevedono gli impegni di spesa di cui al precedente punti 5 e 6 non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 7/1/2011, n. 1 e non riveste natura di debito commerciale
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
  1. di disporre che il trasferimento delle risorse finanziarie, avvenga per il tramite dell’Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti;
  1. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1033_AllegatoA_374839.pdf
1033_AllegatoB_374839.pdf

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