Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Affari legali e contenzioso
Deliberazione della Giunta Regionale n. 720 del 28 maggio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale proposto ex art. 127 Cost. dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione del Veneto per la declaratoria di illegittimità costituzionale, degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per disciplina dell'attività di cava", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 16 marzo 2018.
Si tratta di autorizzare la costituzione della Regione del Veneto nel giudizio di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
In data 18 maggio 2018 è stato notificato alla Regione del Veneto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, intitolata “Norme per disciplina dell'attività di cava”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 16 marzo 2018.
In particolare, la legge regionale n. 13 del 16 marzo 2018, agli articoli sopra indicati, a detta della Presidenza del Consiglio, violerebbe l’art. 117, primo comma e secondo comma, lett. s), della Costituzione, in riferimento al D.lgs. n. 152 del 2006 (artt. 6, comma 6, 7-bis, comma 3, 19, 27-bis, 183, comma 1, lett. a), 184-bis, 184-ter e Allegato IV), alla legge n. 241 del 1990 (art. 14, comma 4), nonché alla legge n. 296 del 2006 (art.1, comma 1226) e al D.P.R. n. 357 del 1997 (artt.4 e 6) e al DM 17 ottobre 2007 (art. 5).
Invero la legge regionale n. 13 del 16 marzo 2018, agli artt. 2, commi 2 e 3; art. 3; art. 8, comma 2, lett. g); art. 11, comma 5; art. 12, comma 4 e dell'art. 32, comma 1, lett. c), risulta rispettosa del dettato costituzionale, ragion per cui si ritiene necessario costituirsi in giudizio avanti la Corte Costituzionale per farne valere la legittimità.
Il patrocinio legale è affidato, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, agli avv.ti. Ezio Zanon dell’Avvocatura regionale e Luigi Manzi del foro di Roma, con domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- visto l'art. 2, comma 2, lett. m) l.r. 31.12.2012, n. 54;
- vista la L.R. n. 24 16.8.2001;
- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2472 del 23.12.2014;
- viste le disposizioni di legge sui ricorsi avanti la Corte Costituzionale;
delibera
Torna indietro