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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 810 del 08 giugno 2018
Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. Autorizzazione a coltivare, in variante, la cava di sabbia e ghiaia, denominata "CAMPILONGHI" in Comune di Montebelluna (TV). LL.R. 44/1982 e 13/2018 - LL.R. 10/1999 - 4/2016.
Si tratta dell’autorizzazione della variante al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia in Comune di Montebelluna (TV), denominata “CAMPILONGHI”.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta Sabbia del Brenta S.r.l., con sede legale in via Monsignor D’Alessi n. 50 –31040 Paese (TV) (C.F. e P. IVA 00522010263) ha presentato in data 28.07.2011, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per variare il progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “CAMPILONGHI” in Comune di Montebelluna (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 2207 del 08.09.2005.
Con l’istanza la ditta ha chiesto:
Con nota. n. 404380 in data 31.08.2011, l’Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento.
Considerato il lungo tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro da parte della ditta in relazione agli adempimenti amministrativo-procedurali richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento, con nota n. 58051 in data 10.02.2014, gli Uffici regionali hanno sollecitato alla ditta un tempestivo chiarimento in merito all’effettivo interesse al proseguimento o meno della procedura.
Con nota acquisita al prot. n. 99809 in data 06.03.2014, la ditta ha comunicato il proprio interesse al proseguimento della procedura, una volta superati alcuni vincoli di carattere urbanistico che interessavano l’area di progetto.
Considerato l’ulteriore tempo inutilmente trascorso, con nota n. 373846 in data 18.09.2015, gli Uffici regionali V.I.A. hanno comunicato alla ditta l’archiviazione dell’istanza qualora, entro 60 giorni, non fosse pervenuta alcuna documentazione utile al prosieguo dell’istruttoria.
Con nota acquisita al prot. n. 428109 in data 23.10.2015, la ditta ha ribadito il proprio interesse al proseguimento della procedura, in quanto erano stati superati tutti i vincoli di carattere urbanistico che interessavano alcune aree di progetto.
Successivamente la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita al protocollo regionale n. 29185 in data 26.01.2016 e n. 33732 in data 28.01.2016. Dette integrazioni non comportavano modifiche sostanziali al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.
In applicazione dei criteri per la valutazione di progetti di cave in ordine alle distanze di sicurezza degli scavi di cui alla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, emanata al fine di sopperire alla soppressione degli artt. 104-105-106 del D.P.R. n. 128/1959, con nota n. 49991 in data 09.02.2016, la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto al Comune di Montebelluna il parere di competenza ai fini del rilascio del nulla osta per l’avvicinamento degli scavi alle strade comunali, a distanze inferiori a quelle di riferimento, come indicate nella nota regionale n. 80833/2013.
La Commissione Regionale V.I.A., verificato che l’area di intervento non risulta sottoposta né al vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939 - ex L. 431/1985 – ora D.lgs. n. 42/2004), né a quello idrogeologico (R.D. n. 3267/23), ha concluso l'istruttoria tecnica esprimendo parere favorevole n. 576 del 17/02/2016, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale nonché all’autorizzazione al progetto di variante della cava con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82, con contestuale autorizzazione al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
Il Comune di Montebelluna ha trasmesso il parere datato 23.02.2016 e acquisito al protocollo regionale n. 76618 del 26.02.2016, nel quale si precisa che:
“(…) - rimane valido quanto riferito alla via Campilonghi, si conferma cioè che è consentito l’avvicinamento al bordo stradale pubblico nella misura non inferiore a 10 mt. rispetto al ciglio superiore di scavo della cava;
- la scrivente Amministrazione esprime parere non favorevole all’avvicinamento del ciglio cava superiore del fronte sud rispetto alla via Schiavonesca, cioè non viene concessa la possibilità di avvicinamento degli scavi dai 20 mt. stabiliti ai 10 mt. richiesti, in quanto si vuole preservare una futura possibilità di allargamento viario con realizzazione di una pista ciclopedonale lungo il margine nord della suddetta via.”.
