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Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 843 del 08 giugno 2018
Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e). Approvazione definitiva ed emanazione bando anno 2018. Dgr/CR n. 34 del 17 aprile 2018.
Con il presente atto la Giunta regionale provvede ad approvare in via definitiva ed emanare, per l’anno in corso, il bando per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza, dei mezzi e delle dotazioni strumentali della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3.
I relativi criteri sono stati validati dalla competente Commissione consiliare, che ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta deliberativa della Giunta.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Dgr/CR n.34 del 17/04/2018 la Giunta regionale ha approvato la proposta dei criteri per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e), che è stata regolarmente sottoposta al vaglio della competente Commissione Consiliare per l’acquisizione del prescritto parere, previsto dall’art. 3 comma 3 della medesima LR n.9/2002. La prima Commissione Consiliare ha esaminato il suddetto provvedimento, esprimendo parere favorevole, nella seduta del 17 maggio 2018, recante il numero 301.
Si provvede pertanto ad approvare in via definitiva ed emanare il suddetto bando, valevole per l’anno 2018, ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e), dando atto che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Come già precisato nella suddetta Dgr /CR n.34/2018, si ricorda che la somma effettivamente disponibile per l’anno in corso per il cofinanziamento delle nuove domande è quantificabile in € 521.350,00, ma viene comunque confermata la possibilità di procedere anche mediante lo scorrimento della graduatoria a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo.
Si rammenta infine che il relativo impegno di spesa non rientra nelle tipologie di quelle soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e);
VISTA la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 “ Bilancio di previsione 2018-2020”;
VISTO il DSGP n. 1 del 11 gennaio 2018 “ Bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
VISTO l’art. 3 comma 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9.
VISTA la Dgr/Cr n.34 del 17/04/2018
VISTO il parere della prima Commissione Consiliare, n.301 del 17 maggio 2018, nota prot. n 11866 del 18.05.2018
delibera
(seguono allegati)
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