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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 19 giugno 2018


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 810 del 08 giugno 2018

Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. Autorizzazione a coltivare, in variante, la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CAMPILONGHI" in Comune di Montebelluna (TV). LL.R. 44/1982 e 13/2018 - LL.R. 10/1999 - 4/2016.

Note per la trasparenza

Si tratta dell’autorizzazione della variante al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in Comune di Montebelluna  (TV), denominata “CAMPILONGHI”.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Sabbia del Brenta S.r.l., con sede legale in via Monsignor D’Alessi n. 50 –31040 Paese (TV) (C.F.  e P. IVA 00522010263) ha presentato in data 28.07.2011, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “CAMPILONGHI” in Comune di Montebelluna (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 2207 del 08.09.2005.

Con l’istanza la ditta ha chiesto:

  • l’ampliamento verso sud e rettifica verso est del ciglio superiore di cava autorizzato;
  • la deroga della distanza dalle strade prevista dal D.P.R. 09/04/1959;
  • l’approfondimento di 1 m del fondo cava autorizzato (da 22 m a 23 m dal piano campagna originario);
  • l’adozione di un fondo cava di progetto orizzontale;
  • la modifica della pendenza delle scarpate nella sola fase di estrazione;
  • la modifica del crono programma di estrazione e sistemazione ambientale.

Con nota. n. 404380 in data 31.08.2011, l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento.

Considerato il lungo tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro da parte della ditta in relazione agli adempimenti amministrativo-procedurali richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento, con nota n. 58051 in data 10.02.2014, gli Uffici regionali hanno sollecitato alla ditta un tempestivo chiarimento in merito all’effettivo interesse al proseguimento o meno della procedura.

Con nota acquisita al prot. n. 99809 in data 06.03.2014, la ditta ha comunicato il proprio interesse al proseguimento della procedura, una volta superati alcuni vincoli di carattere urbanistico che interessavano l’area di progetto.

Considerato l’ulteriore tempo inutilmente trascorso, con nota n. 373846 in data 18.09.2015, gli Uffici regionali V.I.A. hanno comunicato alla ditta l’archiviazione dell’istanza qualora, entro 60 giorni, non fosse pervenuta alcuna documentazione utile al prosieguo dell’istruttoria.

Con nota acquisita al prot. n. 428109 in data 23.10.2015, la ditta ha ribadito il proprio interesse al proseguimento della procedura, in quanto erano stati superati tutti i vincoli di carattere urbanistico che interessavano alcune aree di progetto.

Successivamente la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita al protocollo regionale n. 29185 in data 26.01.2016 e n. 33732 in data 28.01.2016. Dette integrazioni non comportavano modifiche sostanziali al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

In applicazione dei criteri per la valutazione di progetti di cave in ordine alle distanze di sicurezza degli scavi di cui alla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, emanata al fine di sopperire alla soppressione degli artt. 104-105-106 del D.P.R. n. 128/1959, con nota n. 49991 in data 09.02.2016, la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto al Comune di Montebelluna il parere di competenza ai fini del rilascio del nulla osta per l’avvicinamento degli scavi alle strade comunali, a distanze inferiori a quelle di riferimento, come indicate nella nota regionale n. 80833/2013.

La Commissione Regionale V.I.A., verificato che l’area di intervento non risulta sottoposta né al vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939 - ex L. 431/1985 – ora D.lgs. n. 42/2004), né a quello idrogeologico (R.D. n. 3267/23), ha concluso l'istruttoria tecnica esprimendo parere favorevole n. 576 del 17/02/2016, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché all’autorizzazione al progetto di variante della cava con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82, con contestuale autorizzazione al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Il Comune di Montebelluna ha trasmesso il parere datato 23.02.2016 e acquisito al protocollo regionale n. 76618 del 26.02.2016, nel quale si precisa che:

“(…)  - rimane valido quanto riferito alla via Campilonghi, si conferma cioè che è consentito l’avvicinamento al bordo stradale pubblico nella misura non inferiore a 10 mt. rispetto al ciglio superiore di scavo della cava;

la scrivente Amministrazione esprime parere non favorevole all’avvicinamento del ciglio cava superiore del fronte sud rispetto alla via Schiavonesca, cioè non viene concessa la possibilità di avvicinamento degli scavi dai 20 mt. stabiliti ai 10 mt. richiesti, in quanto si vuole preservare una futura possibilità di allargamento viario con realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il margine nord della suddetta via.”.