Con D.G.R. n. 550 del 26.04.2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16.03.2016 e n. 1182/2016 del 22.03.2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.), applicando il criterio seguente:
Conseguentemente, con nota. 185090 in data 11.05.2016, è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Treviso, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del 26.04.2016.
Con nota n. 2016/0094516 in data 11.11.2016, acquisito al protocollo regionale n. 445290 in data 15.11.2016, la Provincia di Treviso ha trasmesso il parere favorevole della C.T.P.A.C. al progetto di variante della cava con le seguenti prescrizioni:
Con nota n. 18477 in data 17.01.2017 la Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Geologia, ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni l’esito della misurazione aggiornata della superficie della z.t.o. E agricola ancora disponibile in Comune di Montebelluna per l’attività di cava, dal quale risulta che la superficie disponibile è pari a circa 18.300 mq.
Considerato che la superficie di scavo in ampliamento prevista dal progetto di variante risulta di circa 3.907 mq, la domanda risulta compatibile con l’art. 13 della L.R. 44/82, in relazione alla percentuale della superficie della zona E agricola del territorio comunale da destinare all’attività di cava.
In applicazione delle direttive stabilite con D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 riguardo all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 4/2016, la Direzione regionale Commissioni Valutazioni con decreto n. 4 del 04.04.2017, prendendo atto del parere n. 576 del 17.02.2016 della commissione VIA, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull’intervento in progetto con le prescrizioni di compatibilità ambientale indicate nel parere 576/2016 della commissione VIA.
Nel medesimo decreto è stato precisato che, in riferimento al parere del Comune di Montebelluna espresso successivamente al parere della Commissione regionale V.I.A. ed in riscontro alla nota regionale n. 49991 in data 09.02.2016, lo stesso può ritenersi superato per le seguenti motivazioni:
La Direzione Commissioni Valutazioni, in osservanza alle disposizioni dettate dalla citata D.G.R. n. 1461/2016, con nota n. 149550 in data 13.4.2017 ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul sito web della Regione del citato decreto n. 4/2017, consentendo alla Direzione regionale Difesa del Suolo l'avvio del procedimento di competenza per il rilascio dell'autorizzazione alla cava, tramite il titolo unico.
Con nota n. 159388 in data 21.04.2017, la Direzione Difesa del Suolo, per l’adozione del provvedimento di autorizzazione, ha chiesto alla ditta di presentare documentazione integrativa, in adempimento alle prescrizioni ai fini autorizzativi n. 9, 25 e 28 di cui al parere della Commissione V.I.A. n. 576 in data 17.02.2016. La documentazione integrativa e sostitutiva di quella approvata dalla Commissione regionale V.I.A. è stata acquisita al protocollo regionale n. 456652 in data 02.11.2017 e n. 34806 in data 29.01.2018.
La Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia ha provveduto a verificare la congruità della documentazione progettuale prodotta dalla ditta, in recepimento delle suddette prescrizioni, contenute nel parere n. 576/2016 della Commissione regionale VIA.
Con riferimento al parere non favorevole del Comune di Montebelluna di cui alla nota n. 8735 del 26.02.2016 ai fini del rilascio del nulla osta per l’avvicinamento degli scavi fino a 10 metri sia da via Schiavonesca che da via Campilonghi, la Direzione regionale Difesa del Suolo – U.O. Geologia, con relazione istruttoria in data 15.03.2018, ha considerato quanto segue:
Il parere n. 576 in data 17.02.2016 della Commissione VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999, è stato espresso anche per gli aspetti autorizzativi ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e con titolo unico di cui all’art. 16 della medesima L.R.44/82, unitamente a quelli riguardanti il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs. 117/2008, dettando specifiche prescrizioni al riguardo.
