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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 56 del 12 giugno 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 747 del 28 maggio 2018

Costituzione del Tavolo regionale di lavoro finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo. Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 42.

Note per la trasparenza

La Regione del Veneto con il presente provvedimento istituisce il Tavolo regionale di lavoro, previsto all’art. 42 della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017,  finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno a livello regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017-Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 e nello specifico all’articolo 42 recante “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo”,  la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo.

Al fine di garantire ai minori una tutela adeguata e di affrontare in modo organico tale fenomeno, il dettato normativo oltre a quantificare in Euro 200.000,00 gli oneri derivanti dall’applicazione del suddetto articolo, prevede la stipula di accordi di collaborazione (comma 2) con i comuni, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità e nell’ambito del disagio minorile e le aziende ULSS del territorio regionale, le quali anche in via sperimentale, saranno chiamate ad attuare le iniziative stabilite dal Tavolo di cui al comma 2.

In questo contesto, in collaborazione con i predetti soggetti di cui al comma 1, si inserisce la promozione di un “tavolo di lavoro regionale” (comma 2), i cui obiettivi si traducono, sul piano regionale, nel coordinamento degli interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nonché alla riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno stesso.

Con il presente provvedimento si determina dunque, così come precisato al comma 4, che prevede che la Giunta regionale promuova l’attivazione di tale Tavolo entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge 45/2017, che la composizione del Tavolo di lavoro regionale sia la seguente:

  1. l’Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato, che lo presiede;
  2. il Garante regionale per i diritti alla persona o suo delegato;
  3. il Presidente del  Comitato regionale Veneto per le comunicazioni (Co.Re.Com) o un suo delegato;
  4. Il Direttore generale dell’USR-Veneto o suo delegato;
  5. Il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato;
  6. Il Direttore della Direzione Formazione e istruzione o suo delegato;
  7. Il Direttore della Direzione Prevenzione o suo delegato;
  8. Un componente per ciascuna delle Aziende Ulss del territorio regionale;
  9. Il Presidente di A.N.C.I. Veneto o suo delegato;
  10. Un componente designato delle Prefetture del Veneto;
  11. Un componente designato del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
  12. Un componente designato di concerto tra le Questure provinciali del Veneto;
  13. Un componente designato dal Comando Legione Carabinieri “Veneto”;
  14. Un componente designato dal Compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni per il Veneto;
  15. Tre componenti in rappresentanza di organizzazioni senza di scopo di lucro afferenti al terzo settore rispettivamente operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità e del disagio minorile designati dai seguenti organismi di rappresentanza:
    • Forum regionale del Terzo settore;
    • Cooperazione sociale;
    • Conferenza regionale del volontariato/Coordinamento regionale (CSV);
  16. Un componente designato dal Centro di Ateneo per i diritti umani dell’Università degli Studi di Padova.

In occasione dei lavori del Tavolo, potranno essere chiamati ad intervenire-in qualità di esperti, relatori e auditori- dirigenti e/o rappresentanti di Enti, Amministrazioni, Associazioni ed organizzazioni operanti nel settore che abbiano specifica esperienza e competenza in relazione alle materie da trattare.

Si precisa che l’attività del gruppo di lavoro non comporterà per l’Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che i componenti esterni alla stessa parteciperanno ai lavori a titolo gratuito, rilasciando in via preventiva apposito assenso.

Si propone pertanto di avviare le procedure per pervenire all’individuazione dei nominativi dei componenti da insediare nel Tavolo suddetto incaricando il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell’assunzione e dell’esecuzione di ogni atto conseguente compresa l’acquisizione delle designazioni da parte dei rispettivi enti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • Vista la L. R. n. 45 del 29 dicembre 2017- Collegato alla legge di stabilità regionale 2018, art. 42 recante “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo”;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di individuare la seguente composizione del Tavolo di lavoro regionale di cui all’ art. 42, comma 2 della legge regionale n. 42 del 29 dicembre 2017-Collegato alla legge di stabilità regionale 2018:
    1. l’Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato, che lo presiede;
    2. il Garante regionale per i diritti alla persona o suo delegato;
    3. il Presidente del  Comitato regionale Veneto per le comunicazioni (Co.Re.Com) o un suo delegato;
    4. Il Direttore generale dell’USR-Veneto o suo delegato;
    5. Il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato;
    6. Il Direttore della Direzione Formazione e istruzione o suo delegato;
    7. Il Direttore della Direzione Prevenzione o suo delegato;
    8. Un componente per ciascuna delle Aziende Ulss del territorio regionale;
    9. Il Presidente di A.N.C.I. Veneto o suo delegato;
    10. Un componente designato delle Prefetture del Veneto;
    11. Un componente designato del Tribunale per i Minorenni di Venezia;
    12. Un componente designato di concerto tra le Questure provinciali del Veneto;
    13. Un componente designato dal Comando Legione Carabinieri “Veneto”;
    14. Un componente designato dal Compartimento Polizia Postale e delle comunicazioni per il Veneto;
    15. Tre componenti in rappresentanza di organizzazioni senza di scopo di lucro afferenti al terzo settore rispettivamente operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità e del disagio minorile designati dai seguenti organismi di rappresentanza:
      • Forum regionale del Terzo settore;
      • Cooperazione sociale;
      • Conferenza regionale del volontariato/Coordinamento regionale (CSV);
    16. Un componente designato dal Centro di Ateneo per i diritti umani dell’Università degli Studi di Padova;
  3. di disporre altresì che in occasione dei lavori del Tavolo, possono essere chiamati ad intervenire in qualità di esperti, relatori e auditori- dirigenti e/o rappresentanti di Enti, Amministrazioni, Associazioni ed organizzazioni operanti nel settore che abbiano specifica esperienza e competenza in relazione alle materie da trattare;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell’esecuzione del presente atto così come dettagliatamente indicato in premessa;
  6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  7. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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