Con D.G.R. n. 550 del 26.04.2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16.03.2016 e n. 1182/2016 del 22.03.2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), applicando il criterio seguente:

  • per quanto attiene i procedimenti già avviati e non ancora conclusi con provvedimento definitivo, la struttura regionale competente per la procedura V.I.A. procederà ad acquisire dalle Province coinvolte territorialmente il parere della C.T.P.A.C. sul progetto.
  • solo una volta acquisito detto parere, il procedimento potrà essere concluso.

Conseguentemente, con nota. 185090 in data 11.05.2016, è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26.04.2016.

Con nota n. 2016/0094516 in data 11.11.2016, acquisito al protocollo regionale n. 445290 in data 15.11.2016, la Provincia di Treviso ha trasmesso il parere favorevole della C.T.P.A.C. al progetto di variante  della cava con le seguenti prescrizioni:

  1. in merito alla quota uniforme fissa del fondo cava (orizzontale) di progetto si fa presente che questo comporterebbe nel settore Nord della cava una profondità d’escavazione maggiore di quanto consentito dall’art. 44 lettera g) della L.R. n. 44/1982. Pertanto si propone di prescrivere che sia invece mantenuta costante la profondità di scavo rispetto al piano campagna di riferimento in modo tale che il fondo cava abbia un andamento inclinato parallelo allo stesso e conforme a quanto sopra detto;
  2. prima di procedere all’eventuale rilascio dell’autorizzazione deve essere verificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n. 44/1982, l’effettiva entità della superficie di escavazione ancora disponibile (4%);
  3. in fase di ricomposizione morfologica del lato Sud della cava la distanza dal ciglio scavo da Via Schiavonesca, invece che di 10 m come richiesto in progetto, deve essere riportata a 20 m, mediante apporto di materiali impiegati nella ricomposizione dei versanti;
  4. realizzare, eventualmente in collaborazione con le ditte esercenti le cave limitrofe, una nuova rete cartesiana di riferimento plano-altimetrica locale, non deformata, con origine ed orientamento azimutale Gauss-Boaga foglio Ovest, su un caposaldo considerato baricentrico rispetto alla cava/cave a cui agganciare i rilievi topografici, in modo da non risentire della deformazione propria della proiezione Gauss-Boaga.

Con nota n. 18477 in data 17.01.2017 la Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni l’esito della misurazione aggiornata della superficie della z.t.o. E agricola ancora disponibile in Comune di Montebelluna per l’attività di cava, dal quale risulta che la superficie disponibile è pari a circa 18.300 mq.

Considerato che la superficie di scavo in ampliamento prevista dal progetto di variante risulta di circa 3.907 mq, la domanda risulta compatibile con l’art. 13 della L.R. 44/82, in relazione alla percentuale della superficie della zona E agricola del territorio comunale da destinare all’attività di cava.

In applicazione delle direttive stabilite con D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 riguardo all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 4/2016, la Direzione regionale Commissioni Valutazioni con decreto n. 4 del 04.04.2017, prendendo atto del parere n. 576 del 17.02.2016 della commissione VIA, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull’intervento in progetto con le prescrizioni di compatibilità ambientale indicate nel parere 576/2016 della commissione VIA.

Nel medesimo decreto è stato precisato che, in riferimento al parere del Comune di Montebelluna espresso successivamente al parere della Commissione regionale V.I.A. ed in riscontro alla nota regionale n. 49991 in data 09.02.2016, lo stesso può ritenersi superato per le seguenti motivazioni:

  • l’avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013, potrà avvenire solo previa acquisizione di specifico nulla osta da parte della Sezione Geologia e Georisorse, da formulare dopo aver acquisito la prevista relazione tecnica e aver interessato l’ente gestore del manufatto. Per quanto attiene alla ricomposizione della cava, rispetto a Via Schiavonesca, ferma restando la geometria di scavo del progetto, si dovrà provvedere al ripristino della distanza di 20 m dall’infrastruttura stradale, attraverso il riempimento con materiali naturali o provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e correlata ricomposizione delle scarpate secondo le pendenze e le modalità di progetto;
  • il rappresentante dell’Amministrazione comunale ha espresso, nella medesima seduta, parere favorevole all’autorizzazione del progetto in questione e conseguente avvicinamento degli scavi a quei manufatti rispetto ai quali la distanza degli scavi di progetto sia inferiore a quella cautelativa indicata dalle specifiche direttive di cui alla nota regionale prot. n. 80833 del 21/02/2013.

La Direzione Commissioni Valutazioni, in osservanza alle disposizioni dettate dalla citata D.G.R. n. 1461/2016, con nota n. 149550 in data 13.4.2017 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione del citato decreto n. 4/2017, consentendo alla Direzione regionale Difesa del Suolo l'avvio del procedimento di competenza per il rilascio dell'autorizzazione alla cava, tramite il titolo unico.

Con nota n. 159388 in data 21.04.2017, la Direzione Difesa del Suolo, per l’adozione del provvedimento di autorizzazione, ha chiesto alla ditta di presentare documentazione integrativa, in adempimento alle prescrizioni ai fini autorizzativi n. 9, 25 e 28 di cui al parere della Commissione V.I.A. n. 576 in data 17.02.2016. La documentazione integrativa e sostitutiva di quella approvata dalla Commissione regionale V.I.A. è stata acquisita al protocollo regionale n. 456652 in data 02.11.2017 e n. 34806 in data 29.01.2018.

La Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia ha provveduto a verificare la congruità della documentazione progettuale prodotta dalla ditta, in recepimento delle suddette prescrizioni, contenute nel parere n. 576/2016 della Commissione regionale VIA.

Con riferimento al parere non favorevole del Comune di Montebelluna di cui alla nota n. 8735 del 26.02.2016 ai fini del rilascio del nulla osta per l’avvicinamento degli scavi fino a 10 metri sia da via Schiavonesca che da via Campilonghi, la Direzione regionale Difesa del Suolo – U.O. Geologia, con relazione istruttoria in data 15.03.2018, ha considerato quanto segue:

  • Il tecnico progettista, con comunicazione in data 08.03.2018, acquisita al protocollo n. 94431 del 13.03.2018 ha dichiarato che l’analisi di stabilità in data 02.12.2010 afferente l’avvicinamento degli scavi a via Campilonghi è da ritenersi valida anche per l’avvicinamento degli stessi fino alla distanza di m. 10 da via Schiavonesca, considerato che:
  1. la conformazione geometrica delle scarpate perimetrali di massimo scavo rimane invariata per l’intero perimetro;
  2. la distanza del ciglio di scavo rispetto a via Schiavonesca è di 10 metri parimenti a quella da via Campilonghi;
  3. i parametri geotecnici del substrato ghiaioso sono da ritenersi omogenei ai fini del calcolo di stabilità;
  4. la soggiacenza della falda è tale da non interferire con la profondità di scavo;
  5. il sovraccarico relativo al traffico circolante su via Campilonghi ed utilizzato per l’analisi di stabilità è da ritenersi congruo anche per via Schiavonesca.
  • Le motivazioni addotte dal Comune per contestare l’avvicinamento degli scavi a via Schiavonesca non sono attinenti ad aspetti riguardanti la sicurezza della viabilità bensì riguardano soltanto l’eventuale futura realizzazione di una pista ciclabile a margine della viabilità medesima.
  • La realizzazione della pista ciclabile non viene compromessa dal progetto di variante della cava, in quanto il ciglio di scavo mantiene una distanza di 10 metri dalla strada e inoltre, in recepimento della prescrizione ai fini autorizzativi n. 28 del parere di V.I.A. n. 576, la ditta ha prodotto l’elaborato progettuale riguardante la ricomposizione finale della cava che prevede il ripristino della distanza di 20 m dalla strada mediante riempimento con materiali naturali o provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e riprofilatura della scarpata con inclinazione di 25° sull’orizzontale.
  • Per quanto sopra, il parere non favorevole all’avvicinamento degli scavi da 20 a 10 metri rispetto alla strada comunale via Schiavonesca non è condivisibile e quindi non accoglibile.
  • Viene quindi proposto il rilascio del nulla osta per l’avvicinamento degli scavi fino a metri 10 da Via Schiavonesca e fino a metri 10 da via Campilonghi.