L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito quindi la procedura di cui alla L.R. 44/1982, acquisendo il parere del Comune di Montebelluna.
Le pubblicazioni previste dalla L.R. 44/1982 sono state assolte nell’ambito della procedura di VIA e, sempre nell’ambito della medesima procedura, sono state valutate le osservazioni ed opposizioni pervenute.
Il parere della Commissione Regionale VIA n. 576 in data 17.02.2016 e il correlato decreto n. 4 del 04.04.2017 della Direzione Commissione Valutazioni, sono allegati in un unico atto al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A).
Con riferimento alle prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. si rileva che quelle di cui ai punti 1, 3 e 4 risultano già contenute nel parere della Commissione Regionale VIA, mentre la verifica di cui al punto 2, riguardante il rispetto della percentuale della zona E agricola dello strumento urbanistico comunale da destinare all’attività di cava, è stata effettuata prima della conclusione del procedimento di V.I.A..
Al riguardo, considerato il notevole tempo trascorso dalla verifica della superficie agricola del territorio comunale disponibile ai fini dell’attività estrattiva, con nota in data 11.04.2018 il Comune di Montebelluna ha comunicato, in riscontro alla richiesta di cui alla nota regionale n. 63134 del 19.02.2018, di confermare la validità del dato in possesso della Regione, in quanto il Piano degli Interventi vigente è quello approvato con D.C.C. n. 33 del 16.06.2015.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.lgs. 153/2014, si dà atto che, a seguito di richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia, in data 27.02.2018 è stata rilasciata comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.lgs. 159/2011, relativamente alla ditta Sabbia del Brenta s.r.l. ed ai soggetti interessati.
Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta non emergono impedimenti ad autorizzare alla ditta Sabbia del Brenta S.r.l. la variante del progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. n. 2207 del 09.08.2005 e riguardante la cava di sabbia e ghiaia denominata “CAMPILONGHI”, recependo le prescrizioni contenute nel decreto n. 4 del 04.04.2017, nonché le prescrizioni contenute nel parere autorizzativo n. 576 in data 17.02.2016 della commissione regionale VIA che vengono coordinate nel dispositivo del presente provvedimento.
L’intervento in progetto prevede un modesto incremento della superficie di scavo di circa mq 3.907, per una superficie di scavo dell’intera cava di circa mq 131.147, e consente l’estrazione di un ulteriore volume utile di sabbia e ghiaia di circa mc. 458.951.
In data 17.03.2018 è entrata in vigore la L.R. n.13/2018 che disciplina l’attività estrattiva in materia di cave e che prevede, all’art. 30, che per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di inizio del procedimento e pertanto, per il procedimento in oggetto, trova ancora applicazione la L.R. 44/82.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda della ditta Sabbia del Brenta S.r.l. pervenuta in data 28.07.2011 riguardante la variante del progetto di coltivazione della cava “CAMPILONGHI” e la documentazione progettuale allegata e integrata in fase istruttoria;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 14 marzo 2018, n. 13 ed, in particolare l’art. 30;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il parere del Comune di Montebelluna e della C.T.PA.C. di Treviso;
VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il parere n. 576 in data 17.02.2016 della commissione regionale V.I.A. anche per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;
VISTO il decreto n. 4 del 04.04.2017 della Direzione regionale Commissioni e Valutazioni che ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 550 del 26.04.2016;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTA la L.R. 52/1978;
VISTA la nota n. 80833 del 21.02.2013 della Direzione Geologia e georisorse in ordine ai criteri di valutazione dei progetti di coltivazione in presenza di manufatti e infrastrutture;
VISTO il parere espresso in data 23.02.2016 dal Comune di Montebelluna in applicazione delle direttive di cui alla nota n. 80833 del 21.02.2013;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modifiche;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
Documentazione vistata dal segretario della commissione VIA di cui al parere n. 576 in data 17.02.2016:
Documentazione vistata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo :
(seguono allegati)
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