Il parere n. 576 in data  17.02.2016 della Commissione VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999, è stato espresso anche per gli aspetti autorizzativi ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44  e con titolo unico di cui all’art. 16 della medesima L.R.44/82, unitamente a quelli riguardanti il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. 117/2008, dettando specifiche prescrizioni al riguardo.

L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito quindi la procedura di cui alla L.R. 44/1982, acquisendo il parere del Comune di Montebelluna.

Le pubblicazioni previste dalla L.R. 44/1982 sono state assolte nell’ambito della procedura di VIA e, sempre nell’ambito della medesima procedura, sono state valutate le osservazioni ed opposizioni pervenute.

Il parere della Commissione Regionale VIA n. 576 in data  17.02.2016 e il correlato decreto n. 4 del 04.04.2017 della Direzione Commissione Valutazioni, sono allegati in un unico atto al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A).

Con riferimento alle prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. si rileva che quelle di cui ai punti 1, 3 e 4 risultano già contenute nel parere della Commissione Regionale VIA, mentre la verifica di cui al punto 2, riguardante il rispetto della percentuale della zona E agricola dello strumento urbanistico comunale da destinare all’attività di cava, è stata effettuata prima della conclusione del procedimento di V.I.A..

Al riguardo, considerato il notevole tempo trascorso dalla verifica della superficie agricola del territorio comunale disponibile ai fini dell’attività estrattiva,  con nota in data 11.04.2018 il Comune di Montebelluna ha comunicato, in riscontro alla richiesta di cui alla nota regionale n. 63134 del 19.02.2018, di confermare la validità del dato in possesso della Regione, in quanto il Piano degli Interventi vigente è quello approvato con D.C.C. n. 33 del 16.06.2015.  

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.lgs. 153/2014, si dà atto che, a seguito di richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia, in data 27.02.2018 è stata rilasciata comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.lgs. 159/2011, relativamente alla ditta Sabbia del Brenta  s.r.l. ed ai soggetti interessati.

Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta non emergono impedimenti ad autorizzare alla ditta Sabbia del Brenta S.r.l. la variante del progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 2207 del 09.08.2005 e riguardante la cava di sabbia e ghiaia denominata “CAMPILONGHI”, recependo le prescrizioni contenute nel decreto n. 4 del 04.04.2017, nonché le prescrizioni contenute nel parere autorizzativo n. 576 in data  17.02.2016 della commissione regionale VIA che vengono coordinate nel dispositivo del presente provvedimento.

L’intervento in progetto prevede un modesto incremento della superficie di scavo di circa mq 3.907, per una superficie di scavo dell’intera cava di circa mq 131.147, e consente l’estrazione di un ulteriore volume utile di sabbia e ghiaia di circa mc. 458.951.  

In data 17.03.2018 è entrata in vigore la L.R. n.13/2018 che disciplina l’attività estrattiva in materia di cave e che prevede, all’art. 30, che per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di inizio del procedimento e pertanto, per il procedimento in oggetto, trova ancora applicazione la L.R. 44/82.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda della ditta Sabbia del Brenta S.r.l. pervenuta in data 28.07.2011 riguardante la variante del progetto di coltivazione della cava “CAMPILONGHI” e la documentazione progettuale allegata e integrata in fase istruttoria;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 14 marzo 2018, n. 13 ed, in particolare l’art. 30;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il parere del Comune di Montebelluna e della C.T.PA.C. di Treviso;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISTO il parere n. 576 in data 17.02.2016 della commissione regionale V.I.A. anche per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999;

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;

VISTO il decreto n. 4 del 04.04.2017 della Direzione regionale Commissioni e Valutazioni che ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 550 del 26.04.2016;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la L.R. 52/1978;

VISTA la nota n. 80833 del 21.02.2013 della Direzione Geologia e georisorse in ordine ai criteri di valutazione dei progetti di coltivazione in presenza di manufatti e infrastrutture;

VISTO il parere espresso in data 23.02.2016 dal Comune di Montebelluna in applicazione delle direttive di cui alla nota n. 80833 del 21.02.2013;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modifiche;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione Commissioni e Valutazioni n. 4 del 04.04.2017 (Allegato A) con il quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto con le relative prescrizioni;
  2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole n. 576 in data 17.02.2017 espresso dalla Commissione regionale V.I.A. per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, come allegato al decreto n. 4/2017 (Allegato A);
  3. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la variante al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CAMPILONGHI" in Comune di Montebelluna (TV) alla ditta Sabbia del Brenta S.r.l. (C.F. - P. IVA 00522010263), con sede a Paese (TV) in Via Monsignor D’Alessi, 5, riguardante l’area individuata con campitura verde e delimitata con linea rossa continua  nell’estratto catastale dell’elaborato 01 (prot. n. 34806 in data 29.01.2018) facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 5. e con le successive seguenti prescrizioni;
  4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione della cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia,  ai sensi della suddetta D.G.R. n. 761/2010, sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze. Il deposito cauzionale è posto anche a garanzia di tutti gli adempimenti stabiliti dal D.lgs. n. 117/2008;
  5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

Documentazione vistata dal segretario della commissione VIA di cui al parere n. 576 in data 17.02.2016:

  1. El. P.B1 - Atlante cartografico - parte 1 (P.R.A.C., P.T.R.C, P.T.C.P.)
  2. El. P.B2 - Atlante cartografico - parte 2 (P.T.A., P.A.I., MO.S.A.V., S.I.C & Z.P.S., P.A.T., P.R.G.)
  3. El. P.C - Relazione geologica
  4. El. P.D - Relazione del progetto di recupero ambientale
  5. El. PGR - Vinca - Dichiarazione ai sensi della DGR n. 2299 del 09/12/2014
  6. El. PGR - Piano di gestione dei rifiuti
  7. El. PGR - Richiesta di deroga da distanza strade prevista dal DPR 09/04/1959

Documentazione vistata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo : 

  1. El. P.A - Relazione tecnico illustrativa
  2. Tav. P.1 - Planimetrie di inquadramento: estratto della carta tecnica regionale con monografie dei capisaldi altimetrici di riferimento, della mappa catastale e dell'aerofotogrammetria
  3. Tav. P.2 - Planimetria del rilievo dello stato attuale aggiornata al 31/12/2010 con monografie dei capisaldi locali di riferimento e inquadramento aerofotografico
  4. Tav. P.3 - Planimetria del progetto di coltivazione autorizzato ai sensi della DGR n. 2207 del 09.08.2005
  5. Tav. P.4 - Planimetria del progetto di coltivazione in variante
  6. Tav. P.5 - Sezioni di progetto - comparazione del piano campagna, dello stato di progetto autorizzato e dello stato di progetto in variante
  7. Tav. P.6 - Planimetria del progetto di ricomposizione ambientale sezioni tipo della sistemazione vegetazionale e tipologie di impianto
  8. Analisi del terreno di copertura
  1. di dare atto che il S.IA. è costituito dagli elaborati del progetto, debitamente vistati dal Segretario della commissione VIA, di cui al parere 576 in data 17.02.2016, di seguito elencati:
  1. El. S.A - Quadro di riferimento programmatico e progettuale
  2. El. S.B - Quadro di riferimento ambientale - relazione di caratterizzazione ambientale e valutazione degli impatti e delle mitigazioni
  3. El. S.C - Riassunto non tecnico
  4. El. S.D - Valutazione di incidenza
  5. El. S.E - Relazione paesaggistica
  6. El. S.F - Elenco delle amministrazioni competenti ed elenco degli estensori
  7. El. S.G - Supporto informatico dello studio di impatto ambientale
  1. di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 3. fintanto efficace, assorbe e sostituisce l’autorizzazione di cava di cui alla D.G.R. n. 2207 del 09.08.2005;
  2. di dare atto e stabilire che l’ulteriore volume  di  “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da sabbia e ghiaia, per un volume di mc 458.951 circa;
  3. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2026. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale scadenza;
  4. di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale – Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 600.000,00 (seicentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  5. di far obbligo alla ditta di osservare le “prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale” stabilite con Decreto della Direzione Commissioni e Valutazioni n. 4 del 04.04.2017 (Allegato A) e indicate nell’allegato parere n. 576 in data 17.02.2016 della Commissione VIA, come di seguito riportate:
  1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, così come modificati e integrati dalle prescrizioni stabilite si intendono vincolanti ai fini della realizzazione del progetto di ampliamento;
  2. il personale addetto dovrà essere informato/formato ai fini della effettuazione delle attività di coltivazione con modalità coerenti con la tutela dell’ambiente nonché ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro;
  3. entro la prima stagione invernale successiva al rilascio del presente provvedimento, completare, lungo le fasce di rispetto, la quinta arborea arbustiva esistente e di progetto (siepe mista) provvedendo alla integrazione delle piante ove necessario;
  4. provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo cava con l'adozione permanente di modalità di coltivazione esclusivamente di tipo biologico;
  5. effettuare eventuali trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici;
  6. proseguire con le indagini preventive (all’attività di scavo) concordate con la Soprintendenza del patrimonio Archeologico del Veneto a seguito della D.G.R. di autorizzazione n. 2207 del 09/08/2005. Qualora durante i lavori di coltivazione della cava emergano rinvenimenti di valore archeologico i lavori sul contesto di rinvenimento dovranno essere immediatamente sospesi e dovranno essere immediatamente informate le autorità competenti;
  7. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  8. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  9. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  10. la Regione, tramite la Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, opererà affinché l’intervento autorizzato proceda nell’attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili;
  11. la Regione Veneto si riserva la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare inoltre le “prescrizioni ai fini autorizzativi” contenute nel parere n.576 in data 17.02.2016 della Commissione regionale VIA e allegato al DDR 4/2017 (Allegato A), come di seguito riportate:
  1. provvedere, qualora necessario, entro 3 mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, al completamento della recinzione dell'area di cava mediante rete metallica alta almeno 1,50 metri dal suolo e apporre lungo il perimetro di cava cartelli ammonitori di pericolo;
  2. provvedere, procedendo secondo i lotti interessati dai lavori di estrazione, alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  3. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area di cava e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  4. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, solo all’interno dell’area di cava ed utilizzarli prioritariamente per la sistemazione ambientale della medesima; le attività di coltivazione della cava (scavo, prime lavorazioni, stoccaggi, ecc..) devono svolgersi esclusivamente all’interno dell’area di cava (area di effettivo scavo). La fascia esterna all’area di cava ricompresa nell’area in disponibilità (area della cava) è destinata agli utilizzi agricoli e dovrà essere sfalciata e tenuta adeguatamente in manutenzione anche per la parte delle essenze arboree e della recinzione, con frequenza almeno semestrale;
  5. procedere con i lavori estrattivi e ricompositivi secondo l'ordine di seguito indicato. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 1 e del lotto 2. Effettuare i lavori di estrazione del lotto n. 3 provvedendo al recupero ambientale del lotto 2. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 4 provvedendo al recupero ambientale del lotto 3 ed al collaudo del lotto 2. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 5 provvedendo al recupero ambientale del lotto 4 ed al collaudo del lotto 3. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 6 provvedendo al recupero ambientale del lotto 5 ed al collaudo del lotto 4. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 7 provvedendo al recupero ambientale del lotto 6 ed al collaudo del lotto 5. Effettuare i lavori di estrazione del lotto 8 provvedendo al recupero ambientale del lotto 7 ed al collaudo del lotto 6. Provvedere al recupero ambientale dei lotti 1 e 8 ed al collaudo del lotto 7. Provvedere al collaudo dei lotti 1 e 8;
  6. provvedere, a fine attività di coltivazione, al recupero del fondo cava a prato o ad altre produzioni agricole, purché si prestino alla coltivazione con modalità biologica.
  7. lo scavo non dovrà superare, in qualunque punto del fondo cava, la profondità di 23,00 m rispetto al piano campagna. Il piano campagna, da cui misurare la profondità dello scavo, corrisponde, in virtù dell’andamento delle quote dell’area, al piano virtuale definito:
    • in senso longitudinale, dalla retta inclinata congiungente le quote s.l.m. di due punti virtuali, uno sul lato nord e uno sul lato sud del bordo dello scavo, ottenute come media delle quote del piano campagna reale, rilevate rispettivamente lungo il lato nord e lungo il lato sud del bordo stesso;
    • in senso trasversale, da una retta orizzontale;
  8. provvedere in fase di ricomposizione, ferma restando la geometria di scavo del progetto, al ripristino della distanza di 20 m rispetto a Via Schiavonesca attraverso il riempimento con materiali naturali o provenienti dalle lavorazioni delle sabbie e ghiaie e correlata ricomposizione delle scarpate secondo le pendenze e le modalità di progetto;
  9. nella fase di ricomposizione delle scarpate, la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi di lavaggio e terre da scavi) dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 0,50 - 1,00 m), adeguatamente compattati, con operazioni consequenziali di riporto e costipamento;
  10. trasmettere agli Enti di controllo il progetto di cava in formato digitale, e per le tavole plano altimetriche in modellazione tridimensionale, con evidenziati almeno i punti topografici, le linee di discontinuità del progetto/terreno, il modello digitale del terreno (DTM), le eventuali curve di livello, ecc. e linee di sezione topografica su file in estensione preferibilmente formato .pst, ovvero .dwg o .dxf;
  11. provvedere allo sfalcio periodico e alla manutenzione dell’ambito di sedime e dei caposaldi esistenti, al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  12. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava nonché porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava (elaborato 06 Planimetria ricomposizione ambientale);
  13. provvedere, alla conclusione di ogni fase estrattiva, al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 50 cm di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla lavorazione e selezione del materiale di cava estratto in loco e di un successivo strato dello spessore di almeno 50 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato;
  14. mettere in atto gli accorgimenti utili ad evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
  15. provvedere alla eventuale integrazione dei titoli di disponibilità dell'area di cava, a semplice richiesta della Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, per quanto eventualmente necessario;
  16. rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25/11/1996, n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09/04/1959 n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
  1. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
  • il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
  • la ditta può utilizzare, per il rimodellamento delle scarpate e la ricomposizione del fondo cava, i sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione del materiale di cava, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e essere privi di sostanze pericolose (acrilamide), nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014;
  • la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate di progetto, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
  • la ditta deve effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell’allegato A alla D.G.R. n. 761/2010, del limo sabbioso- argilloso proveniente dagli impianti di lavorazione del materiale di cava, almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi. I limi dovranno altresì rispettare i limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed essere privi di sostanze pericolose (acrilamide) nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014;
  • la ditta deve, inoltre, conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C)  punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  • il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Direzione regionale Difesa del Suolo – U.O. Geologia, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;
  1. di rilasciare, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all’esecuzione dei lavori di escavazione, in conformità alla documentazione di progetto come elencata al punto 5., fino ad una distanza non inferiore a 10 metri tra il ciglio superiore dello scavo e le strade “via Schiavonesca” e “Via Campilonghi”, fatti salvi per quest’ultima, eventuali allargamenti della sede stradale;
  2. di stabilire che, con decorrenza dalla data di effettuazione del nuovo deposito cauzionale di cui al punto 10., si procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Sabbia del Brenta s.r.l.  a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 2207 del 09.08.2005 per l’importo di Euro 587.205,12 (Cinquecentottantasettemiladuecentocinque/12), costituito da polizza fideiussoria n. 1040384 del 14.11.2013 della società Veneto Banca S.c.p.A. per l’intero importo (ordine di costituzione n. 0087 del 06.05.2014), nonché l’appendice n. 1 del 21.03.2016, restituendo alla citata ditta i relativi atti di garanzia;
  3. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
  4. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  5. di disporre  la consegna del presente provvedimento alla ditta, l'invio al Comune di Montebelluna, alla Provincia di Treviso e all’ARPAV, nonché di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto.

(seguono allegati)

810_AllegatoA_371960.pdf

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